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Articolo 2739 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Oggetto

Dispositivo dell'art. 2739 Codice Civile

Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre [1966], né sopra un fatto illecito [2043] o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta [1350], né per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso [2700].

Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui(1) [2960] e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l'oggetto non sia comune a entrambe le parti(2).

Note

(1) Se il giuramento interessa un fatto proprio della parte alla quale si chiede di giurare viene detto "de veritate", se invece è relativo ad una circostanza della quale essa è soltanto a conoscenza viene definito "de scientia". In questa seconda ipotesi, qualora la parte che presta il giuramento dica di non ricordare o di ignorare i fatti, la dichiarazione non sarà equiparata ad una ricusazione, bensì ad un giuramento in senso negativo, con la naturale derivazione che il giudice dichiarerà soccombente il deferente e vittoriosa la controparte.
(2) La parte alla quale il giuramento sia stato deferito può a sua volta, se preferisce, riferire il giuramento all'avversario (v. 234 c.p.c.), a condizione che il fatto che ne è oggetto sia comune ad entrambi. La possibilità del riferimento è tesa ad equilibrare la posizione processuale delle parti, permettendo a chi è chiamato a giurare su un certo fatto di spostare sul deferente la scelta indirizzante l'esito del giudizio, sottraendosi in tal modo alla netta alternativa tra il fornire un giuramento decisorio, ottenendo quindi la "vittoria" su quel determinato punto della controversia, accollandosi però conseguentemente la responsabilità di eventuali altre dichiarazioni false, e il ricusarlo, "perdendo" proprio sul punto in questione.

Ratio Legis

La disposizione in esame si occupa dell'oggetto del giuramento, al fine di delimitarne le possibili estensioni.

Spiegazione dell'art. 2739 Codice Civile

Limiti di deferibilità

Con l’articolo in esame (che forse sarebbe stato meglio collocato dopo l’ art. 2737 del c.c.) si precisano i requisiti oggettivi del giuramento tanto decisorio che suppletorio. Tali requisiti sono:
a) il giuramento non può cadere che su di un fatto, non quindi su di una norma, può tuttavia deferirsi sulla situazione giuridica, anche senza accennare al fatto, ad es., sull’essere o non essere debitore: e questo fatto deve essere proprio del giurante, di cui cioè egli sia stato soggetto attivo o passivo.

aa) può tuttavia formare oggetto di giuramento la scienza del fatto altrui, qualora esso sia ragione di un obbligo del giurante.

b) il fatto non deve essere decisorio al fine di stabilire l’esistenza o meno di un diritto indisponibile: sulla sua nozione si rimanda all’ art. 2733 del c.c..

c) il fatto non deve essere illecito: cosi la legge ha allargato il concetto di fatto delittuoso, di cui all’art. 1364 del vecchio codice, in quanto non si è voluto porre la parte nell’alternativa di confessare la propria turpitudine o giurare il falso. Ferrara, nel suo trattato sul Negozio illecito, fa consistere quest’ultimo: a) nella contraddizione alla legge, b) nell’urto al buon costume, c) nella deroga all’ordine pubblico. Nel divieto dell’art. 2739 sono compresi tutti i reati e tutti i fatti di cui alla lettere b), ma non pure i fatti, non costituenti reati, compresi nelle categorie a) e c).

d) il fatto non deve essere tale da potersi provare unicamente per iscritto: e qui si ricordi che la necessità della prova scritta può essere desunta, giusta l’ art. 2725 del c.c., tanto dalla legge che dalla volontà delle parti, salvo che non ricorra eccezionalmente l’applicazione dell’ultima parte dell’ art. 2698 del c.c..

e) il giuramento non può sostituire la querela di falso ammessa come unica prova ai sensi dell’ art. 2700 del c.c..


Riferimento


Il giuramento deferito dalla parte (non quello suppletorio o d’ufficio, art. 242 c.p.c. 1940) può essere riferito all’altro parte quando il fatto, oltre ai requisiti di cui al numero precedente, sia comune ad entrambe le parti. Si è dubitato se deferito da A a B un giuramento de scientia, esso diventi, se riferito, de veritate, e se, deferito il giuramento de veritate, possa riferirsi de scientia. Sembra accettabile la doppia soluzione affermativa sostenuta da Lessona.


Giuramento necessario

Il deferire giuramento decisorio .dipende sempre dalla volontà della parte, che può invece avvalersi di altre prove. Soltanto gli arti coli 2960 e 2961 conformemente a quanto stabilivano gli articoli 2142 e 2143 cod. 1865 considerano il giuramento decisorio come unico mezzo (oltre la confessione, art. 2959) per vincere la presunzione di estinzione del debito di cui agli articoli 2954 a 2958 o l'estinzione dell'obbligo di restituire incartamenti ed atti, di cui all'art. 2961.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2739 Codice Civile

Cass. civ. n. 647/2023

Il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall'art. 2739 c.c., trova il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile.

Cass. civ. n. 27471/2019

Al fine di superare la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice - con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione - possa limitarsi a verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Ne consegue che, se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l'estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l'estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento.

Cass. civ. n. 30446/2018

La risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta "ad substantiam" e, pertanto, non può essere provata mediante deferimento di giuramento decisorio, inammissibile ai sensi dell'art. 2739 c.c.

Cass. civ. n. 27086/2018

Il giuramento, decisorio o suppletorio, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza. Non può pertanto costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.

Cass. civ. n. 14300/2018

Il giuramento può essere deferito con formula "de veritate" non solo quando abbia ad oggetto un fatto proprio del giurante, ma anche ove il fatto, pur essendo posto in essere da altri, sia caduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi e della sua intelligenza; in caso contrario, qualora il fatto sia stato esclusivamente conosciuto in via indiretta dal giurante medesimo, il giuramento va deferito con formula "de scientia". La valutazione del fatto e, quindi, della formula del giuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito ed è, perciò, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

Cass. civ. n. 22127/2015

Il giuramento è ammissibile per dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'atto scritto richiesto a pena di nullità nell'ipotesi in cui il documento sia andato smarrito o distrutto senza colpa del contraente che se ne voglia avvalere, se di tale circostanza si offra prova e si faccia menzione nella formula del giuramento ovvero allorché il giudice di merito abbia ritenuto, con incensurabile accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione, che risulti già dimostrato questo presupposto di ammissibilità del giuramento.

Cass. civ. n. 26851/2013

Il divieto di deferire giuramento su fatti illeciti, previsto dall'art. 2739 cod. civ., trova la sua "ratio" nell'esigenza di impedire che il giurante sia costretto a scegliere tra l'ammettere circostanze lesive della sua dignità e del suo decoro ed il giurare il falso; ne consegue che non può deferirsi giuramento in ordine all'esistenza di un patto commissorio imposto al debitore dal creditore per l'esclusiva realizzazione dei propri interessi, integrando esso pur sempre un atto illecito o comunque un atto con causa illecita.

Cass. civ. n. 24609/2011

A norma dell'art. 2739, secondo comma, c.c., il riferimento del giuramento decisorio "de veritate" diviene inefficace qualora la parte destinataria sia deceduta e i fatti oggetto dello stesso non risultino comuni al deferito e ai successori del riferito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, violando il menzionato disposto normativo, aveva ritenuto prodotti gli effetti della mancata prestazione del giuramento riferito, invece di limitarsi a considerare, ai fini dei conseguenti provvedimenti, la circostanza del deferimento del giuramento).

Cass. civ. n. 12866/2009

Il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall'art. 2739 c.c., trovando il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile, si riferisce sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio, e non è limitato agli atti contrastanti con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, o comunque turpi o riprovevoli secondo la coscienza collettiva, ma si estende a qualunque ipotesi di illiceità; esso, peraltro, riguarda le sole circostanze specificamente capitolate, trovando applicazione soltanto quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante, ovvero un comportamento illecito della controparte che possa desumersi automaticamente da quello del giurante, e non anche quando si tratti di un fatto materiale in sé neutro, perché non attributivo di comportamento illecito a nessuna delle parti, la cui responsabilità va invece desunta da altri fatti per via di inferenze e correlazioni.

Cass. civ. n. 476/2009

Il giuramento decisorio con formula "de ventate" può vertere non solo su fatti propri del giurante, ma anche su fatti altrui che siano comunque caduti sotto la diretta percezione di questi, a condizione che ciò risulti dalla formula del giuramento. Ne consegue che è inammissibile il giuramento decisorio "de ventate" deferito all'erede del creditore, nella cui formula si chieda di giurare che sia avvenuta l'estinzione del debito, ma non si precisi come e quando il giurante abbia avuto diretta percezione del pagamento. La relativa valutazione è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, ed è perciò insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

Cass. civ. n. 5994/2007

La disposizione dell'articolo 2739 c.c. vieta di deferire o riferire il giuramento sopra un fatto illecito quando questo riguardi la persona del giurante, sicché essa non opera quando il fatto illecito riguardi la parte avversa. Deve inoltre intendersi per fatto illecito non solo quello penale o quello civile «turpe» ma anche ogni azione contrastante con norme imperative, d'ordine pubblico o di buon costume. (Nella fattispecie, relativa alla domanda di danni esperita dai congiunti del deceduto a seguito di un incidente stradale, asseritamente trasportato sulla moto condotta proprio dal convenuto, la corte di merito aveva ritenuto inammissibile il giudizio decisorio a questo deferito in quanto avrebbe inciso sulla prova dell'omicidio colposo del giurante: poiché era incontestabile che il fatto potesse essere considerato illecito, anche se non era stato accertato dal giudice penale, la S.C. ha rigettato il ricorso della sorella della vittima).

Cass. civ. n. 737/2005

Il giuramento è ammissibile per dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'atto scritto richiesto a pena di nullità nel caso che l'atto sia andato smarrito o distrutto senza colpa del contraente che se ne voglia avvalere, se di tale smarrimento si offra prova e si faccia menzione nella formula del giuramento ovvero allorché il giudice di merito abbia ritenuto, con incensurabile accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione, che risulti già provato questo presupposto di ammissibilità del giuramento.

Cass. civ. n. 15160/2002

L'art. 2739 c.c. vieta la prova per giuramento sull'esistenza di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, perché nessuna prova potrebbe supplire al documento mancante, mentre il giuramento decisorio può essere deferito nel caso in cui l'atto scritto è sussistente e la prova tende a dimostrare non l'esistenza del contratto, ma soltanto il suo carattere simulatorio.

Cass. civ. n. 4308/2001

Il divieto di deferire giuramento sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta, poiché mira ad evitare che il contraente possa in tal via superare la nullità derivante dall'inosservanza della forma prescritta ad substantiam, opera solo tra le parti del contratto e non anche nei confronti del terzo che invochi il contratto inter alios semplicemente come fatto storico. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito resa sulla base dell'esito negativo del giuramento deferito, nell'ambito di una controversia per il riconoscimento di mansioni superiori, dal lavoratore nei confronti dell'istituto di credito datore di lavoro, avente ad oggetto la stipulazione da parte del primo di contratti di mutuo con enti pubblici).

Cass. civ. n. 8423/1998

In tema di giuramento, la norma di cui all'art. 2739 c.c. (divieto di deferimento del giuramento su fatti illeciti) trova il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo di responsabilità non soltanto penale, ma anche civile od amministrativa, sì che la locuzione «fatto illecito» (che ha sostituito quella di «fatto delittuoso» contenuta nell'art. 1364 del codice previgente) va intesa nella sua (più ampia) portata di atto contrastante con norme imperative, di ordine pubblico, di buon costume o, comunque, turpe o riprovevole secondo la coscienza collettiva del tempo. (Nella specie, pronunciando in sede di controversia circa le condizioni della separazione personale tra due coniugi, il giudice di merito aveva ritenuto inammissibile il giuramento decisorio deferito alla moglie dall'ex marito circa la presunta asportazione di vari oggetti dalla casa coniugale, attesane la natura di giuramento su fatto illecito. La S.C., nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la decisione impugnata).

Cass. civ. n. 6911/1998

Il divieto contenuto nell'art. 2739 c.c. di deferire il giuramento sopra un fatto illecito opera nei confronti dell'autore del fatto illecito e non anche del soggetto leso, dal momento per cui, qualora sia tale ultimo soggetto a prestare giuramento, non si pone il problema (per scongiurare il quale il legislatore ha posto il divieto in questione) di evitare al giurante il dilemma di confessarsi autore di un fatto illecito, o di giurare il falso. In ogni caso, inoltre, il divieto va riguardato con riferimento alle circostanze specificamente capitolate, sussistendo il divieto suddetto solo quando a rivestire il carattere di illiceità sia il fatto oggetto del giuramento, e non un fatto diverso che possa eventualmente essere desunto a carico del giurante, per via di illazioni e della correlazione del fatto medesimo con elementi intrinseci ed affermazioni di parte.

Cass. civ. n. 5789/1998

La parte che abbia deferito al legale rappresentante di una società il giuramento decisorio nella forma de veritate, invece che de scientia, con riferimento a fatti di cui lo stesso non sia stato autore o partecipe, non può dolersi del mancato adattamento di ufficio della formula del giuramento da parte del giudice, poiché le modificazioni sostanziali della formula del giuramento decisorio possono essere apportate soltanto dalla parte personalmente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

Cass. civ. n. 4365/1995

Il giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di una persona giuridica su fatti inerenti all'attività della stessa non può configurarsi come giuramento de ventate se non quando verta su fatti propri della persona fisica che nella detta qualità è chiamato a prestarlo.

Cass. civ. n. 5163/1993

In tema di giuramento, qualora trattisi di giuramento de scientia, la formula deve essere redatta, a pena di inammissibilità, in modo che, ripetendola, il giurante affermi o neghi non già un fatto, bensì la conoscenza che egli ne abbia, poiché soltanto questa costituisce l'oggetto del giuramento.

Cass. civ. n. 7861/1990

Con riguardo alla domanda diretta a far valere la simulazione relativa di una vendita immobiliare, dissimulante una donazione, asseritamente nulla per difetto di forma ovvero revocabile per ingratitudine, mentre la prova testimoniale inter partes è ammissibile per il combinato disposto degli artt. 1417 e 2725 c.c. soltanto se è intesa a dimostrare la perdita incolpevole della eventuale controdichiarazione attestante l'esistenza dell'asserito contratto di donazione dissimulato, è inammissibile il deferimento sul punto del giuramento decisorio, dato che questo, essendo diretto a far dipendere la decisione della lite dalla coscienza della parte, non è un mezzo di prova documentale e non può quindi sostituire l'atto scritto richiesto ad substantiam dall'art. 1350 c.c. per ogni convenzione riguardante diritti reali immobiliari.

Cass. civ. n. 7713/1990

Il giuramento può essere deferito con una formula de ventate anche nel caso in cui un fatto, non proprio della parte che è chiamata a giurare, debba essere necessariamente caduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi o della sua intelligenza; viceversa, il giuramento non può essere formulato se non con riferimento alla conoscenza che la parte chiamata a giurare abbia o non abbia di un fatto che non gli è proprio o che non sia necessariamente caduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi o della sua intelligenza, e cioè con una formula de scientia.

Cass. civ. n. 5171/1987

Con riguardo al giuramento de ventate, che, secondo il disposto dell'art. 2739 c.c., è ammissibile unicamente se si riferisce ad un fatto proprio della parte a cui il giuramento è deferito, per «fatto proprio» deve intendersi non soltanto l'attività personale del giurante, ma anche ogni avvenimento esterno (e quindi anche i fatti e le dichiarazioni di altri soggetti) nei limiti in cui possano essere stati percepiti dal giurante medesimo. (Nella specie la Suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice in merito il quale aveva ritenuto inammissibile il giuramento deferito dal lavoratore al datore di lavoro in ordine alle modalità della prestazione lavorativa sull'erroneo rilievo che quest'ultima non costituisce fatto proprio del datore di lavoro).

Cass. civ. n. 560/1985

Il mandato, con o senza rappresentanza, per il compimento di un atto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, quale l'acquisto o la vendita di immobili, resta a sua volta soggetto a tale forma, a pena di nullità, e, pertanto, ai sensi dell'art. 2739 c.c., non può essere oggetto di giuramento.

Cass. civ. n. 5296/1981

Il giuramento — sia esso decisorio o suppletorio — non può essere deferito al fine di ottenere dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico o di una situazione giuridica, né per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, specialmente se questi comportino la valutazione di situazioni giuridiche; infatti, la sua formula deve avere ad oggetto circostanze specifiche, percepibili dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, cioè fatti storici.

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