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Articolo 2861 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Termine ed esecuzione del rilascio

Dispositivo dell'art. 2861 Codice Civile

Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione [16, 21, 26 c.p.c.]. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento [555, 604 c.p.c.].

Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente(1).

Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato(2), il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione [555, 602 c.p.c.].

Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla consegna all'amministratore [559, 560 c.p.c.](3).

Note

(1) Vengono indicati modalità tassative e termini perentori entro cui è possibile esercitare il rilascio dei beni ipotecati, tramite esplicita dichiarazione rivolta al cancelliere del tribunale, che redige poi un apposito verbale. La dichiarazione deve essere obbligatoriamente prodotta entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento al terzo acquirente, mentre il certificato redatto dal cancelliere deve essere annotato a margine dello stesso atto "a cura del terzo", in quanto è questi a dover domandare al conservatore tale azione, per attestare così l'avvenuta dichiarazione, e poi consentire la notifica nell'arco dei cinque giorni successivi al creditore procedente. L'annotazione ha qui valore di pubblicità-notizia, per rendere conoscibile ai terzi un negozio già esistente: rappresenta un onere per i soggetti, ma la sua omissione non inficia il rapporto giuridico, che risulta pertanto efficace ed opponibile verso i terzi, con la conseguenza di procurare soltanto determinate sanzioni pecuniarie o penali.
(2) Interessato è chiunque abbia un interesse all'azione e che possa trarre nocumento dal mancato esperimento dell'istanza.
(3) L'amministratore nominato dal tribunale deve in primis fornire aggiornamenti sulla situazione del bene nei termini specificamente indicati dal giudice e comunque periodicamente ogni tre mesi. Inoltre, su espressa autorizzazione del giudice esecutivo, ha facoltà di locare l'immobile pignorato, provvede all'amministrazione e alla gestione dello stesso e documenta eventuali entrate e spese riguardanti la custodia, presentando infine al cancelliere del tribunale il resoconto del suo periodo di gestione e depositando le rendite prima della scadenza prescritta dal giudice e comunque ogni tre mesi (v. art. 593). Il custode può opporsi agli atti esecutivi posti in essere nei confronti del bene sottoposto alla sua gestione e ha l'obbligo di adoperarsi perché chi è intenzionato a presentare un'offerta di acquisto per il bene ipotecato, possa liberamente esaminare il medesimo. Quanto al compenso, solo il terzo nominato custode ne ha diritto, non invece il debitore, che percepisce soltanto una eventuale somma a titolo di rimborso per le spese di custodia.

Ratio Legis

La norma completa la disciplina dettata dalla disposizione precedente, al fine di stabilire le precise modalità attraverso le quali il terzo acquirente dei beni ipotecati può effettuare il rilascio degli stessi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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