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Articolo 2778 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Ordine degli altri privilegi sui mobili

Dispositivo dell'art. 2778 Codice Civile

(1)Salvo quanto è disposto dall'articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

  1. 1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753;
  2. 2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
  3. [3) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'articolo 2766](2);
  4. 4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;
  5. 5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757;
  6. 6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati nell'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;
  7. 7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759;
  8. 8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;
  9. [9) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'articolo 2766](2);
  10. 10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi [185 c.p.] e secondo l'ordine [188, 189, 191 c. p.] stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale [320, 691 c.p.p.];
  11. 11) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767 [2779];
  12. 12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;
  13. 13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;
  14. 14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;
  15. 15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;
  16. 16) i crediti del locatore [1615] e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadrìa e colonìa, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;
  17. 17) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazione ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;
  18. 18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;
  19. 19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752;
  20. 20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'articolo 2752.

Note

(1) Tale articolo è stato così sostituito dall'art. 12, L. 29 luglio 1975.
(2) Entrambi i numeri sono stati abrogati dall'articolo 161, D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario).

Ratio Legis

Da questa disposizione si evince una chiara deroga al principio generale: vi sono infatti alcuni crediti sottoposti a privilegio generale ai quali viene attribuita una preferenza rispetto a quelli assistiti da privilegio speciale, in questa ipotesi in ossequio quindi ad un ordine sancito obbligatoriamente dal legislatore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2778 Codice Civile

Cass. civ. n. 16593/2010

In sede di ammissione al passivo fallimentare, il privilegio di prelazione previsto dall'art. 2778, n. 1, c.c. (per i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'art. 2753 c.c. e dal n. 8 (per i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 2754 c.c., nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare), si applica, senza alcun limite temporale, ai crediti INAIL per premi. per effetto dell'art. 4 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in legge n. 389 del 1989.

Cass. civ. n. 23808/2008

In tema di credito per pene pecuniarie in materia di I.V.A., la natura afflittiva e personale della sanzione, che in generale esclude la natura privilegiata del credito, cede a fronte dell'art. 62, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi di quel decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore, con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile, e che anche in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge n. 153 del 1969.

Cass. civ. n. 2659/1976

Ai sensi dell'art. 66 L. 30 aprile 1969, n. 153 [ora abrogato], gli accessori dei crediti per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato vanno collocati, come i crediti, al primo posto dell'ordine di graduazione di cui all'art. 2778 c.c., mentre gli accessori dei crediti per contributi assistenziali e previdenziali, limitatamente al cinquanta per cento, vanno collocati al quinto posto.

Cass. civ. n. 2901/1975

Ai fini dell'identificazione dell'oggetto del privilegio speciale (nella specie, quello derivante dall'art. 2778 n. 5 c.c., per tributi doganali), non può ritenersi che cose di genere non possano essere individuate attraverso le risultanze di un registro - vidimato dalla competente autorità e regolarmente tenuto - che faccia specifica e adeguata menzione di esse delle modalità della loro conservazione ed utilizzazione, ed in generale dei loro movimenti.

Cass. civ. n. 4358/1974

I crediti per contributi previdenziali dovuti ad istituti che gestiscono la assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed i crediti per contributi dovuti ad enti che gestiscono altre forme di previdenza, i quali sono stati collocati dall'art. 66 della L. 30 aprile 1969, n. 153 [ora abrogato], rispettivamente, al primo ed al quinto posto dell'ordine di prelazione fissato dall'art. 2778, c.c., sopravanzano, quantunque siano assistiti soltanto da privilegio generale, tutti gli altri crediti che sono ad essi posposti in tale graduatoria anche se assistiti da privilegi speciali.

Cass. civ. n. 3626/1974

A norma dell'art. 66 L. 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) [ora abrogato], gli accessori dei crediti per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato vanno collocati, al pari dei crediti, al primo posto dell'ordine di graduazione, di cui all'art. 2778 c.c. mentre gli accessori dei crediti per contributi assistenziali e previdenziali, limitatamente al 50% vanno collocati al quinto posto.

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MARIA E. D. M. chiede
lunedì 04/01/2021 - Piemonte
“Muore dopo lunga malattia persona dichiarata fallita.

Le spese mediche sostenute dalla Moglie (titolare di piccola pensione di circa €. 680,00mensili) e specialmente quelle funerarie possono essere pagate o rimborsate dal Fallimento ? Alla domanda, il curatore ha risposto negativamente…. C’è giurisprudenza in proposito ?

Inoltre la banca (omissis) ha abusivamente bloccato i c/c cointestati al 50% tra il fallito e la moglie, rifiutandosi di dare spiegazioni come pure si rifiuta da quasi 3 anni di fornire copia conforme delle fidejussioni e, pertanto, la vedova, versa in un serio stato di bisogno.

Grazie per la cortese risposta.”
Consulenza legale i 11/01/2021
In primo luogo è necessario evidenziare come la procedura di fallimento non venga travolta dal decesso del soggetto deceduto, in quanto, ai sensi dell’art. 12 della legge fallimentare, in seguito al decesso di un soggetto dichiarato fallito, la procedura prosegue nei confronti degli eredi.
Le spese funerarie da questi sostenute, costituiscono un debito che ricade sul patrimonio ereditario, così come le spese mediche precedenti al decesso.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte, statuendo che: "Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà" (Cassazione sentenza 1994/2016).
Le spese funerarie, infatti, sono ricomprese tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e che, pur distinti dai debiti ereditari (cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento), gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredità.
Di conseguenza, colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi pro quota: a tale proposito va ricordato che la qualità di erede non può desumersi dalla semplice chiamata all’eredità (non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso), ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita.
Nel caso che ci occupa, la moglie del defunto, che ha anticipato le spese mediche (ma si considerano solo quelle sostenute negli ultimi 6 mesi di vita) e funerarie, avrebbe diritto ad ottenerne il rimborso dal patrimonio ereditario, gestito dal Curatore fallimentare, nella misura del 100% se ha rinunciato all'eredità o l'ha accettata con beneficio di inventario, nella misura eccedente la propria quota se ha accettato l'eredità.
Essendo in corso una procedura di fallimento, tuttavia, il fatto che la moglie vanti un credito nei confronti del patrimonio ereditario non significa che il Curatore fallimentare debba immediatamente rimborsare quanto speso dalla moglie per il defunto marito, poiché anche tali spese anticipate, che costituiscono un credito nei confronti della massa ereditaria, devono rispettare l’ordine di soddisfazione dei creditori; pertanto è in tale ordine che verranno rimborsate, previa insinuazione al passivo.
Nello specifico, i crediti per spese funerarie e per spese di infermità (spese mediche sostenute negli ultimi 6 mesi di vita del debitore) sono assistite da privilegio generale mobiliare ai sensi dell’art. 2751 del c.c. e andranno soddisfatti rispettando l’ordine di cui all’art. 2778 del c.c..