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Articolo 2695 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Forme e modalitą della trascrizione

Dispositivo dell'art. 2695 Codice Civile

Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili [c. nav. 250 ss., 865 ss.], e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.

In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili [2656](1).

Note

(1) Il comma 2 dell'articolo in esame afferma espressamente che, per quanto riguarda navi, aeromobili e autoveicoli, le regole della trascrizione immobiliare devono essere utilizzate solamente nel caso di effettiva assenza di specifiche disposizioni contenute nel codice della navigazione o nelle altre leggi speciali.

Ratio Legis

La norma rinvia al codice della navigazione e alle altre leggi speciali per quanto riguarda forme e modalità della trascrizione dei beni mobili registrati, stabilendo che soltanto in via sussidiaria devono ritenersi applicabili le disposizioni relative alla trascrizione dei beni immobili dettate dal codice.

Spiegazione dell'art. 2695 Codice Civile

Duplicità della regolamentazione dell’istituto della pubblicità immobiliare e mobiliare
L’art. 2695 mette in evidenza la duplicità della regolamentazione dell’istituto della pubblicità immobiliare e mobiliare: argomento, anche questo, che dimostra avere il legislatore inteso mantenere una sensibile differenza di trattamento sostanziale e formale fra gli immobili e i mobili.

Il Piola Caselli, nella discussione alla Commissione della Camera, aveva osservato che il sistema della pubblicità avrebbe dovuto abbracciare la trascrizione vera e propria e l’iscrizione, perché lo scopo al quale si tendeva era di avere un ufficio unico. Ma tale voto non ebbe seguito.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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