Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore [2778 n. 11; 235 disp. att.](1).
Note
(1)
Si vedano gli articoli 144 e ss., D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).
Questo articolo attribuisce al danneggiato la possibilità di porre in essere un'azione diretta contro l'assicurazione, che deve rispondere, sia pur tenendo conto dei limiti del massimale di polizza e potendo a sua volta proporre azione affine verso l'autore del sinistro.
Inoltre, l'art. 22 della L. 990/69 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) sancisce che la proponibilità della domanda giudiziale nei confronti di entrambi, i quali risultano litisconsorti necessari nell'ambito del giudizio di responsabilità, debba essere obbligatoriamente preceduta dalla decorrenza del termine di 60 giorni, successivo alla domanda di risarcimento nei confronti dell'ente assicurativo.
Questo articolo attribuisce al danneggiato la possibilità di porre in essere un'azione diretta contro l'assicurazione, che deve rispondere, sia pur tenendo conto dei limiti del massimale di polizza e potendo a sua volta proporre azione affine verso l'autore del sinistro.
Inoltre, l'art. 22 della L. 990/69 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) sancisce che la proponibilità della domanda giudiziale nei confronti di entrambi, i quali risultano litisconsorti necessari nell'ambito del giudizio di responsabilità, debba essere obbligatoriamente preceduta dalla decorrenza del termine di 60 giorni, successivo alla domanda di risarcimento nei confronti dell'ente assicurativo.