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Articolo 2838 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Somma per cui l'iscrizione č eseguita

Dispositivo dell'art. 2838 Codice Civile

Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l'iscrizione o in atto successivo [2809], essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione [2839 n.4, 2855](1).

Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.

Note

(1) Per effettuare correttamente l'iscrizione è necessaria la presentazione del titolo costitutivo di ipoteca, insieme ad una nota sottoscritta da colui che richiede la formalità, in doppio originale. La nota suddetta deve contenere, tra le altre cose, l'importo esatto della somma per la quale l'iscrizione viene esercitata.

Ratio Legis

La norma è posta al fine di evitare che la formalità dell'iscrizione possa non risultare determinata in ordine all'ammontare del credito garantito e rappresenta una palese applicazione del principio di specialità ex art. 2809.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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