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Articolo 2909 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Cosa giudicata

Dispositivo dell'art. 2909 Codice Civile

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306](1).

Note

(1) Per meglio assicurare la conformità della sentenza a giustizia, è concesso alle parti di promuovere un riesame della lite, mediante l'impugnazione della decisione. Tuttavia, il suddetto riesame non può proseguire all'infinito e subisce quindi delle limitazioni: verificatesi certe condizioni (come il decorso dei termini o l'esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge), il comando contenuto nella sentenza non potrà essere più modificato da parte di nessun giudice, divenendo res iudicata ai sensi del presente articolo. Tale definitivo accertamento dovrà pertanto essere riconosciuto e rispettato dalle parti contraenti in giudizio, dai loro eredi e futuri aventi causa, non dispiegando tuttavia i suoi effetti nei confronti dei terzi (res inter alios iudicata tertio neque nocet neque prodest).
La cosa giudicata in senso sostanziale dunque fa stato tra i suddetti soggetti, anche al di fuori del giudizio in seno al quale è stata pronunziata, rispetto a qualunque altro futuro processo ed anche a prescindere dallo stesso, alla stregua di una norma di legge.

Ratio Legis

La norma stabilisce il cosiddetto giudicato sostanziale, che presuppone l'inimpugnabilità della sentenza cioè il giudicato formale ex art. 324 c.p.c., è posta al fine di imporre il provvedimento contenuto nella sentenza del giudice come regola incontestabile dei rapporti tra le parti, conferendo così a questi certezza giuridica.

Brocardi

Bis de eadem re ne sit actio
Ne bis in idem
Pro veritate habebitur
Res inter alios iudicata tertio neque nocet neque prodest
Res iudicata
Res iudicata est quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit
Res iudicata facit de albo nigrum, originem creat, aequat quadrata rotundis, naturalia sanguinis vincula et falsum in verum mutat
Res iudicata pro veritate accipitur

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1186 Lo stesso carattere, cioè di disposizione generale di inquadramento, assume il successivo art. 2908 del c.c., col quale si passa al tema dell'efficacia dei provvedimenti, finali di merito, assegnando il posto che loro compete, nel sistema generale, agli, «effetti costitutivi delle sentenze», con che troverà finalmente un'adeguata base testuale la ormai matura elaborazione dottrinale di questa figura tipica. L'art. 2909 del c.c. finalmente disciplina, sempre con lo stesse carattere di disposizione riassuntiva e sintetica, l'autorità della cosa giudicata. Accogliendo anche qui i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale dell'istituto, chiarisce l'articolo come questa autorità non si riconosca a tutto ciò che il giudice possa avere affermato od esposto nelle argomentazioni di una qualsiasi sentenza, ma soltanto all'accertamento di fatti, di situazioni o di rapporti, che abbia formato oggetto di deliberazione o di pronuncia da parte del giudice stesso in una sentenza finale di merito. Poco importa che materialmente la pronuncia si trovi inserita nel dispositivo o nei motivi; importa invece che il punto sia stato oggetto di decisione all'effetto di fissarne irrevocabilmente i termini. In questa ipotesi la fissazione avvenuta di autorità vale, come l'articolo stesso proclama, «a ogni effetto». Resta coerentemente eliminata con ciò quella limitazione accolta nella parte finale dell'art. 1351 del codice del 1865, che sembrava restringesse l'autorità della cosa giudicata ad una funzione meramente negativa e per la sola ipotesi di riproposizione della stessa domanda. Già sotto pero di quel codice la limitazione era apparsa del resto del tutto incongrua ed aveva condotto in giurisprudenza e la dottrina ad un'interpretazione nominalmente estensiva ed integrativa, che in realtà finiva col forzare e contorcere l'originario significato del testo. Ho conservato invece la limitazione soggettiva dell'autorità di cosa giudicata alle parti, ai loro eredi o aventi causa, perché questa appare veramente inseparabile, in linea di massima, dagli scopi e dalla ragione dell'istituto, e mi sembra vi si possano armonizzare, senza assumere il carattere di eccezione, anche quei rari casi nel quali la natura o la struttura del rapporto o della situazione che è oggetto di accertamento determina degli effetti di carattere solo apparentemente universale.

Massime relative all'art. 2909 Codice Civile

Cass. civ. n. 33021/2022

L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone.

Cass. civ. n. 30728/2022

Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame.

Cass. civ. n. 20951/2022

Il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, e non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, anche quando sia utile a risolvere questioni strumentali all'attribuzione del bene controverso.

Cass. civ. n. 12754/2022

Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.

Cass. civ. n. 6868/2022

La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza.

Cass. civ. n. 1252/2022

La preclusione per effetto di giudicato sostanziale può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato "il bene della vita" preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pur se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso.

Cass. civ. n. 35110/2021

La statuizione su una questione di rito - sebbene non sia idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale - dà luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, con effetto preclusivo del riesame della medesima questione, laddove detta statuizione non sia stata impugnata da alcuna delle parti.

Cass. civ. n. 23077/2021

L'eventuale giudicato formatosi su una frazione del complessivo credito non è idoneo a spiegare effetti sul successivo giudizio avente ad oggetto una diversa frazione del credito, non potendosi configurare né un giudicato interno, trattandosi di un diverso processo, né di un giudicato esterno o implicito, non relativo ad un rapporto presupposto, ma riguardando un'autonoma porzione del medesimo rapporto obbligatorio vertente tra le stesse parti.

Cass. civ. n. 31904/2018

Il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall'art. 2909 c.c., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente "regula iuris", ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo "ius superveniens" che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore.

Cass. civ. n. 30838/2018

Il giudicato esterno, in quanto provvisto di "vis imperativa" e indisponibilità per le parti, va assimilato agli "elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), in base agli artt. 12 ss. disp. prel. c.c., con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge.

Cass. civ. n. 27161/2018

Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un giudizio per querela di falso, non aveva preso in esame la sentenza penale divenuta definitiva nel corso del giudizio di secondo grado ed eccepita dalla parte interessata, con cui la convenuta, imputata del reato di cui all'art. 481 c.p., era stata assolta perché il fatto non sussiste).

Cass. civ. n. 24992/2018

Il giudicato sostanziale ha ad oggetto il bene della vita fatto valere in giudizio e non anche l'interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative, attività rispetto alle quali il giudice non è vincolato alle deduzioni delle parti.

Cass. civ. n. 24358/2018

Il giudicato interno può formarsi solo su capi di sentenza autonomi, che cioè risolvano una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; sono privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che vi fosse stata violazione del giudicato interno, per la mancata impugnazione della sentenza di prime cure, nella parte in cui aveva ritenuto insussistente il requisito della eterodirezione, quale indice rilevante, ma non esaustivo, della natura subordinata del rapporto di lavoro, per il cui riconoscimento era stato intentato il giudizio).

Cass. civ. n. 22465/2018

Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell'estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal correntista, tesa ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide).

Cass. civ. n. 21824/2018

In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale.

Cass. civ. n. 21240/2018

La sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello che, respingendo la domanda proposta in primo grado da alcuni proprietari di fondi confinanti che reclamavano il diritto di passaggio "uti cives" su una strada interpoderale inglobata nella proprietà di un vicino, aveva ritenuto che gli effetti di una sentenza resa all'esito di un precedente giudizio tra il Comune e il vicino, che aveva accertato la non soggezione della strada a servitù di uso pubblico, si estendevano anche ai privati che avevano chiesto l'accertamento del diritto di passaggio pedonale sulla detta strada).

Cass. civ. n. 19252/2018

L'interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione.

Cass. civ. n. 19113/2018

Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.

Cass. civ. n. 13804/2018

Ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato.

Cass. civ. n. 10174/2018

In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo (salvo mutamenti del rapporto conseguenti a sopravvenienze di fatto o di diritto), atteso che gli effetti del giudicato sostanziale si estendono, anche in caso di rigetto della domanda, a tutte quelle statuizioni inerenti all'esistenza e validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia.

Cass. civ. n. 6970/2018

La sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso delle questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza.

Cass. civ. n. 28415/2017

Costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell’attore o sull’eccezione del convenuto; l’autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell’ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva accertato l’esistenza di un unico rapporto di lavoro, intercorso dapprima con il datore e successivamente con i suoi eredi, sebbene fosse passato in giudicato, perché non impugnato, il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto l’eccezione di prescrizione sul presupposto dell’instaurazione di un nuovo rapporto alla morte dell’originario datore di lavoro).

Cass. civ. n. 24162/2017

Il giudicato esterno è assimilabile agli "elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell'esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.

Cass. civ. n. 12202/2017

Il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che si fosse formato un giudicato implicito sul fatto storico dell’esistenza di un nesso causale tra l’incidente occorso alla ricorrente, caduta uscendo da un esercizio commerciale, e la vetrina espositiva ivi collocata, a fronte di una sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni sul diverso presupposto che le lesioni subite non erano riconducibili alla caduta determinata dall’urto con la vetrina).

Cass. civ. n. 8607/2017

Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti; pertanto il giudice al quale ne risulti l’esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto coperta da giudicato la domanda proposta da una lavoratrice, diretta ad ottenere il risarcimento del danno morale conseguito alla contrazione di una grave patologia epatica in occasione di lavoro, rilevando che, per lo stesso evento, era già stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico, pronuncia con la quale era stata implicitamente rigettata la richiesta, in tale sede già formulata, di risarcimento del danno morale).

Cass. civ. n. 2735/2017

In tema di giudizio di cassazione, il principio secondo cui l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d'ufficio, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto ex art. 372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata al fine di dimostrare l'effettiva sussistenza, o meno, dei fatti, poiché, in tal caso, il giudicato ha valenza non già di regola di diritto cui conformarsi bensì solo in relazione a valutazioni di stretto merito. (Nella specie, riguardante la domanda di un concessionario di beni demaniali, a titolo di manutenzione nel possesso, spiegata contro committente ed appaltatrice dell'esecuzione di lavori con effetti sull'area di demanio, la S.C. ha escluso l'ammissibilità della produzione della sentenza definitiva con cui il giudice amministrativo aveva dichiarato l'illegittimità dell'annullamento in autotutela dei titoli abilitativi edilizi, osservando che l'elemento soggettivo sotteso alla domanda non era escluso dai suddetti titoli).

Cass. civ. n. 25269/2016

Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata ritenendo che, in materia di opposizione a cartella esattoriale, avesse effetti preclusivi l’insussistenza di un’intermediazione di manodopera ex art. 1 della l. n. 1369 del 1960 accertata in un giudizio relativo ad una diversa cartella esattoriale)

Cass. civ. n. 21170/2016

Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno intervenuto nelle more del giudizio di merito, senza tempestiva deduzione in quella sede, non è rilevabile d'ufficio.

Cass. civ. n. 15627/2016

L'esistenza di un giudicato, interno o esterno, è rilevabile d'ufficio ove emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio, rispondendo al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata escludendo la necessità di segnalazione alle parti della presenza del giudicato, affinché prestassero le proprie difese, avendo le stesse piena conoscenza della sentenza).

Cass. civ. n. 15493/2015

In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. (omissis).

Cass. civ. n. 15208/2015

Le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione - diversamente da quelle delle sezioni unite della Suprema Corte, alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna -, non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, salvo che la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito.

Cass. civ. n. 5724/2015

In materia di ricorso per cassazione, la sentenza di merito che pronunci la decadenza in base al principio della "ragione più liquida" non determina un giudicato implicito sulla sussistenza della pretesa, bensì un assorbimento cosiddetto improprio della domanda non esaminata, sicché la Suprema Corte può, annullando l'erronea statuizione di decadenza, decidere nel merito sull'inesistenza del diritto ove la questione abbia natura esclusivamente giuridica e non richieda nuovi accertamenti di fatto, sì da essere rilevabile, per la prima volta e anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato la decadenza dalla domanda di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute ed ha respinto la richiesta di inclusione della quota di TFR nel trattamento di disoccupazione agricola).

Cass. civ. n. 341/2015

La sentenza del giudice di merito dichiarativa della inammissibilità della domanda per genericità ha natura meramente processuale e, come tale, non è idonea alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo sostanziale dedotto in giudizio, mentre il successivo riferimento, in essa contenuto, al difetto di prova del diritto non ha alcun valore decisorio, in quanto non può parlarsi di prova, sussistente o insussistente, con riguardo ad una pretesa indefinita.

Cass. civ. n. 26377/2014

La pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la pronuncia d'inammissibilità della domanda di risarcimento danni da circolazione stradale per mancato rispetto dello "spatium deliberandi" accordato all'assicurazione ex art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, costituisce giudicato formale, e non preclude la riproposizione in altro giudizio).

Cass. civ. n. 25546/2014

Una lite è coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti qualora il giudizio introdotto per secondo investa un identico rapporto giuridico rispetto a quello che ha già formato oggetto del primo. Ne consegue che il giudicato non si estende al principio di diritto affermato in una diversa controversia, quantunque in forza di asseriti medesimi presupposti di fatto, ove siano investite singole questioni di fatto o di diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la sentenza passata in giudicato con la quale la commissione tributaria regionale aveva accertato la non debenza del contributo consortile per un determinato anno d'imposta e con riferimento a determinati immobili, facesse stato nella controversia avente ad oggetto i medesimi immobili e le stesse parti per un diverso anno d'imposta).

Cass. civ. n. 6830/2014

L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di giudicato esterno escludendo l'identità di oggetto tra due cause che, sebbene fondate su titoli riferentisi formalmente ad un unico atto, restavano distinti sul piano sostanziale, avendo riguardo a capi diversi di uno stesso lodo arbitrale irrituale, l'uno il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, l'altro un rimborso spese per miglioramenti ed addizioni).

Cass. civ. n. 5245/2014

I limiti oggettivi del giudicato possono estendersi oltre la "causa petendi" ed il "petitum" della domanda originaria sia quando la domanda riconvenzionale o l'eccezione del convenuto amplii l'oggetto del giudizio, sia quando una situazione giuridica sia comune a più cause tra le medesime parti, sicché la soluzione delle questioni di fatto o di diritto ad essa relative in una delle cause faccia stato nelle altre in cui quella rilevi. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto che l'accertamento giudiziale dell'esistenza di un accordo transattivo in ordine alla remissione di un credito cambiario, intervenuto tra i debitori e un istituto bancario a definizione di una controversia, non potesse comprendere altre posizioni in sofferenza dei primi, oggetto di un distinto giudizio).

Cass. civ. n. 24433/2013

In tema di giudicato esterno, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo; detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo, e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (come nella specie, la costituzione del soggetto in società di capitali, la sua ubicazione nei territori del Mezzogiorno e la novità dell'iniziativa produttiva agevolabile), assumono carattere tendenzialmente permanente. (Principio affermato dalla S.C. in fattispecie relativa alla esenzione decennale IRPEG e ILOR).

Cass. civ. n. 23723/2013

Quando due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione su questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia trova ostacolo in relazione alla "interpretazione giuridica" della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto (nella specie esclusa in quanto avente ad oggetto un preteso diritto al rimborso IRPEF indebitamente versato in vari anni).

Cass. civ. n. 21472/2013

Il giudicato per implicazione discendente, regolato dall'art. 2909 c.c., in base al quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato "a ogni effetto" tra le parti, riguarda le questioni dipendenti da quella pregiudiziale oggetto del giudicato stesso, e non quelle concernenti effetti ulteriori o diversi che non contraddicano il medesimo accertamento già compiuto: ne consegue che il giudicato formatosi sul preuso di un marchio, successivamente registrato, non preclude l'esame della questione della validità del marchio, in quanto l'accertamento del preuso implica la verifica in punto di fatto circa tale circostanza nonché una valutazione sull'esistenza del carattere distintivo e del possesso dei requisiti di novità e originalità, ma non anche l'accertamento dell'inesistenza di ragioni di nullità rilevabili solo su eccezione di parte (e salvo che nel giudizio sul preuso ne venga accertata pure la liceità ove può controparte abbia sollevato l'eccezione di nullità).

Cass. civ. n. 18427/2013

Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione, quando detta qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto.

Cass. civ. n. 16824/2013

Il giudicato non si estende ad ogni proposizione contenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale, atteso che per aversi giudicato implicito è necessario che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile.

Cass. civ. n. 6788/2013

Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza. (Nella specie la S.C., in un giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dal datore di lavoro avverso il precetto notificatogli dal lavoratore, ha escluso l'efficacia riflessa della sentenza passata, in giudicato, con la quale era stata accolta analoga opposizione all'esecuzione, proposta dal datore di lavoro e per identici motivi avverso un precetto notificatogli in forza del medesimo titolo esecutivo, ma da altro lavoratore).

Cass. civ. n. 5478/2013

In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie la S.C. ha rilevato d'ufficio il giudicato esterno avente ad oggetto il rigetto dell'impugnazione del provvedimento di diniego di condono, costituente atto presupposto della cartella di pagamento in contestazione)

Cass. civ. n. 4241/2013

La sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.

Cass. civ. n. 3643/2013

In forza dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato anche nei confronti dei successivi aventi causa delle parti, senza che tale principio trovi deroga, in relazione al regime della trascrizione, per il caso di azioni a difesa della proprietà (quale, nella specie, quella volta ad ottenere l'osservanza del limite legale della stessa stabilito dall'art. 913 c.c.), atteso che, in tale ipotesi, non è operante né l'onere della trascrizione della sentenza ex art. 2643 n. 14 c.c., riguardante la diversa situazione delle pronunce che operino la costituzione, il trasferimento o la modificazione di diritti su immobili, né l'onere della trascrizione della domanda, ai sensi degli artt. 111, quarto comma, c.p.c. e 2653 c.c., previsto al diverso fine dell'opponibilità della sentenza nei confronti di chi succeda a titolo particolare nel diritto controverso nel corso del processo, e quindi prima della formazione del giudicato.

Cass. civ. n. 7405/2012

Il giudicato implicito su di una questione pregiudiziale rispetto ad altra, di carattere dipendente, su cui si sia formato il giudicato esplicito esterno, deve escludersi allorché la prima abbia ad oggetto un antecedente giuridico non necessitato in senso logico dalla decisione e potenzialmente idoneo a riprodursi fra le stesse parti in relazione ad ulteriori e distinte controversie. Pertanto, non presupponendo la "causa petendi" della domanda di impugnazione di una delibera condominiale un rapporto giuridico intersoggettivo tra il condominio e il condomino, esaurendosi essa, piuttosto, nel riscontro di legittimità dell'atto collettivo incidente sulla "res", l'annullamento, con sentenza passata in giudicato, di una deliberazione dell'assemblea, impugnata da un condomino per violazione di una norma del regolamento di condominio (nella specie, concernente l'uso di un'area comune di distacco tra il fabbricato e la strada pubblica), non determina, al di fuori dei casi e dei modi previsti dall'art. 34 c.p.c., il giudicato sulla validità della stessa disposizione regolamentare, la cui conformità, o meno, a norme imperative di legge può essere oggetto di un successivo giudizio tra le medesime parti.

Cass. civ. n. 5148/2012

Il giudicato implicito su questione preliminare di merito non può ritenersi formato quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni. (Nella specie, la S.C. ha negato che, in forza di sentenza di rigetto di una domanda di rimozione di manufatti e di risoluzione per inadempimento di un contratto verbale concernente diritti reali immobiliari, dovesse intendersi formato un giudicato preclusivo dell'esame della questione relativa all'esistenza ed alla validità del medesimo contratto).

Cass. civ. n. 4732/2012

Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia manca non solo nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto che il decorso del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità costituisca una mera premessa logica della statuizione relativa alla decorrenza del termine prescrizionale dell'azione risarcitoria, per cui, essendo stata appellata tale statuizione, non poteva formarsi giudicato su detta premessa).

Cass. civ. n. 1815/2012

Il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversie e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante.

Cass. civ. n. 22520/2011

Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia. (In applicazione del suddetto principio, si è ritenuta l'eccezione di nullità di un contratto di associazione in partecipazione preclusa dal giudicato, avendo il riconoscimento dell'esistenza di un valido contratto ex art. 2549 c.c. costituito il presupposto logico-giuridico della decisione).

Cass. civ. n. 22416/2011

Il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione, e che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata, sicché tale rapporto non può esservi tra prescrizione e decadenza, attesa la diversità dei due istituti e delle rispettive condizioni di esistenza, per cui l'una può darsi senza l'altra.

Cass. civ. n. 12159/2011

L'esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, c.p.c.).

Cass. civ. n. 11798/2011

La declaratoria di assorbimento di una questione non dà luogo ad una decisione sul merito, ma di rito e, pertanto, non può formarsi alcun giudicato sulla questione assorbita.

Cass. civ. n. 3434/2011

In considerazione dell'inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto del giudicato ed oggetto del processo nel quale questo si è formato, l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, mentre è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio.

Cass. civ. n. 691/2011

Dal principio stabilito dall'art. 2909 c.c. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (Fattispecie in materia tributaria).

Cass. civ. n. 24241/2010

Dal principio stabilito dall'art. 2909 c.c. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali ai sensi dell'art. 1306 c.c..

Cass. civ. n. 6238/2010

Posto che, in via generale, un giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale solo quando contenga l'affermazione di una verità che non ammetta la possibilità di un diverso accertamento ed il terzo non vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile che in relazione ad esso egli possa ricevere dal giudicato un immediato e diretto pregiudizio, deve escludersi che il giudicato intervenuto nel procedimento possessorio svoltosi tra alcuni condomini di un edificio ed il conduttore di un'altra unità abitativa possa spiegare tale efficacia nel giudizio petitorio instaurato su presupposti diversi dal proprietario dell'appartamento concesso in locazione nei confronti degli stessi condomini. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'operatività di un giudicato riguardante il possesso di una corte e di un marciapiede condominiali, intervenuto tra il conduttore e due tra i condomini evocati nel successivo giudizio petitorio, ex art. 949 c.c., intentato dal proprietario nei confronti di tutti i condomini e volto a far dichiarare l'inesistenza di diritti personali o di servitù di passaggio sulla sua proprietà).

Cass. civ. n. 25210/2009

Non è ravvisabile un'efficacia riflessa del giudicato nel caso in cui un diritto sia fatto valere nei confronti di distinti soggetti sul presupposto che sia nel primo giudizio (conclusosi con il rigetto della domanda nel merito), che nel secondo, il soggetto da ultimo convenuto fosse quello effettivamente legittimato dal lato passivo, salvo che non vi sia stata - nell'intervallo di tempo tra i due giudizi - una modifica della normativa con indicazione, per lo stesso rapporto sostanziale, di un diverso legittimato passivo. (Nella specie, relativa ad una controversia concernente il diritto all'indennità di accompagnamento proposta nei confronti dell'INPS e dell' Assessorato regionale alla sanità, con riguardo ad un precedente identico giudizio proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e conclusosi con il rigetto della domanda per insussistenza del requisito sanitario, la S.C., sul rilievo che legittimato passivo alla stregua della normativa vigente all'epoca dei due giudizi era sempre l'INPS, ha escluso che il giudicato formatosi nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze spiegasse effetti nel giudizio promosso contro l'INPS).

Cass. civ. n. 24784/2009

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico di durata, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato, in ordine alla soluzione delle questioni di fatto e di diritto relative al punto fondamentale comune ad entrambe la cause, presuppone la compatibilità del giudicato con i principi fondamentali del diritto comunitario applicabili nel caso concreto. Ne consegue che il giudice successivamente adito per l'accertamento della medesima obbligazione di durata con riferimento ad un diverso periodo deve coordinare il principio del giudicato con il principio di effettività cui è improntato il diritto comunitario, evitando il conflitto tra l'efficacia del giudicato e l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario. (In applicazione di tale principio, la S.C.. in controversia concernente l'asserito inadempimento dell'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa Nazionale Forense da parte di un avvocato, cittadino di un paese dell'Unione Europea, iscritto all'Albo professionale e alla cassa previdenziale del paese di provenienza, ha ritenuto che il giudicato affermativo degli obblighi dichiarativi/contributivi previsti e sanzionati dalla legge n. 576 del 1980, formatosi in altro giudizio tra le stesse parti e con riferimento ad un diverso periodo impositivo, non esimeva il giudice di merito dal verificare se l'accertamento, nell' "an", dell'obbligazione a carico del professionista contrastasse con i principi comunitari in tema di libertà di stabilimento, di divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità e di applicazione di più regimi previdenziali e contributivi).

Cass. civ. n. 18041/2009

L'efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica "ratio decidendi", che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poiché, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie. L'attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe d'altronde, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo essa subire l'imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera espressa.

Cass. civ. n. 15343/2009

In relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito), qualora si sia formato il giudicato sull'insussistenza di un diritto di credito (nella specie relativo ai compensi dovuti dall'A.U.S.L. ad un medico a titolo di rimborso spese e di indennità forfettaria a copertura del rischio per avviamento professionale), deve ritenersi preclusa una seconda pronuncia relativa a tale diritto, sia pure in relazione a diversa voce di credito (nella specie spese a titolo di produzione del reddito), determinata in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione; né detta voce può essere riconosciuta a titolo di arricchimento senza causa, posto che anche la relativa azione deve ritenersi coperta dal giudicato formatosi sull'azione sostanziale relativa al medesimo oggetto, anche richiesto ad un diverso titolo.

Cass. civ. n. 10027/2009

Il giudicato implicito, formandosi sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito, non è configurabile in relazione alle questioni pregiudiziali all'esame del merito ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione quando, intervenuta la decisione sul merito della domanda, la parte soccombente abbia proposto impugnazione relativamente alla sola (o a tutte le) statuizioni di merito in essa contenute, in quanto detta impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito su almeno una questione o un accertamento di merito, che costituiscono l'indispensabile presupposto del giudicato implicito. Inoltre, quando il giudice decida esplicitamente su una questione, risolvendone implicitamente un'altra, rispetto alla quale la prima si ponga in rapporto di dipendenza e la decisione venga impugnata sulla questione risolta esplicitamente, non è configurabile un giudicato implicito sulla questione risolta implicitamente, essendo lo stesso precluso dall'impugnazione sulla questione dipendente, atteso che il giudicato implicito presuppone il passaggio in giudicato della decisione sulla questione dipendente decisa espressamente. (Nella specie, la S.C., nell'escludere la formazione del giudicato implicito sulla questione di ammissibilità di un ricorso in materia tributaria, proposto tardivamente contro una cartella di pagamento, sebbene il ricorso fosse stato respinto nel merito e la statuizione impugnata in appello solo nel merito, ha precisato che il principio giurisprudenziale del giudicato implicito sulla giurisdizione, di cui all'art. 37 c.p.c., non è estensibile al di fuori dei casi relativi all'eccezione ed al rilievo del difetto di giurisdizione).

Cass. civ. n. 8723/2009

In tema di formazione del giudicato in relazione ai rapporti di durata, se l'accertamento dell'esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico-giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, dato atto del passaggio in giudicato della sentenza del giudice di prime cure, la quale aveva affermato il diritto al computo del trattamento pensionistico sulla base del miglioramento economico di cui al punto 4 dell'art. 37 del C.C.N.L. per i dipendenti delle ferrovie 1990-1992, aveva poi correttamente ritenuto vincolante tale giudicato non solo in ordine alla giurisdizione, riconosciuta implicitamente, ma anche per il profilo del soggetto tenuto al pagamento dell'obbligazione dedotta in lite).

Cass. civ. n. 29531/2008

Il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario, ovvero del giudice amministrativo, recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto, estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno oggetto di esplicita declaratoria e, quindi, osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti aventi titolo nel medesimo rapporto davanti a un giudice diverso, avendo il giudicato esterno la medesima autorità di quello interno, in quanto corrispondono entrambi all'unica finalità dell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e della stabilità delle decisioni. (Fattispecie in cui i provvedimenti in materia di acque pubbliche erano stati impugnati sia con ricorso al TAR, che con ricorso al TSAP, che aveva deciso nel merito, con sentenza passata in giudicato, la quale, secondo la S.C., ha acquistato autorità di giudicato esterno anche riguardo alla giurisdizione del giudice amministrativo, determinandone l'incontestabilità della giurisdizione nel giudizio pendente davanti ad esso).

Cass. civ. n. 16816/2008

Ai fini dell'incidenza di un giudicato su di una controversia non inerente il medesimo rapporto fondamentale, non può riconoscersi alcun effetto preclusivo sia alle statuizioni incidentali relative a rapporti pregiudiziali sia alla soluzione di singole questioni di fatto o di diritto, contenuta nella motivazione ed effettuata dal giudice solo per pronunciare sulla specifica situazione dedotta in giudizio. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha escluso che l'accertamento contenuto in una sentenza che aveva annullato un avviso di accertamento ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, sul presupposto che alcune promesse di vendita di beni immobili non si erano trasformate in formali atti di vendita, potesse avere incidenza in un giudizio avente ad oggetto un avviso di accertamento in materia di IVA per le medesime operazioni; ciò in quanto le mere promesse di vendita, rappresentate nel bilancio della società promittente-acquirente, imponevano, comunque, la necessità di regolarizzare ai fini IVA il rapporto sorto).

Cass. civ. n. 14057/2008

In tema di limiti oggettivi del giudicato esterno, la res iudicata è costituita non dai fatti tutti dedotti nel giudizio, bensì soltanto da quelli che, oltre ad essere accertati nella sentenza, compongano, nel loro insieme, la base logica e giuridica del decisum restandone di conseguenza escluse le ulteriori pretese creditorie originariamente accantonate dall'attore perché espressamente riservate a separato giudizio e poste a base di una domanda nuova avanzata nel corso del giudizio di primo grado o con l'atto di appello, ma sulle quali il giudice abbia dichiarato di non pronunciare sussistendo una preclusione di carattere processuale, sicché dette pretese possono essere azionate in separato giudizio senza che sia configurabile una preclusione nascente dal primo giudicato.

Cass. civ. n. 6523/2008

Con riferimento al rapporto tra giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e giudizio pendente relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione che può porsi quando l'amministrazione non ha proceduto all'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento della erogazione da restituire e della somma irrogata per la sanzione amministrativa deve escludersi ogni efficacia vincolante del giudicato formatosi nel primo giudizio sul secondo, non sussistendo tra i due giudizi un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica (che si ha solo allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato, dipendente ), il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa. Infatti, nella sentenza del giudizio relativo all'indebita percezione degli aiuti, improntato al principio dispositivo, non necessariamente può rinvenirsi l'accertamento della liceità (o illiceità ) del comportamento del soggetto privato e, comunque, essa non contiene una affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento ; d'altro canto, la sanzione amministrativa non è condizionata alla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, bensì alla commissione di un illecito il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione, con la conseguenza che la sentenza passata in giudicato nel primo giudizio non costituisce un presupposto o un elemento della fattispecie oggetto dell'altro.

Cass. civ. n. 16150/2007

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che, in riferimento ad un'impresa inquadrata a fini contributivi nel settore industriale, con sentenza passata in giudicato, relativamente al periodo 1975-1983, aveva dichiarato che tale inquadramento doveva protrarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996, fino al termine del regime transitorio di cui all'art. 49, comma 3, della legge n. 88 del 1989, ossia fino al 31 dicembre 1996. La Cassazione ha affermato il principio di cui sopra precisando che, nella specie, l'inquadramento fatto salvo dal citato art. 49, comma 3, non poteva che essere quello stabilito dalla sentenza passata in giudicato, non essendo ammissibile alcun «doppio inquadramento»).

Cass. civ. n. 14087/2007

Affinché una lite possa dirsi coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; in difetto di tale presupposto, nulla rileva la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quanto l'efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni di fatto o di diritto (in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la sentenza passata in giudicato, con la quale il giudice tributario aveva riconosciuto il diritto del di una fondazione bancaria di godere della riduzione dell'IRPEF previste dall'art. 6, primo comma, lettera b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 per un determinato anno d'imposta,
facesse stato nella controversia promossa dal medesimo contribuente, e relativa alla invocabilità dell'esonero delle ritenute d'acconto sui dividendi azionari previste dall'art. 10 bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 per un diverso anno d'imposta, trattandosi di benefici fiscali diversi, il secondo dei quali dipende non già dalla natura dell'ente, ma dall'attività concretamente svolta in ciascun periodo d'imposta).

Cass. civ. n. 11213/2007

Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando contenga (come nel caso) un'affermazione obiettiva di verità (decadenza del chiamato con testamento dal diritto ad accettare l'eredità, pronunciata su domanda di alcuni eredi legittimi) che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, qualora (come nella specie) siffatta efficacia non si risolve in un pregiudizio giuridico, ma addirittura in un beneficio per il terzo estraneo al giudizio (qui, l'altro erede legittimo), non essendo sufficiente l'autonomia del soggetto titolare di una pretesa analoga a quella dei partecipanti al giudizio ad escludere una estensione oggettiva del giudicato. (Nella fattispecie, ha avuto modo di precisare la S.C., tale autonomia non aveva impedito al soggetto estraneo alla vicenda processuale, ma pur sempre titolare di una pretesa analoga, a far valere in fatto, a proprio favore, in via transattiva — «rinunziando agli effetti di quella sentenza a fronte dell'attribuzione in proprietà di un certo numero di immobili facenti parte dell'asse ereditario» — la «obiettiva verità» della intervenuta decadenza contenuta nel giudicato formatosi fra altri).

Cass. civ. n. 4864/2007

Il giudicato può avere, ai sensi dell'art. 2909 c.c., oltre che una efficacia diretta nei confronti delle parti (nonché dei loro eredi o aventi causa), anche una efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, può produrre conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti terzi, cioè rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando essi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione; nel caso in cui il giudicato spieghi effetti pregiudizievoli nei confronti di un terzo, questi può agire in giudizio per far valere l'ingiustizia nei suoi confronti di siffatta decisione. (Nella specie, la S.C. ha riformato sul punto la sentenza di merito, affermando la legittimazione del terzo, acquirente di un bene già promesso in vendita ad altri, a far accertare giudizialmente l'inadempimento del promittente acquirente rispetto alle prescrizioni cui la sentenza passata in giudicato resa tra questi e il promittente alienante subordinava – quale condizione sospensiva – il trasferimento della proprietà del bene in favore dell'acquirente in preliminare).

Cass. civ. n. 13916/2006

Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l'impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione; qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall'art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie, dovendo essere assicurata la garanzia del contraddittorio, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall'art. 384, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dal D.L.vo 2006, n. 40, deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni.

Cass. civ. n. 13552/2006

La regola contenuta nell'art. 2909 c.c. esprime il principio della continuità soggettiva dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in cosa giudicata, il quale non vincola soltanto le parti del giudizio nel quale la sentenza è stata pronunciata, ma anche i loro eredi ed aventi causa. Poiché questi ultimi, sul piano sostanziale, sono i continuatori del rapporto giuridico di cui era parte l'alienante, rispetto ad essi detto vincolo non subisce limitazioni, non essendo richiesto, in particolare, che essi siano a conoscenza del giudicato contenuto nella sentenza fatta valere nei loro confronti.

Cass. civ. n. 2786/2006

In tema di giudicato, il principio secondo il quale, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento, così compiuto, in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo (nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione dell'Invim in base alla sola circostanza del passaggio in giudicato di una sentenza concernente il classamento, emessa tra altre parti ).

Cass. civ. n. 21352/2005

In relazione al principio secondo cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio ma anche tutte le altre — proponibili sia in via di azione che di eccezione — le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte, è precluso proporre in un successivo giudizio una domanda fondata su ragioni giuridiche che, seppure non prospettate né espressamente enunciate in quello precedente, costituiscano tuttavia una premessa ed un precedente logico della relativa pronuncia, tali da non comportare la prospettazione di un autonomo thema decidendum pertanto, dichiarata con sentenza passata in cosa giudicata la proprietà del terreno, è precluso alla controparte invocare in un successivo giudizio l'acquisto della proprietà del medesimo terreno per l'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c., in virtù di costruzione dalla medesima realizzata su di esso in epoca anteriore alla prima decisione; infatti, la questione relativa all'accessione invertita, investendo necessariamente anche la proprietà del terreno, rientrava nella materia deducibile nel primo giudizio, tanto più che il fabbricato già esisteva a quell'epoca, sicché, essendo identico il petitum delle due cause, in assenza di fatti nuovi, la proprietà del terreno non poteva essere sottoposta ulteriormente a giudizio.

Cass. civ. n. 20143/2005

La formazione della cosa giudicata, per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame. (Principio enunciato dalla S.C. con riguardo ad un caso in cui si sosteneva essersi formato giudicato sulla questione affrontata nella sentenza di primo grado relativa alla identificazione dell'originario prenditore di titoli cambiari oggetto della controversia e alla ulteriore circostanza se tali titoli fossero stati, o meno, rilasciati in bianco, questioni che, invero, non avevano costituito capi autonomi della sentenza medesima suscettibili di passare in cosa giudicata).

Cass. civ. n. 10017/2005

In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., la sentenza di condanna emessa nei confronti del conducente o del proprietario del veicolo investitore convenuti in giudizio dal danneggiato ex art. 2054 c.c. senza la partecipazione, neppure successiva, dell'assicuratore spiega efficacia riflessa nel senso che fa stato nei confronti dell'assicuratore per quanto concerne la sussistenza dell'obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito.

Cass. civ. n. 5796/2005

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, le relative statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti estranei al giudizio, e ciò anche quando il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso; pertanto, seppure l'ordinamento predispone mezzi e strumenti per evitare il contrasto di giudicati nel caso in cui al giudizio non partecipino tutti i soggetti del rapporto che ne costituisce l'oggetto (chiamata in causa, integrazione del contraddittorio), può essere pronunciata una sentenza efficace solo per alcuni e non per tutti i soggetti titolari del detto rapporto, tant'è vero che l'art. 404 c.p.c. ha previsto anche un rimedio specifico, l'opposizione di terzo, per consentire a quest'ultimo, rimasto estraneo al giudizio, di non subire il pregiudizio che eventualmente si sia verificato in conseguenza della sentenza pronunziata senza la sua partecipazione (oltre al rimedio, generico, costituito dall'azione di nullità che il litisconsorte necessario può esperire contro la sentenza emessa a conclusione di un giudizio necessario al quale egli non ha partecipato).

Cass. civ. n. 11493/2004

A norma dell'art. 2909 c.c.. il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della vita che ne forma oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato; entro tali limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia, costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto l'eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuove; costituendo regola del caso concreto, il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici e pertanto la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio in fatto, e pertanto l'interpretazione datane dal giudice di merito può essere denunciata in cassazione sotto il profilo della violazione di norme di diritto. (Nel caso di specie, a fronte di una sentenza, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto alla rendita in dipendenza di cancerogenesi professionale, la S.C. ha ritenuto che fosse coperta da giudicato implicito la questione relativa all'avvenuta proposizione di domanda amministrativa volta al riconoscimento della suddetta rendita).

Cass. civ. n. 8515/2004

ll giudicato implicito può ritenersi formato solo allorché tra la questione risolta espressamente e quella che si assume risolta implicitamente sussista un nesso di dipendenza così intenso da non consentire che l'una sia stata decisa senza aver prima deciso l'altra. Ne consegue che non è configurabile un giudicato implicito quando la questione da decidere abbia una propria autonomia ed individualità per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto rispetto a quella decisa. Ne consegue che va escluso che la statuizione di improponibilità della domanda di risoluzione del contratto agrario per l'inosservanza dell'onere di cui all'art. 5, comma terzo, legge n. 203 del 1982, implichi un qualsiasi accertamento sulla esistenza, alla data della domanda, di un contratto agrario, atteso che la verifica relativa all'improponibilità della domanda preclude al giudice ogni altro accertamento di fatto.

Cass. civ. n. 8204/2004

Per aversi giudicato implicito su una questione preliminare o pregiudiziale, come logica implicazione della decisione sul merito, è indispensabile che almeno un punto di merito sia coperto dal giudicato esplicito; quando, invece, l'impugnazione abbia investito la decisione in modo tale da impedire la formazione di ogni giudicato esplicito sul merito, viene meno il presupposto perché possa dirsi formato un giudicato implicito.

Cass. civ. n. 6694/2004

Il principio del giudicato riflesso, ovvero il principio per cui un coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da altro coobbligato anche se non vi ha partecipato, può essere invocato solamente da un soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nel frattempo. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di appello che aveva rigettato tutte le domande proposte dal ricorrente in primo grado, senza rilevare che esistevano due resistenti per quanto solidalmente obbligati, uno dei quali non aveva impugnato la sentenza di primo grado mentre l'altro l'aveva impugnata solo in relazione ad uno dei due profili di condanna ).

Cass. civ. n. 13283/2003

Poiché l'efficacia riflessa del giudicato non si estende ai terzi che siano titolari, non già di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, ma di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con il giudicato stesso, deve escludersi che, in tema di sanzione amministrativa per omesso versamento contributivo applicata nei confronti del rappresentante di una persona giuridica, la legittimazione di quest'ultima alla impugnazione della sanzione possa derivare dall'obbligo contributivo posto a suo carico in conseguenza dell'accertamento dei presupposti fondanti l'ordinanza-ingiunzione, in quanto la conferma della sanzione nei confronti dell'autore della violazione non potrebbe avere effetti sulla esistenza dell'obbligo contributivo a carico della persona giuridica. (Nella specie, la S.C. ha accolto il motivo di ricorso con il quale si censurava la sentenza di merito per avere ritenuto ammissibile l'opposizione proposta dalla persona giuridica avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa e notificata esclusivamente all'autore della violazione).

Cass. civ. n. 7577/2003

L'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, preso atto di una precedente pronuncia tra le medesime parti, con la quale veniva riconosciuto il diritto del lavoratore all'inquadramento nella qualifica dirigenziale e alle differenze retributive, e veniva altresì pronunciata condanna generica al pagamento delle predette differenze, aveva computato, nel giudizio di quantificazione delle somme, anche il periodo successivo all'accertamento giudiziale della superiore qualifica, non essendo stato dedotto alcun mutamento della situazione oggetto di accertamento e del relativo rapporto).

Cass. civ. n. 3737/2003

Il giudicato sostanziale può estendersi anche alle questioni non controverse ma è necessario che su queste ultime il giudice abbia compiuto un vero e proprio accertamento, così necessariamente e inscindibilmente collegato con il dictum finale, da non costituire la semplice affermazione, incidenter tantum, di uno dei presupposti logici della decisione, bensì l'oggetto, esso stesso, della statuizione finale. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha escluso che fosse coperta da giudicato l'affermazione, mutuata dalla concorde prospettazione delle parti, della ricorrenza di un'occupazione acquisitiva, e non di un'espropriazione, contenuta nella sentenza dichiarativa dell'inammissibilità, per tal motivo, dell'azione di opposizione alla stima).

Cass. civ. n. 1153/2003

In sede di legittimità il giudicato, sia pure «esterno », non solo è rilevabile di ufficio, ma va individuato nella sua portata indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, in quanto il divieto di bis in idem ha carattere pubblicistico e le relative questioni sono assimilabili a quelle «di diritto » anziché «di fatto », sicché in materia il sindacato della Corte di cassazione non è limitato alla verifica della congruità della motivazione, sul punto, della sentenza impugnata, ma si estende, con pienezza di cognizione, all'accertamento sia dell'esistenza sia del contenuto del giudicato. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha proceduto al diretto esame ed interpretazione degli atti, investendo il ricorso la esattezza in sé delle conclusioni cui era pervenuto il giudice di merito nell'interpretare il precedente giudicato, e non solo e non tanto la sufficienza e la logicità delle ragioni poste a loro fondamento ).

Cass. civ. n. 12564/2002

L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di petitum e di causa petendi.

Cass. civ. n. 7938/2002

L’efficacia riflessa che il giudicato, in quanto affermazione oggettiva di verità, può spiegare anche nei confronti di terzi rimasti estranei al processo non si estende ai terzi titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico in ordine al quale è intervenuto il giudicato stesso (nella fattispecie, la Suprema Corte ha escluso l’efficacia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, la quale aveva accertato un reddito non dichiarato derivante dall’incasso di alcuni assegni, del giudicato intervenuto tra il contribuente ed una associazione sportiva, con cui era stata respinta la domanda di quest’ultima di restituzione – per indebita appropriazione – delle somme portate dagli assegni medesimi, che il contribuente aveva dedotto di aver utilizzato in favore della stessa associazione).

Cass. civ. n. 226/2001

Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, i quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato, riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi nei limiti in cui sia concretamente possibile per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso ,i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione e la relativa pronuncia sia stata impugnata il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito.

Cass. civ. n. 3230/2001

In caso di situazioni giuridiche di durata, oggetto del giudicato è l'unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi del suo svolgimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una causa avente ad oggetto il riconoscimento a seguito di trasferimento di azienda degli scatti di anzianità maturati presso il cedente, aveva escluso l'efficacia del giudicato formatosi tra le stesse parti sulla domanda di analogo contenuto proposta per un differente periodo lavorativo).

Cass. civ. n. 14999/2000

Perché in caso di omessa espressa pronuncia su di una domanda si possa formare, ove la sentenza passi in cosa giudicata per mancata impugnazione, un giudicato implicito sul punto del mancato accoglimento della domanda non espressamente decisa, tale da precludere che la domanda medesima possa essere riproposta in separata sede, è necessario che dalla sentenza si evinca che su quella domanda vi sia stata una decisione implicita di rigetto. A tal fine non è sufficiente che la domanda non espressamente decisa sia in qualche modo connessa con quella decisa, ma si richiede che essa sia legata all'altra da un rapporto di dipendenza indissolubile, sì da costituirne il presupposto di fatto e l'antecedente logico-giuridico. (Nella specie, respinta in primo grado una domanda di accertamento del credito e condanna al pagamento, il giudice d'appello, con sentenza divenuta definitiva, aveva accertato il diritto omettendo di pronunciarsi sul capo di condanna; la S.C. ha escluso la formazione di un giudicato implicito sul punto non essendo sul piano logico-giuridico in alcun modo pregiudicata la decisione sul quantum).

Cass. civ. n. 14596/2000

La mancata impugnazione della statuizione relativa alle spese processuali conduce ad un giudicato implicito che preclude la possibilità di riproporre la questione nei successivi gradi del giudizio.

Cass. civ. n. 13815/2000

La sentenza con la quale sia stata dichiarata l'estinzione di un diritto fatto valere in giudizio per decorrenza del termine prescrizionale non presuppone necessariamente l'accertamento implicito — idoneo ai giudicato — in ordine alla sussistenza del diritto ed alla individuazione dei soggetti del relativo rapporto obbligatorio.

Cass. civ. n. 8583/2000

L'efficacia preclusiva del giudicato, operando nei limiti dell'accertamento che ha formato oggetto di un determinato giudizio, non si estende ad altri accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi di tempo. (Nella specie in relazione alla domanda di un lavoratore che, a seguito del trasferimento dell'azienda datrice di lavoro, aveva chiesto all'impresa cessionaria il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati presso la cedente la sentenza di merito, confermata dalla S.C., non aveva ritenuto preclusivo il giudicato formatosi sulla domanda di analogo contenuto precedentemente proposta dallo stesso lavoratore per un differente e successivo periodo di prestazione lavorativa).

Cass. civ. n. 375/2000

L'autorità del giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non dedotte specificamente costituiscono tuttavia precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito).

Cass. civ. n. 12554/1998

In tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione. Ne consegue che, passata in giudicato una sentenza di condanna generica pronunciata anche con riguardo al futuro, gli effetti relativi al tempo precedente la decisione non potranno più venire meno o essere modificati, mentre dei fatti in essa non considerati potrà tenersi conto in sede di successiva determinazione quantitativa del debito. (Nella fattispecie si era avuta una sentenza emessa ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 di condanna generica del datore di lavoro al pagamento di retribuzioni per un periodo in parte precedente ad essa e in parte successivo; la S.C. cassando sul punto la sentenza di merito ha ritenuto che ai fini della liquidazione del debito si sarebbe dovuto tenere conto dell'eccepita sopravvenuta cessazione dell'attività d'impresa, onde limitare il debito fino alla data della cessazione).

Cass. civ. n. 10550/1998

Il giudicato parziale si forma allorquando l'impugnazione proposta non si estende a quei capi della sentenza che, fondati su diversi presupposti, indipendenti da quelli relativi alle statuizioni impugnate, abbiano rispetto a queste ultime, carattere autonomo ed individualità a sé stante. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto formato il giudicato parziale relativamente all'accertamento dell'entità dell'invalidità permanente riportata da un soggetto rimasto coinvolto in un incidente stradale, costituendo tale accertamento, non oggetto di gravame, punto autonomo della decisione).

Cass. civ. n. 12905/1997

In caso di omessa espressa pronuncia su di una domanda si forma, ove la sentenza passi in cosa giudicata per mancata impugnazione, un giudicato implicito sul punto del mancato accoglimento della domanda non espressamente decisa, tale da precludere che la domanda medesima possa essere riproposta in separata sede, allorché questa sia legata a quella decisa da un rapporto di dipendenza indissolubile, sì da costituirne il presupposto di fatto e l'antecedente logico-giuridico. Pertanto, ove un lavoratore autonomo, contestando la legittimità della revoca dell'incarico, domandi sia la reintegra nell'incarico professionale, sia il risarcimento del danno, l'omessa pronuncia sulla prima delle due domande deve essere equiparata ad una vera e propria decisione di rigetto, costituendo la domanda pretermessa il presupposto di quella (invece accolta) avente ad oggetto il risarcimento del danno.

Cass. civ. n. 9775/1997

Il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione (o negazione) del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del decisum, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alle controversie e prive di relazione causale col decisum. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande hinc et inde proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, come tale non vincolante.

Cass. civ. n. 6720/1996

Il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito, dal che consegue che, in tale ipotesi non è precluso al giudice del gravame di rilevare d'ufficio il difetto della legittimazione ad agire.

Cass. civ. n. 5222/1996

L'efficacia del giudicato — che preclude il riesame delle questioni già decise, anche nell'ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del precedente — non è limitata alla statuizione finale della sentenza, ma concerne anche le affermazioni che di quella costituiscono un precedente logico essenziale e necessario.

Cass. civ. n. 3271/1996

Nel caso in cui una sentenza contenga una pluralità di statuizioni, costituiscono capi autonomi di essa — sui quali può separatamente formarsi la cosa giudicata — quelli che provvedono su domanda di contenuto distinto, fondate su presupposti di fatto e di diritto diversi e indipendenti l'uno dall'altro, cioè quelli che sono idonei ad avere una propria individualità a sé stante indipendentemente dalle altre parti della sentenza; conseguentemente il giudicato parziale si forma allorquando l'impugnazione proposta non si estende a quei capi della sentenza che, fondati su diversi presupposti, indipendenti da quelli relativi alle statuizioni impugnate, abbiano, rispetto a queste ultime, carattere autonomo ed individualità a sé stante.

Cass. civ. n. 6689/1995

Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) — che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso — si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, causa petendi e petitum), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici.

Cass. civ. n. 5968/1995

Il giudicato sostanziale si forma non solo su punti oggetto di concreta controversia tra le parti, ma anche su tutto ciò che, anche se non controverso tra le parti, sia dichiarato certo da parte del giudice, nei limiti in cui i relativi accertamenti siano necessariamente ed inscindibilmente collegati con la statuizione finale, tanto da doversi ritenere non semplici affermazioni incidenter tantum di presupposti logici della decisione, ma essi stessi oggetto di statuizione giudiziale. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che, escluso che un precedente giudicato tra le parti circa l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato si estendesse all'affermazione della configurabilità di un rapporto societario, aveva ritenuto l'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. Esattamente, infatti, il giudice di merito aveva osservato che l'affermazione di un diverso rapporto non costituisce di regola presupposto necessario dell'accertamento dell'inesistenza di un rapporto di lavoro e aveva valorizzato l'attribuzione da parte dello stesso primo giudice di un carattere meramente incidentale all'indagine sul diverso rapporto).

Cass. civ. n. 990/1994

La preclusione derivante dal giudicato implicito e dall'applicazione della regola che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile opera sul presupposto non solo della identità delle parti ma anche dell'identità fra l'oggetto del nuovo giudizio e quello del giudizio precedente; ricorrendo tale presupposto, è esclusa la possibilità di riproporre nel successivo processo una domanda fondata su ragioni giuridiche non prospettate né espressamente enunciate in quello precedente (ma tuttavia costituenti, in relazione sempre al medesimo oggetto, una premessa ed un precedente logico essenziale e indispensabile della pretesa e della relativa pronuncia) tali da non comportare la prospettazione di un autonomo thema decidendum.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2909 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. N. G. chiede
sabato 11/03/2023 - Sardegna
“Buongiorno, ho riposto la domanda a Voi (Q202333050), ora però in modo più sintetico: La controparte ha avviato una causa rimettendo in discussione delle questioni che erano state già decise in una precedente sentenza non ricorsa. Ha però aggiunto anche delle questioni nuove. Non è stata fatta una nuova mediazione, in cui fosse possibile discutere le nuove questioni. Non essendomi costituito finora, attualmente stanno venendo coinvolti dei periti, e vorrei sapere se posso chiedere, pur avendo saltato le prime fasi finora del processo, l'annullamento di questa causa per i motivi detti sopra, con l'addebito delle spese alla controparte, e se ciò è sicuro che debba avvenire. Chiedo inoltre se non dovessi costituirmi entro la fine del primo grado, se potrei sempre comunque fare appello per una nuova eventuale sentenza, sempre per i motivi detti sopra. Grazie.”
Consulenza legale i 17/03/2023
L’ordinamento giuridico non consente di rimettere in discussione una seconda volta i fatti che sono già stati oggetto di un giudizio e sono stati giudicati con una sentenza che ha acquisito efficacia di giudicato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa.
Tale principio generale si ricava dalla lettura dell’art. 2909 del c.c., il quale prevede per l’appunto che: “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Insomma, il principio del ne bis in idem implica il divieto, rivolto a qualsiasi giudice, di pronunciarsi su una materia che ha costituito oggetto di una pronuncia passata la quale è diventata definitiva, ossia – come si suol dire in gergo tecnico – che è "passata in giudicato".
Una sentenza si dice “definitiva” – ossia “passa in giudicato” – quando non è più possibile impugnarla. Questo avviene in due casi: quando sono terminati tutti i gradi di giudizio; oppure quando sono scaduti i termini per impugnare la sentenza (trenta giorni per l’appello o sessanta giorni per il ricorso in Cassazione).

Dal punto di vista processuale, non è possibile, in casi come quello oggetto del quesito, agire con strumenti di impugnazione.
L’art. 395 del c.p.c., che disciplina i casi di revocazione della sentenza, prevede un caso di impugnazione per il caso in cui vi siano due sentenze (due giudicati) contrastanti sulla medesima questione. Ma ciò presuppone, per l’appunto, che sia stata già emessa anche la sentenza relativa al secondo giudizio svolto sui medesimi fatti.
Analogamente, non sarà possibile eccepire la “litispendenzaex art. 39 c.p.c., poiché tale rimedio presuppone che vi siano due cause pendenti contemporaneamente sul medesimo oggetto, nessuna delle quali - tuttavia - già definita con sentenza.

Questo significa che il cittadino che dovesse essere convenuto una seconda volta in giudizio davanti al medesimo giudice dovrebbe sollevare una questione pregiudiziale di rito, eccependo appunto l’esistenza di una cosa giudicata formale e sostanziale sui medesimi fatti storici addotti con il nuovo giudizio.
Non è possibile pertanto chiedere “l’annullamento” della seconda causa, ma sarà possibile “paralizzarla” con l’eccezione di rito basata sull’esistenza di un giudicato formale e sostanziale sui medesimi fatti, in violazione del principio di “ne bis in idem”.

Tale conclusione assorbe di per sé il problema relativo all’esperimento di un’altra mediazione sui medesimi fatti, la quale dovrebbe essere teoricamente attivata ogni qualvolta si intenti causa su materie oggetto di mediazione obbligatoria.
Nel caso che occupa, tuttavia, è assorbente il rilievo per cui la seconda causa non avrebbe potuto essere affatto incardinata, al di là quindi delle considerazioni in merito alle ipotesi di improcedibilità della domanda (di cui la mediazione costituisce un caso).

Per rispondere all’ultimo quesito, se non si decidesse di costiuirsi in tale secondo giudizio, eccependo in via pregiudiziale di rito l’eccezione del giudicato, sarebbe possibile impugnare successivamente, all'esito del giudizio, la seconda sentenza, attraverso il rimedio della revocazione sopra menzionato, e in particolare per l’ipotesi di cui al punto 5 dell’art. 395 c.p.c.
Infatti, oggetto della revoca­zione ordinaria è la incompatibilità della statuizione con altra sentenza che ha tra le parti autorità di giudicato.
Tale fattispecie è configurabile solo nel caso in cui la revocazione non abbia già pronunciato sull'eccezione di cosa giudicata e quindi se l'eccezione non sia già stata fatta valere nel corso del precedente giudizio.
Affinché la sentenza possa dirsi contraria ad un precedente giudicato, è necessario che tra i due giudizi esista identità di soggetti e di oggetto, ossia che la precedente sentenza abbia ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico.

Per quanto attiene infine alla condanna alle spese di lite, esse "seguono la soccombenza".
Nel sistema processuale vigente, ai sensi dell'art. 91 del c.p.c., il giudice, in sentenza, è infatti tenuto a condannare la parte soccombente al rimborso delle spese, nonché al pagamento delle competenze professionali, in favore dell'altra parte vincitrice, liquidandone il relativo ammontare.



Luca B. chiede
lunedì 18/05/2020 - Emilia-Romagna
“Salve,

Vorrei avere gli estremi della giurisprudenza (articoli, commi, decreti, sentenze) per cui un giudice, in qualsiasi grado di giudizio(decreto ingiuntivo,primo/secondo grado e cassazione), può/deve rilevare d’ufficio la nullità di un contratto in senso lato e nella fattispecie di un contratto di fideiussione?
Per andare nello specifico vorrei sapere se la stessa regola è a discrezione anche nei gradi di giudizio di cause generate dal contratto stesso di fideiussione. Quindi non solo I giudizi di primo/secondo grado e cassazione.
Per spiegarmi meglio vado nel merito: un giudice fallimentare che si trova a giudicare una opposizione ad una esecuzione che è stata generata da una fideiussione societaria di una società di cui l’esecutato era socio fideiussore, può/deve rilevare d’ufficio la nullità del contratto di fideiussione originario? Viceversa, qualora la fideiussione venisse eccepita dal esecutato nel processo di esecuzione, può/deve il giudice dell’esecuzione tenerne conto e rilevarne la nullità annullando l’esecuzione stessa?

Grazie”
Consulenza legale i 21/05/2020
Leggiamo nell’esposizione dei fatti che nella presente vicenda (iniziata con un decreto ingiuntivo) è intervenuta anche una sentenza di Cassazione.
Pertanto, vi è dunque un titolo giudiziale ormai definitivo con forza di giudicato.
In base all’art. 2909 c.c. “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Orbene, il giudicato non copre solo ciò che è stato dedotto ma anche il deducibile.
Tale principio è stato ampiamente chiarito anche nella sentenza della Corte di Cassazione n. 22520 del 2011 secondo cui: “1) l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono, tuttavia, precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito); 2) detto principio concerne in particolare le ragioni non dedotte che si presentino come un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia, nel senso che deve ritenersi precluso alle parti stesse la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato; 3) gli effetti del giudicato sostanziale si estendono conclusivamente non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto, ma a tutte le statuizioni inerenti all'esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie e indispensabili onde pervenire a quella pronuncia su di esso: e quindi anche al deducibile in relazione al medesimo oggetto, comprendente tutte le possibili questioni proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non dedotte specificamente costituiscono tuttavia precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia medesima (Cass. 21200/2009; 24664/2007).”

Quanto precede, con riguardo espressamente a quanto previsto dall’art. 1421 c.c. in merito al potere del giudice di rilevare la nullità, è stato ribadito, ad esempio, anche nella sentenza di Cassazione n. 23235/2013 secondo cui: “Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità.”

Quanto sopra sarebbe già sufficiente ad escludere la possibilità di esaminare la nullità di un contratto davanti al giudice dell’esecuzione. Ma vi è dell’altro.

Nel quesito leggiamo che sono state espletate delle opposizioni all’esecuzione.
Se ne deduce che si è trattato di opposizioni ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
Ebbene, come risulta anche da costante e granitica giurisprudenza, davanti al giudice dell’esecuzione non sono invocabili fatti estintivi (come la nullità di un contratto) anteriori alla formazione del titolo.
A tal proposito citiamo, tra le tante, la sentenza di cassazione n.8928 del 2006 secondo cui: “con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo”.
E ancora, nella sentenza di Cassazione n.27159 del 2006 leggiamo: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione”.

Tra l’altro, segnaliamo anche una ordinanza emessa proprio in un procedimento di opposizione ex art. 615 c.p.c riguardante un caso praticamente identico a quello della presente vicenda in cui l’opposizione è stata respinta in quanto “l’eventuale nullità (totale o parziale) del contratto di fideiussione doveva essere sollevata dagli odierni opponenti (o rilevata d’ufficio), esclusivamente nel giudizio di opposizione a D.I.” (Tribunale di Rovigo ordinanza 19.06.2018).

Alla luce di tutto quanto precede si ribadisce che non è dunque possibile in sede di esecuzione rilevare la nullità del contratto.

Maria T. P. chiede
venerdì 22/03/2019 - Calabria
“Nel luglio del 2008 Tizio alla guida del motociclo Ducati Monster (in comproprietà con il padre) rimane coinvolto in un incidente stradale con Caio alla guida di un ciclomotore. I veicoli coinvolti subiscono danni ingenti così come i conducenti.
A seguito di tale incidente intervengono i Carabinieri i quali redigono rilevamento tecnico descrittivo nel quale i due conducenti vengono sanzionati per violazioni al codice della strada ma nella descrizione della dinamica gli stessi Carabinieri scrivono che l'unico responsabile dell'incidente è Tizio conducente del ciclomotore Ducati Monster.
Tizio ed il padre decidono di frazionare la domanda (poiché Tizio non ancora guarito) ed agire per il ristoro dei danni materiali al motociclo Ducati Monster. I due così nel 2011 decidono di adire il Giudice di Pace. Nel procedimento innanzi al GdP si costituisce Caio (conducente del ciclomotore) il quale contesta la domanda.
Dopo un anno (quindi nel 2012) Tizio guarisce con postumi ed inizia una nuova causa innanzi al Tribunale per il ristoro dei danni fisici. Anche qui si costituisce Caio contestando la domanda di Tizio. In questo procedimento i testimoni di Tizio confermano la dinamica per come descritta dall’attore in citazione mentre un testimone di Caio dice di non aver assistito all’incidente e l’altro riferisce poco riguardo la dinamica.
Nelle more Il GdP da torto (senza disporre una CTU tecnica modale tesa alla ricostruzione della dinamica dell'incidente benché richiesta dagli attori) agli attori con sentenza nel 2012. Subito dopo la predetta sentenza del GdP Tizio ed il padre propongono appello, con costituzione di Caio che insiste nel rigetto dell’appello, ma anche in questo giudizio si da torto agli appellanti (anche qui senza disporre una CTU tecnico modale tesa alla ricostruzione della dinamica dell'incidente benché richiesta dagli appellanti). Nel frattempo la sentenza di appello passa in giudicato.
Nelle more del giudizio innanzi al Tribunale intentato da Tizio, per le lesioni fisiche, viene finalmente disposta una CTU tecnico-modale che accerta un concorso di colpa nell'incidente de quo.
In corso di causa innanzi al Tribunale Caio esibisce la sentenza di appello e attestazione del passaggio in giudicato della stessa chiedendo un rinvio per la precisazione delle conclusioni sollevando un’eccezione di giudicato al fine di evitare un contrasto di giudicati (tra la sentenza del GdP e la sentenza del Tribunale quando finirà la causa) sulla base della sentenza della Cassazione sez. un. 26927 del 2008. Il Tribunale adito (all’esito della CTU tecnico modale) anziché rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni (come chiesto da Caio) dispone una CTU medico-legale richiesta da Tizio tesa alla quantificazione dei danni fisici subiti da Tizio.
Alla luce di quanto detto, l’eccezione sollevata da Caio (ovvero che la sentenza del GdP relativamente alla dinamica dell’incidente formi giudicato nella sentenza del Tribunale) che possibilità ha di essere accolta dal Tribunale?
Che possibilità ha Tizio di vedersi accolta la domanda in Tribunale?
Alla luce della recente sentenza della Cass. Civ. sez. un. N. 4090 del 2017 Tizio ha agito correttamente a frazionare la domanda (considerato che al momento della proposizione della causa innanzi al GdP non era ancora guarito quindi aveva un interesse a frazionare la domanda)?”
Consulenza legale i 02/04/2019
La nozione di giudicato è contenuta nell’art. 324 del c.p.c., che definisce la cosiddetta cosa giudicata formale. Ai sensi di tale norma, “si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395”.
L’art. 2909 del codice civile disciplina, invece, gli aspetti sostanziali del giudicato, e prevede che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Nel nostro caso si pone certamente un problema di giudicato esterno, che è quello formatosi tra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui se ne invoca l’efficacia, e che qui è costituito dalla sentenza emessa dal Tribunale in grado di appello, nell'impugnazione proposta avverso la sentenza del Giudice di Pace.
L’accertamento della sussistenza del giudicato esterno è rimesso al giudice di merito, che può rilevarlo anche d'ufficio.
Ora, per poter esprimere una valutazione circa la fondatezza e le probabilità di accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno nel giudizio relativo alle lesioni sarebbe necessario conoscere gli atti di causa di entrambi i processi.
Chi pone il quesito chiede, però, un parere sulla fondatezza di una simile eccezione proposta dalla controparte alla luce del “frazionamento” della domanda da parte degli attori che hanno chiesto con azioni separate rispettivamente il risarcimento dei danni “materiali” subiti dal veicolo e il risarcimento di quelli “fisici” patiti dal conducente. In particolare, si chiede se sia stata corretta, in questo caso, la proposizione di domande separate.
Sul punto viene menzionata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4090/2017. Il principio di diritto affermato da quest’ultima pronuncia è il seguente: “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
Affinché il frazionamento della domanda sia ammissibile, è necessario dunque che sussista, in capo a chi agisce, un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione di domande separate.
Nel nostro caso, tale interesse può essere ravvisato nella necessità di richiedere il risarcimento dei danni al motociclo, senza dover attendere la guarigione del conducente, non ancora avvenuta.
Inoltre vi è anche da considerare il fatto che in questo caso le parti dei due processi non coincidono del tutto, perché per i danni materiali risultano creditori in solido sia il conducente che il padre di lui, in quanto comproprietari del mezzo.
Naturalmente, la valutazione circa la sussistenza di un interesse al frazionamento meritevole di considerazione è rimessa al Giudice, a maggior ragione quando vi sia, come in questo caso, un giudizio in corso.

Paolo M. chiede
mercoledì 12/08/2015 - Campania
“Cassazione Sent. Civ. Sez. 2^ N° ..../2015 pubblicata il ../../2015
Io sono il ricorrente in Cassazione e mia madre l'usufruttuaria.
La sentenza di cui sopra è immediatamente eseguibile nei confronti del richiedente M. P. oppure lo sarà quando si estinguerà l’usufrutto con la morte di mia madre?
In data 04/08/2008 il sottoscritto ha venduto l’immobile di che trattasi (senza alcuna opposizione) che a sua volta è stato rivenduto in data 30 Nov. 2011 ed ancora rivenduto in data 05 Febb. 2014. Che rischio corriamo io e l’attuale proprietario dell’immobile il quale, tra l’altro, non è stato mai informato, che sull’immobile pendeva una causa “per violazione delle distanze legali”?”
Consulenza legale i 13/08/2015
Il quesito pone due domande.

Quanto alla prima - a seguito di attenta lettura del provvedimento - si può rispondere che la sentenza è eseguibile nei confronti del proprietario solo una volta che che si sia estinto l'usufrutto (di regola, se non sopravvengono motivi diversi, l'estinzione avviene con la morte dell'usufruttuario) e la nuda proprietà diventi così piena.
La Suprema Corte ha richiamato un orientamento risalente ed abbandonato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale era ritenuto necessario il litisconsorzio tra il nudo proprietario e l’usufruttuario in caso di azione negatoria promossa solo nei confronti del nudo proprietario.
Con la sentenza del 2015 la Corte ha aderito invece al nuovo orientamento, che non reputa sussistente il litisconsorzio necessario, ma che invece configura la sentenza emessa nei confronti del solo nudo proprietario come sentenza di condanna ineseguibile ad tempus, cioè per un certo periodo di tempo, fino all'estinzione dell'usufrutto. Si tratta di sentenza inopponibile all'usufruttuario, cioè che non può essere eseguita nei suoi confronti se egli non è stato parte del giudizio in cui è stata emessa.

Gli ermellini hanno peraltro sottolineato che non c'è rischio di prescrizione dell'actio indicati (azione con cui si fa eseguire la sentenza), in attesa dell’estinzione dell’usufrutto: difatti, l'inopponibilità e ineseguibilità della sentenza nei confronti dell’usufruttuario equivalgono a impedimenti di diritto ai sensi dell’articolo 2935 c.c.

In riferimento alla seconda questione, va ricordato che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto nei confronti delle parti del giudizio ma anche dei loro eredi o "aventi causa": con tale espressione, ci si riferisce a coloro che acquistano un diritto a titolo derivativo, cioè in forza di un trasferimento del diritto stesso da parte del precedente titolare, detto specularmente "dante causa", tra i quali sono ricompresi i successivi proprietari di un immobile.

Ne discende che la sentenza che impone la rimozione della sopraelevazione potrà essere eseguita - una volta estinto l'usufrutto - nei confronti non solo del nudo proprietario dell'epoca ma anche di coloro che saranno divenuti proprietari dopo di lui (i suoi "aventi causa").

Il fatto che gli acquirenti successivi non siano stati avvisati dell'esistenza di una potenziale situazione negativa connessa all'immobile ha riflessi di responsabilità sul venditore.
Il venditore, infatti, ha l'obbligo di garantire all'acquirente che il bene venduto è esattamente quello oggetto del contratto (garanzia per i vizi, artt. 1490 ss. c.c.) e, in ogni caso, egli deve comportarsi secondo correttezza e buona fede sia prima della conclusione del contratto (in fase di trattative, non nascondendo circostanze che potrebbero far desistere l'acquirente dal comprare, art. 1337 del c.c.), sia durante il contratto.
Il proprietario attuale, quindi, se non avvisato prima dell'acquisto dal venditore che sussisteva una causa potenzialmente per lui sfavorevole (la sentenza prevede la demolizione di una parte del fabbricato), ha diritto a chiedere al venditore, a sua scelta:
- la garanzia per i vizi, in quanto il bene dopo l'esecuzione della sentenza non risulterà più identico a quello compravenduto (attenzione però ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 del c.c.);
- la risoluzione del contratto per inadempimento grave, oltre al risarcimento del danno, in virtù del fatto che l'inadempimento al dovere di correttezza e buona fede da parte del venditore ha comportato la sensibile diminuzione del valore del bene, nonché della dimensione del bene che può essere goduto dall'acquirente; le parti possono anche concordare che il contratto resti in vita e la proprietà rimanga all'attuale proprietario, ma che il prezzo sia ridotto, proporzionalmente alla perdita di parte del bene.
- il solo risarcimento del danno, che può consistere nella perdita di valore del bene e quindi nella restituzione di una parte del prezzo, oltre al ristoro di eventuali altri danni materiali o immateriali (es. sorti in occasione dei lavori di demolizione, per il disagio comportato al proprietario dalle opere edilizie in corso).

Nel caso di specie, vi sono stati tre passaggi di titolarità: da A a B, da B a C, e da C a D. Se A (ricorrente in Cassazione) ha avvisato B della pendenza della causa, B non ha diritto a chiedergli un risarcimento o a esperire altri rimedi, poiché era al corrente del potenziale danno; se, invece, C, pur sapendo, non ha avvisato D del processo in corso, egli risponderà nei confronti di D, attuale proprietario, per tutto quanto sopra meglio esposto. Se A non ha avvisato B, anch'egli è potenzialmente convenibile in giudizio dal successivo acquirente che si sia visto condannare per responsabilità dai suoi aventi causa, tenuti all'oscuro del processo.
La soluzione precisa può però essere data solo conoscendo con esattezza tutti i fatti attinenti al caso di specie.

Filiberto S. chiede
lunedì 16/02/2015 - Sicilia
“La C/te di Appello su rinvio della Cassazione nella parte motiva della sentenza assume non dovuti gli interessi legali sull'indennità di espropriazione per p.u., nel dispositivo non dispone però la compensazione degli interessi già pagati con la maggiore indennità riconosciuta. Non ci si deve attenere al dispositivo? Quid iuris?”
Consulenza legale i 24/02/2015
Quando dispositivo e motivazione della sentenza sono resi in un unico documento, in caso di contrasto tra i rispettivi contenuti, non si può, a priori, dirsi prevalente quanto detto in parte dispositiva rispetto a quanto affermato nelle motivazioni.

Sebbene, in via del tutto generale, possa dirsi che esiste una regola secondo cui il dispositivo dovrebbe prevalere sulla motivazione della sentenza, tale regola è pacificamente derogabile quando l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, così che si possa concludere che la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo. Se l'errore materiale è di immediata rilevabilità, è consentito il ricorso alla procedura di correzione ai sensi dell'art. 287 del c.p.c..

La giurisprudenza di legittimità ha più volte sostenuto che l'esatto contenuto di una sentenza va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, nella parte in cui la stessa riveli l'effettiva volontà del giudice (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. II, 11.7.2007, n. 15585: "La portata precettiva di una sentenza va infatti individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione così che, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, per l'effetto, interpretato in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene").

Ad esempio, in tema di spese processuali, la Corte di Cassazione ha recentemente statuito: "Se c’è contrasto fra dispositivo e motivazione sul punto delle spese processuali prevale senz’altro la seconda, in quanto il primo esprime in forma riassuntiva la decisione. Ciò perché il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il contrasto tra motivazione e dispositivo, nel quale le spese processuali di secondo grado sono integralmente compensate tra le parti, non può che essere sciolto nel senso della prevalenza della motivazione sul dispositivo” (Cass. civ., sez. VI, ordinanza 15.6.2012 n. 9840).

Sta all'interprete della sentenza individuare la reale volontà del giudice, accertando che non si sia in presenza di un mero errore materiale: ciò, però, solo se vi si possa individuare una coerenza nell'intero documento.
Se, al contrario, si accerti un insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo, tale che non sia possibile individuare la reale portata del provvedimento, sussiste una causa di nullità della sentenza, che si trasforma in motivo di impugnazione (in tal senso si possono citare diverse pronunce, tra le quali Cass. civ., 23.5.2011, n. 11299, che sancisce: "La contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza ne determina la nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2 (Cass 3528/1997; 11895/1995; 5808/1995; 7671/1995; 2281/1992). Nel caso di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo non è infatti consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, né può farsi ricorso alla interpretazione complessiva di essa, che presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni della medesima").

Nel caso di specie, non risulta ictu oculi un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, perché il dispositivo semplicemente omette di giungere alla conseguenza di disporre la compensazione degli interessi già pagati, dopo aver detto che essi non erano dovuti.
Quindi, si potrà cercare di interpretare il provvedimento nel senso di conferirgli un significato univoco e coerente in ogni sua parte.
Nel quesito si dice che la motivazione "assume non dovuti gli interessi": ciò significa che lo si è dedotto da altre statuizioni o il giudice si è espresso chiaramente sul punto? In mancanza di una espressa ed obiettiva statuizione del giudice in motivazione, dovrebbe prevalere il dispositivo.
Oppure: se risulta assolutamente evidente dalla motivazione che gli interessi legali non fossero dovuti, il giudice potrebbe aver semplicemente scordato di operare la compensazione, commettendo così un mero errore materiale.
In altre parole: non è possibile in questa sede, in difetto dell'esame del provvedimento nonché degli atti di parte depositati nel processo, determinare se nel caso concreto prevalga l'una o l'altra parte della sentenza. Ciò, in quanto - sulla base delle pronunce giurisprudenziali di cui si è più sopra detto - non esiste una norma che imponga semplicemente la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, dovendosi pertanto operare una lettura complessiva dell'atto, alla ricerca di contrasti assolutamente insanabili.

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