L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati(1) e per una somma determinata in danaro(2).
Essa è indivisibile [2799] e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte(3) [853, 2811].
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati(1) e per una somma determinata in danaro(2).
Essa è indivisibile [2799] e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte(3) [853, 2811].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 5630/2017
Il titolo costitutivo dell'ipoteca, onde soddisfare il requisito della specialità rispetto al credito garantito, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, sì da assicurarne la originaria determinatezza, sicché deve escludersi la possibilità di un'ipoteca per crediti che non siano dipendenti da un rapporto già esistente al momento della costituzione della garanzia, quali quelli derivanti da mutui previsti come una delle forme alternative di una apertura di credito atipica o mista, le cui condizioni economiche e contrattuali siano tuttavia rimesse a successive pattuizioni, con un generico riferimento alle condizioni di mercato e senza alcun vincolo giuridico a contrarre o senza alcuna predeterminazione del relativo contenuto.Cass. civ. n. 3221/2015
In tema di iscrizione ipotecaria, il principio secondo cui il titolo deve essere sufficiente ed adeguato a dare contezza dell'esistenza e dell'individuabilità del credito garantito, trovando il suo fondamento nell'impossibilità di costituire un'ipoteca per debiti non attuali, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2852 cod. civ. per i crediti condizionali o per quelli che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto, non trova applicazione relativamente ad un credito riconosciuto come già esistente da colui che concede la garanzia, e rientra nei poteri esclusivamente riservati al giudice del merito apprezzare l'esistenza e la individuabilità del credito stesso.Cass. civ. n. 18325/2014
La specialità soggettiva della ipoteca, espressamente affermata dall'art. 2809 cod. civ., indica che per la validità del vincolo ipotecario sono necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta e costituisce un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia, a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. La specificazione della somma per la quale l'ipoteca è iscritta segna il limite della garanzia, vale a dire quello oltre il quale non opera più il diritto di prelazione, e non si identifica con l'importo del credito garantito.Cass. civ. n. 23669/2006
L'accessorietà dell'ipoteca - che può essere concessa e iscritta soltanto per un determinato credito - ne denota la mancanza di autonomia rispetto all'obbligazione garantita; l'ipoteca non può, quindi, essere ceduta con effetti reali senza il credito garantito né trasferita a un chirografo, cui farebbe acquistare una prelazione prima inesistente. La specialità soggettiva della ipoteca, espressamente affermata dall'art. 2809 c.c., indica, a sua volta, che, per la validità stessa del vincolo ipotecario, sono necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta; essa è un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia e sta a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. Il connotato dell'accessorietà (che poi si sostanzia anche in un rigido meccanismo di pubblicità legale), comporta. pertanto, l'estinzione dell'ipoteca una volta affermata la simulazione del credito a garanzia del quale era stata concessa; e la specialità soggettiva dell'ipoteca implica l'inestensibilità della garanzia ipotecaria all'obbligazione collegata al contratto dissimulato, poiché estranea al rapporto per la quale era stata prevista. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che l'ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo fondiario possa trasferirsi, a seguito della ritenuta simulazione del contratto di mutuo, a garanzia di un credito diverso e chirografario, ancorché questa sia stata la volontà delle parti).Cass. civ. n. 6471/1995
Poiché il vincolo della garanzia ipotecaria opera in danno del terzo acquirente dell'immobile ipotecato solo nei limiti della somma per la quale è iscritto e delle ulteriori somme alle quali la garanzia è estesa ai sensi dell'art. 2809 c.c., il creditore che ha eseguito il pignoramento dell'immobile presso il terzo proprietario non può far valere il suo credito sulla somma ricavata dalla vendita per somme eccedenti i predetti limiti.Cass. civ. n. 11088/1993
Posto che l'art. 2809, secondo comma, c.c. secondo cui il creditore per la realizzazione coattiva del suo diritto può sottoporre ad espropriazione forzata anche solo una parte dell'immobile ipotecato, soddisfacendosi sul ricavato per l'intero suo credito (sicché, se l'unico bene oggetto d'ipoteca è alienato per parti distinte, il creditore come può assoggettare ad espropriazione l'intero bene prescindendo, dal punto di vista oggettivo, dalla intervenuta separazione, così può assoggettare all'espropriazione solo una delle parti, sempre per la realizzazione dell'intero credito) — è norma dettata a protezione dell'interesse del creditore, il frazionamento della garanzia, con espropriabilità di un bene a preferenza di un altro, non è conseguibile per effetto di accordo intervenuto tra proprietario del bene ipotecato ed acquirenti di parti distinte dello stesso immobile.
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“Due persone con atto notarile unico acquistano due appartamenti. Anche il conseguente mutuo bancario e la relativa rata è pagata su conto corrente cointestato. Si chiede: qualora uno dei due intenda pagare anticipatamente la propria quota di mutuo rispetto al valore del suo immobile ipotecato, uscendo così dal rapporto con la banca creditrice, estingue anche la sua ipoteca con la banca stessa? Cioè non corre il rischio di trovarsi in via solidale vincolato al rimanente creditore della banca malgrado le rate siano puntualmente pagate e soprattutto il valore dell'immobile vincolato superi di gran lunga la cifra rimasta del mutuo stesso? Grazie.”
L'ipoteca è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Essa può avere ad oggetto beni immobili, beni mobili registrati, rendite dello Stato, diritto di superficie, dell'enfiteuta, del nudo proprietario, dell'usufruttuario e del concedente. Nel caso di specie, si deve ritenere che l'ipoteca sia stata iscritta su entrambi i beni immobili.
Ai sensi dell'art. 2809 del c.c. l'ipoteca è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte. Pertanto, l'ipoteca permane sull'intero bene pur quando il debito sia in parte adempiuto (ad esempio, perché uno dei condebitori ha versato interamente la sua quota, come nel caso di specie).
Sebbene l'ipoteca non possa essere cancellata, in quanto l'obbligazione non si è estinta, il debitore è legittimato a chiedere la riduzione dell'ipoteca perché si è verificata una estinzione parziale (art. 2873 del c.c., comma 2: "Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma").
Al fine di tutelarsi maggiormente, il debitore che ha estinto la propria parte di debito potrà chiedere la divisione della comunione sui due immobili, affinché l'ipoteca sull'immobile a lui assegnato possa essere cancellata per estinzione del suo rapporto obbligatorio con l'istituto di credito.