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LIBRO SESTO - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della tutela dei diritti

Titolo I - Della trascrizione (artt. 2643-2696)

Capo I - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Capo II - Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori

Capo III - Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili

Sezione I - Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli

Sezione II - Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili

Titolo II - Delle prove (artt. 2697-2739)

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Della prova documentale

Sezione I - Dell'atto pubblico

Sezione II - Della scrittura privata

Sezione III - Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione

Sezione IV - Delle riproduzioni meccaniche

Sezione V - Delle taglie o tacche di contrassegno

Sezione VI - Delle copie degli atti

Sezione VII - Degli atti di ricognizione o di rinnovazione

Capo III - Della prova testimoniale

Capo IV - Delle presunzioni

Capo V - Della confessione

Capo VI - Del giuramento

Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2740-2906)

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Dei privilegi

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Dei privilegi sui mobili

Sezione III - Dei privilegi sopra gli immobili

Sezione IV - Dell'ordine dei privilegi

Capo III - Del pegno

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Del pegno dei beni mobili

Sezione III - Del pegno di crediti e di altri diritti

Capo IV - Delle ipoteche

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Dell'ipoteca legale

Sezione III - Dell'ipoteca giudiziale

Sezione IV - Dell'ipoteca volontaria

Sezione V - Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche

Sezione VI - Dell'ordine delle ipoteche

Sezione VII - Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente

Sezione VIII - Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore

Sezione IX - Della riduzione delle ipoteche

Sezione X - Dell'estinzione delle ipoteche

Sezione XI - Della cancellazione dell'iscrizione

Sezione XII - Del modo di liberare i beni dalle ipoteche

Sezione XIII - Della rinunzia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata

Capo V - Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

Sezione I - Dell'azione surrogatoria

Sezione II - Dell'azione revocatoria

Sezione III - Del sequestro conservativo

Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti (artt. 2907-2933)

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Dell'esecuzione forzata

Sezione I - Dell'espropriazione

Sezione I bis - Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito

Sezione II - Dell'esecuzione forzata in forma specifica

Titolo V - Della prescrizione e della decadenza (artt. 2934-2969)

Capo I - Della prescrizione

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Della sospensione della prescrizione

Sezione III - Dell'interruzione della prescrizione

Sezione IV - Del termine della prescrizione

Capo II - Della decadenza

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1065 Il sesto libro raccoglie in un complesso organico varie discipline non ignote, certo, neppure al codice del 1865, ma non sempre felicemente concepite e che avevano trovato comunque un collocamento irrazionale e frammentario nel terzo libro. Tutti i diritti soggettivi, se pur variamente, secondo la loro varia natura e le varie possibili contingenze, richiedono infatti una protezione, che sarà più o meno intensa, più o meno affidata o condizionata all'iniziativa delle parti interessate, ma senza della quale la loro efficacia o il loro vigor pratico si dissolverebbe o rimarrebbe esposto ad offese senza rimedio. A tale scopo di protezione o di tutela sono pertanto preordinati istituti di carattere prevalentemente strumentale,il cui impiego è largamente generalizzato. Ora l'inserirli, come avvenne nel 1865, in un libro che si intitolava "dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose", era evidentemente artificioso, e conduceva a ravvicinamenti arbitrari o stravaganti, come quello per cui il sequestro giudiziario aveva finito col prender posto tra i contratti. Quanto meno e a prescindere da questi casi estremi, doveva portare e ha portato all'una o all'altra di queste conseguenze: o ad imprimere anche alla formulazione delle relative discipline il carattere generale che loro compete; e allora ne nasceva una evidente incongruenza, almeno di ordine logico ed estetico, tra il titolo e il contenuto del libro. E' quel che si vede, ad esempio, nelle disposizioni sulla prescrizione. Oppure - altra e diversa conseguenza - a ridurre quelle discipline in termini di disposizioni particolari, con che si finiva col restringere il campo della loro applicazione diretta, lasciando all'interpretazione analogica di estenderne indirettamente l'impero fuori di quel campo; e allora ne nascevano inconvenienti non più soltanto d'ordine logico ed estetico, ma anche d'ordine pratico. E' quel che si vede, ad esempio, in materia di onere e di mezzi di prova. Queste incongruenze avevano bensì remote origini tradizionali, derivando da un'applicazione che si potrebbe dire degenerativa della tripartizione Gaiana già meno esattamente trasfusa nelle Istituzioni giustinianee e ancor meno esattamente intesa e applicata nel diritto comune e nella codificazione francese, quando se ne ignorava ancora la fonte prima. Ne avevano avuto, del resto, la sensazione anche i compilatori del codice del 1865, che pensarono ad un certo momento di adottare una partizione più razionale, ma non seppero tradurla in atto o non ne ebbero il tempo e il modo. Il nuovo codice per le esigenze dei tempi nuovi, oltre che per considerazioni di ordine tecnico e scientifico, si è sciolto da un irragionevole ossequio a quegli influssi tradizionali. Diveniva pertanto naturale e necessario che anche alla materia del sesto libro fosse data una più logica e organica sistemazione. Il libro si apre col titolo «Della trascrizione». Questa forma di pubblicità ha una sfera di applicazione amplissima e interessa una molteplice e svariata serie di fenomeni. Trova luogo infatti per numerosi atti negoziali e processuali e numerosi provvedimenti giudiziari, che il codice elenca, e ai quali devono aggiungersi poi, per effetto di altre leggi speciali, anche non pochi atti e provvedimenti amministrativi. Essa ha importanza veramente essenziale per l'efficacia di quegli atti e provvedimenti di fronte ai terzi generalmente considerati o almeno di fronte a determinate categorie di terzi, e previene nello stesso tempo le insidie che trarrebbe seco un'efficacia accordata in modo occulto ed incontrollabile. Indubbiamente pertanto quella pubblicità si risolve in una protezione dei diritti o delle legittime aspettative dei vari soggetti in vario modo e in diverso senso interessati. Per questa ragione mi è parso logico e opportuno inserirla qui come un istituto di carattere, sia pure relativamente, generale. Da un punto di vista astratto e teorico anche altre forme di pubblicità avrebbero forse potuto prender posto in questo libro, ma, essendo queste di applicazione più ristretta e con caratteri specifici, non mi è parso opportuno distaccarle dagli altri singoli istituti al quali direttamente si coordinano. Segue nel libro un titolo secondo «Delle prove». Anche le prove vengono qui in considerazione come mezzo e strumento per far valere o per difendere generalmente i propri diritti, e ciò non solo in giudizio, ma anche fuori e prima di questo, poichè l'evidenza e la virtuale sicurezza di ottenerne quando che sia il riconoscimento, è condizione già di per sè normalmente sufficiente di rispetto dei diritti medesimi, di tranquillità nel loro godimento e di sicurezza nelle negoziazioni che li riguardano. Ed è questa la ragione per cui ho mantenuto questo tema separato da quello della tutela giurisdizionale e gli ho dato la precedenza. Le norme raccolte in questo titolo tendono prevalentemente a regolare la precostituzione dalle prove, quando sia possibile, a stabilirne ed assicurarne legalmente nonché a prevenire con vari dettami di ammissibilità o inamnessibilità legale i pericoli di altri mezzi, qualche volta infidi. E qui si arresta il codice, riservando invece alle discipline di procedura il modo di acquisire agli atti o di raccogliere o di assumere le prove quando occorra, in sede e in corso di giudizio. Il terzo titolo, più complesso, raggruppa le norme sulla responsabilità patrimoniale, sulle cause di prelazione e sulla conservazione delle garanzie patrimoniali. Esso pone anzitutto principio fondamentale che il debitore, ove non vi siano altre limitazioni espresse nella legge, risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni verso tutti gli aventi diritto egualmente, salve le cause legittime di prelazione. Principio generalissimo questo e capitale per la protezione presso che di tutti i diritti oggettivi, che prima o poi, direttamente o indirettamente, implicano o determinano il sorgere di corrispondenti obbligazioni altrui con contenuto e carattere patrimoniale. Questo stesso principio apre la via a una trattazione completa ed organica, che faceva almeno parzialmente difetto nel codice del 1865, dei privilegi, delle ipoteche e del pegno: ossia degli istituti in virtù dei quali i beni possono essere destinati alla soddisfazione preferenziale di certi crediti, ben spesso anche con suggello di realtà, per cui la destinazione si avvera o permane, chiunque ne sia o ne divenga possessore, anche se non personalmente tenuto al soddisfacimento dell'obbligazione. In altro capo apposito si trovano poi coordinate allo stesso principio della responsabilità patrimoniale le regole sul mezzi di impedirne l'evasione, e cioè di conservare o reintegrare, come dice la rubrica, le relative garanzie: revocatoria, surrogatoria, sequestri. Il titolo quarto tratta "Della tutela giurisdizionale del diritti ", non già per regolare il modo e le forme (modus procedendi) di conseguire questa tutela, bensì la natura e la figura dei provvedimenti con i quali essa si attua, le condizioni sostanziali richieste per provocarne l'emanazione e infine gli effetti che quei provvedimenti producono, in quanto operino o incidano sui rapporti e sulle situazioni sostanziali fuori del processo. In questi quattro titoli si esauriscono le discipline normative di quegli Istituti di protezione o di tutela dei diritti, di carattere generale, che, per le ragioni sopra accennate, non avrebbero potuto trovar posto nei libri precedenti. Ma la logica stessa del sistema doveva condurmi, come mi ha condotto, a includere in questo libro anche il regime della prescrizione e della decadenza, in un titolo quinto ed ultimo col quale si chiude e si conclude il libro stesso e col libro il codice. Affinché un diritto possa essere efficacemente fatto valere, occorre che esso sia stato o sia tempestivamente esercitato. L'inerzia o il silenzio troppo a lungo protratte determinano degli assestamenti di tatto, che non sarebbe ormai provvido turbare, anche se intrinsecamente e in origine potessero dar luogo a legittime azioni o reazioni altrui.