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Articolo 2894 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Effetti del mancato deposito del prezzo

Dispositivo dell'art. 2894 Codice Civile

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall'articolo 792 del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti(1).

Note

(1) Il terzo acquirente non è obbligato a depositare il prezzo e a liberare conseguentemente la res garantita: nella circostanza in cui questi atti non vengano posti in essere, tuttavia, si sancisce la nullità degli atti del procedimento di purgazione ormai compiuti e i creditori assumono il diritto di scegliere se cominciare la normale esecuzione o continuare il percorso già in atto. Il terzo acquirente che non ha effettuato il deposito del prezzo offerto deve comunque, a titolo sanzionatorio, risarcire i danni subìti da costoro in ordine al ritardo che comunque avviene nell'ambito dell'azione esecutiva (v. art. 2910).

Ratio Legis

La norma è posta al fine di tutelare i creditori garantiti e presenta anche un chiaro carattere sanzionatorio, sancendo, in aggiunta alla nullità degli atti già compiuti nel procedimento di purgazione, l'obbligo per il terzo acquirente di risarcire l'eventuale danno causato. Inoltre è necessario ribadire la generale applicazione dei principi disposti in tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043.

Spiegazione dell'art. 2894 Codice Civile

Assegnazione definitiva dell'immobile al terzo : termini, modalità ed effetti per tale assegnazione. Effetti del mancato deposito del prezzo

Queste disposizioni devono essere completate con le norme dettate dal codice di procedura civile.

Trascorsi i quaranta giorni dalla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario ed ai creditori iscritti senza che nessuno di quelli che avrebbero avuto diritto abbia fatto richiesta di espropriazione, l’acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione deve depositare, nei modi prescritti dal presidente del tribunale, il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato di deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione, un atto autenticato dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti (art. 792 cod. proc. civ.).

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, e il richiedente rimane responsabile dei danni che abbiano potuto risentire i creditori iscritti (art. 2894).

Il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente pro­prietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a nome dell'ac­quirente (art. 793 cod. proc. civ.). All'udienza il giudice, accertatala regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordi­nanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascri­zione del titolo dell'acquirente che ha chiesta la liberazione, e provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 556 e seguenti del codice di procedura civile (art. 794 cod. proc. civ.).

Se, invece, è fatta istanza di espropriazione, il giudice designato verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567e seguente del codice di procedura civile (art. 745, 1°comma, cod. proc. civ.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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