Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2736 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Specie

Dispositivo dell'art. 2736 Codice Civile

Il giuramento è di due specie:

  1. 1) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa [2960; 223 c.p.c.](1);
  2. 2) è suppletorio quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova [240 c.p.c.](2), ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti [241 c.p.c.](3).

Note

(1) Il giuramento decisorio, così chiamato perchè deve riguardare circostanze che abbiano valore decisivo in ordine ad una "quaestio facti" su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi, fa "piena prova" rispetto ai fatti che ne formano oggetto, costituendo prova legale al pari della confessione. Il giudice risulta quindi vincolato alle risultanze probatorie, con il conseguente obbligo di dichiarare vittoriosa la parte che ha giurato e viceversa soccombente il deferente, a meno che la parte deferita non rifiuti di giurare (v. 239).
(2) Il giuramento suppletorio può essere deferito non in base ad una iniziativa di parte, bensì d'ufficio, attraverso un potere meramente discrezionale dello stesso giudice, qualora questi si trovi di fronte ad un fatto rimasto incerto, ma per il quale la parte che aveva l'onere di provarlo abbia fornito elementi abbastanza rilevanti, sebbene non definitivamente persuasivi (cosiddetta probatio semiplena). In tal caso, il giudice si può offrire di perfezionare la prova, confermando con il giuramento che i fatti sino a quel momento affermati sono autentici.
(3) Una particolare specie di giuramento suppletorio è il giuramento estimatorio che può essere deferito per stabilire il valore di una cosa, quando non vi sia possibilità di accertarlo in modo diverso.

Ratio Legis

Il giuramento, che come la confessione (v. 2730) non ha natura negoziale pur producendo effetti simili (v. 228 c.p.c.) e consiste in una dichiarazione di scienza circa l'esistenza di un fatto, è affermato solennemente davanti al giudice da una delle parti, necessariamente su invito (deferimento) dell'altra. Si tratta di un espediente probatorio che si basa sull'efficacia intimidatoria promanante dalle sanzioni previste soprattutto in ambito penale (v. 371 c.p.), le quali andrebbero a punire chi giurasse il falso.

Brocardi

An iuratum sit
De notitia
De scientia
De veritate
Iusiurandum de scientia
Iusiurandum de veritate
Manifestae turpitudinis et confessionis est nolle nec iurare nec iusiurandum referre
Probatio semiplena

Spiegazione dell'art. 2736 Codice Civile

Specie del giuramento. Condizioni di deferimento del suppletorio

Il nuovo legislatore, pur non ignorando le voci che si erano levate a chiedere la soppressione del giuramento dal novero delle prove, ha ritenuto di mantenerlo nelle due forme, decisorio e suppletorio-estimatorio, e non è qui il caso di indugiarsi a dimostrare se abbia fatto bene o male.

A) Quanto al giuramento decisorio, sono stati mantenuti i principi seguenti:
a) che esso possa essere deferito unicamente dalla parte alla parte processualmente: ciò si attua, secondo l'art. 233 del cod. di rito, stabilendosi che la delazione avvenga mercè dichiarazione fatta all'udienza dalla parte (cioè mediante verbale) o dal procuratore munito di mandato speciale o mercè atto (comparsa) sottoscritta dalla parte ; b) che il giuramento debba decidere, cioè debba fornire al giudice non un elemento di convinzione, ma una piena prova legale ; c) che — come era già pacificamente ammesso in dottrina ed in giurisprudenza, esso possa tendere ad una decisione parziale della lite, cioè a fissare un punto di fatto rilevante ai fini della decisione.

La disciplina processuale dell'istituto è stata trasferita al codice di rito (articoli 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239) mentre nel libro delle obbligazioni (art. 1305) sono regolati i suoi effetti nel caso di solidarietà attiva o passiva. Non pare che tale criterio sia eccessivamente logico ove si consideri che se vi è prova il cui carattere processuale appaia indiscutibile, essa é certamente il giuramento. Si rinvia comunque alla spiegazione dei citati articoli.

B) Quanto al giuramento suppletorio fieramente combattuto nella dottrina antica e moderna ma rivalutato (non giustamente) in tempi recenti, la legge ne fissa il carattere essenziale, quello cioè di supplire una prova semipiena ; essa dà ampio potere al giudice di deferirlo all’uno o all’altro dei litiganti, qualora l’uno e l’altro forniscano qualche prova del loro assunto.

C) Infine la legge mantiene il giuramento estimatorio.
Circa il lato processuale, ci si riporta agli articoli 240 e 243 del codice di procedura civile.

La locuzione dell’articolo in esame ultima parte può far sorgere un dubbio, che scaturisce pure dall'art. 241 cod. proc. civ. 194o. Era pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, sotto il vecchio codice, che il giudice non potesse deferire giuramento suppletorio qualora fosse richiesta dalle parti altra prova ritualmente ammissibile. Leggendosi ora nell'articolo in esame legislativamente formulato tale principio solo in riferimento al giuramento estimatorio (e lo ripete più energicamente l'art. 241 cod. proc. civ. 1940) si è forse inteso di escludere in rapporto al suppletorio quel principio giurisprudenziale ? Non è cosi. Difatti il nuovo legislatore. non ha fatto che riprodurre, fondendoli in una sola disposizione, gli articoli 1374 a 1377 cod. civ. 1865 ; ora anche in quel codice (art. 1377) la stessa limitazione era riferita al giuramento estimatorio, senza che ciò costituisse ostacolo al sorgere e al convalidarsi dell’identico principio quanto al giuramento suppletorio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2736 Codice Civile

Cass. civ. n. 647/2023

Il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall'art. 2739 c.c., trova il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile.

Cass. civ. n. 29320/2021

Quando la controversia di primo grado sia stata definita sulla base di un giuramento suppletorio, il giudice di appello, investito con i motivi di gravame della questione relativa alla sussistenza dei requisiti per la sua ammissione, non può revocare l'ordinanza di ammissione del mezzo istruttorio, ma può procedere alla rivalutazione dell'intero materiale probatorio raccolto prima della sua delazione e decidere la causa prescindendo dall'esito dello stesso, ove ritenga acquisiti elementi sufficienti già prima dello stesso, senza che, a tal fine, sia necessaria una contestazione in primo grado sull'ammissibilità o sulla decisività del giuramento medesimo. (Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/07/2016).

Cass. civ. n. 27086/2018

Il giuramento, decisorio o suppletorio, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza. Non può pertanto costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.

Cass. civ. n. 5090/2016

Nel giuramento estimatorio ciò che rileva è l'essenzialità dell'accertamento del valore della cosa in relazione al "petitum", onde il giuramento può essere deferito anche per stabilire il valore di una cosa perduta o perita a causa dell'inadempimento di un'obbligazione strumentale alla sua conservazione e, dunque, per determinare il "tantundem" dovuto a fini risarcitori. (Omissis).

Cass. civ. n. 2676/2016

La valutazione sull'opportunità di disporre il giuramento suppletorio, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile di ufficio, è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito, il quale - con valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici - stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736, n. 2 c.c., ossia che la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, e, ai fini della scelta della parte cui deferire il giuramento, è facultato ad avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento processuale e stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravità, precisione e concordanza.

Cass. civ. n. 6560/2015

Ai fini del deferimento del giuramento suppletorio, il giudice deve scegliere la parte maggiormente favorita dalle risultanze della prova esperita o più meritevole di fiducia, anche in considerazione del comportamento processuale.

Cass. civ. n. 10184/2013

Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, sicché non può costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, essa implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.

Cass. civ. n. 11964/2010

Il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al "thema decidendum" oggetto della controversia.

Cass. civ. n. 9045/2010

I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Ne consegue l'inammissibilità di una capitolazione che non contenga tale alternativa ma, al contrario, prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga.

Cass. civ. n. 1901/2009

Il giudice del merito deve sempre ammettere il giuramento decisorio, sia esso de scientia o de ventate, ed, in particolare, anche quando dalla confessione giudiziale o stragiudiziale o da altra prova privilegiata, già risulti provata una situazione di fatto contraria a quella che con il giuramento si intende provare. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di secondo grado, che aveva ritenuto inammissibile il giuramento decisorio diretto a dimostrare il mancato pagamento di fatture recanti l'annotazione "pagato").

Cass. civ. n. 16800/2008

La valutazione con cui sia stato disposto o negato il giuramento suppletorio, ovvero si sia proceduto alla revoca del giuramento suppletorio già disposto, è censurabile in cassazione come vizio di violazione di norme sul procedimento ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. sia quando una motivazione manchi, sia quando il giudice abbia giustificato l'esercizio del suo potere assumendo che il relativo presupposto non sia quello della semiplena probatio bensì diverso, sia quando la motivazione sia esplicitata ed il giudice abbia assunto a presupposto della conseguente decisione rispettivamente l'esistenza o meno di una situazione di semiplena probatio attribuendo o negando tale natura alla situazione probatoria esistente nel giudizio in relazione alla fattispecie giudicata con una valutazione che risulti erronea secondo le categorie della logica generale o di quella giuridica pertinenti nella specie.

Cass. civ. n. 647/2008

Il giuramento da deferire alla controparte difetta del requisito della decisorietà allorquando non attenga a fatti di cui il soggetto chiamato a prestarlo sia stato autore o partecipe (giuramento cosiddetto de veritate) ovvero non contenga la specificazione che il fatto altrui sia stato, in qualche modo, inequivocabilmente appreso o constatato da chi debba prestarlo (giuramento cosiddetto de scientia), cosicché la solenne affermazione o negazione finirebbe con l'esprimere una mera valutazione personale.

Cass. civ. n. 19270/2006

Il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad un stato di semiplena probatio ha la facoltà (ma non anche l'obbligo) di deferire il giuramento suppletorio ai sensi del disposto dell'art. 2736 n. 2 c.c., mentre alla parte che abbia assolto in modo insufficiente al proprio onere probatorio va riconosciuto, simmetricamente, non altro che un mero interesse di fatto a quel deferimento (ma non anche la possibilità di dolersi che l'organo collegiale non abbia, in ipotesi, esercitato il relativo potere), così che dovrà ritenersi sindacabile soltanto la decisione positiva del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio (e solo limitatamente al profilo della adeguatezza e della correttezza logica della relativa motivazione in ordine alle circostanze della effettiva esistenza di una semiplena probatio e del maggior contenuto probatorio che si presume offerto dalla parte prescelta a prestare il giuramento), ma non anche quella negativa di non farne uso (in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697), senza che, in quest'ultimo caso possa invocarsi la omessa motivazione di tale, discrezionale decisione. Ne consegue che è irrilevante la circostanza che il giuramento abbia per oggetto un fatto proprio della parte alla quale è deferito dovendo intendersi per fatto proprio non soltanto l'attività personale della parte ma anche ogni avvenimento esterno, ed anche i fatti e le dichiarazioni di altri soggetti, nei limiti in cui possono essere stati percepiti dal giurante medesimo poiché il giudice non ha l'obbligo di deferire il giuramento.

Cass. civ. n. 14768/2006

Il giuramento suppletorio — che è un mezzo istruttorio complementare e sussidiario — postula la sussistenza di una semiplena probatio con la conseguenza che esso è deferito alla parte che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, abbia fornito il maggiore contenuto probatorio.

Cass. civ. n. 5240/2006

Il deferimento del giuramento suppletorio, anche qualora sia stato espressamente richiesto da una parte, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, le cui valutazioni in ordine alla sussistenza del requisito della cosiddetta semi-plena probatio ed alla scelta della parte alla quale deferirlo costituiscono apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non sotto il profilo della adeguatezza della motivazione.

Cass. civ. n. 12779/2003

Il giuramento decisorio deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico, e dovendo esso vertere su fatti idonei a risolvere (in tutto o in parte) la lite, la relativa formula deve essere congegnata in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Pertanto, un giuramento formulato in modo da non consentire l'attuazione di detto meccanismo è inammissibile, in quanto la sua mancata prestazione, non potendo essere considerata come riconoscimento detta fondatezza della pretesa della parte avversa, non potrebbe essere posta a base delle sentenza di condanna. L'accertamento, in concreto, della decisorietà della formula adottata rientra nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici, così come è incensurabile in sede di legittimità il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, della facoltà di modificare la formula del giuramento, facoltà peraltro, consentita solo per quanto attiene ad aspetti formali della formula stessa, al fine di renderne più chiaro il contenuto.

Cass. civ. n. 525/2003

La decisività delle circostanze oggetto del giuramento suppletorio va apprezzata in relazione al carattere complementare e sussidiario del mezzo di prova di cui si tratta e quindi in relazione al materiale probatorio già acquisito.

Cass. civ. n. 15494/2001

Il giuramento deferito da una parte all'altra conserva il carattere della decisorietà anche se, da esso, possa dipendere la decisione soltanto parziale della causa, cioè quando venga deferito per decidere un punto particolare della controversia, dotato di una propria autonomia, perché relativo ad uno dei capi della domanda ovvero ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione, rispetto al quale il giuramento esaurisce ogni indagine.

Cass. civ. n. 1634/2000

Il giuramento decisorio, per essere ammesso, deve avere ad oggetto circostanze dalle quali, come espressamente richiede l'art. 2736 n. 1 c.c., dipende la decisione di uno o più capi della domanda, ossia circostanze tali che al giudice, previo accertamento sull'an iuratum sit, non resti altro che accogliere o rigettare la domanda o singoli capi di essa, mentre se il predetto giuramento fosse ammissibile anche su circostanze attinenti a fasi dell'iter logico per decidere detti capi non sarebbe distinguibile da altre risultanze processuali soggette alla valutazione del giudice per pervenire alla decisione.

Cass. civ. n. 5752/1999

In relazione al principio per cui il carattere complementare e sussidiario del giuramento suppletorio impone al giudice, prima di ammetterlo, di provvedere sugli altri mezzi di prova eventualmente richiesti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, deve reputarsi inammissibile la censura con la quale, in sede di giudizio di legittimità, si lamenti la violazione di quel principio esclusivamente per il mancato esame di determinate prove, senza alcuna dimostrazione o quanto meno deduzione in ordine alla loro decisività, avuto riguardo al loro contenuto, ed ancorché risulti che il giudice di merito non abbia compiuto alcuna delibazione in ordine ad esse nell'ammettere il giuramento.

Nella determinazione della formula del giuramento suppletorio il giudice di merito non è in alcun modo legato a quanto affermato dall'una o dall'altra parte, ma è libero di indicarla sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo e nei limiti del thema probandum, potendo, dunque, nell'esercizio di un potere discrezionale, ben modificare l'assunto delle parti con riferimento a detti elementi, in modo che attraverso l'esperimento del giuramento si possa raggiungere la prova piena che la parte interessata non risulta aver fornito.

Cass. civ. n. 1111/1999

Una volta che il giuramento decisorio sia stato ammesso, pur rimanendo salvo il potere del giudice di revocarlo successivamente, al giurante non restano altre facoltà che quella di prestare il giuramento medesimo eventualmente apportando le variazioni consentite, o di riferirlo alla controparte.

Cass. civ. n. 9912/1998

Il giuramento decisorio, che ha natura di prova legale in ordine alla quale è esclusa qualsiasi discrezionalità da parte del giudice, è ammissibile anche quando verta su fatti già accertati o esclusi dalle risultanze di causa e, in particolare, anche quando da una prova di carattere privilegiato risulti dimostrata una situazione di fatto contraria a quella che si intende provare con il giuramento.

Cass. civ. n. 9582/1998

Il giuramento è decisorio quando da esso dipende la decisione totale o parziale della causa e, cioè, quando verte su tutti o anche soltanto su alcuni capi della domanda e non anche quando concerne uno dei momenti necessari dell'iter logico da seguire.

Cass. civ. n. 8846/1998

La natura di prova legale attribuita, dall'art. 2736 n. 1 c.c., al giuramento decisorio, volto — in quanto tale — a far dipendere dalla sua prestazione la decisione totale o parziale della causa, comporta che il giudice di merito non possa svolgere alcun potere di apprezzamento sulla corrispondente richiesta della parte, e che la stessa non possa essere disattesa senza una congrua motivazione.

Cass. civ. n. 1355/1998

Il giuramento suppletorio è deferibile, in base al prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie, anche quando il fatto da provare sia diverso rispetto a quello che il giudice abbia ritenuto costituire semiplena probatio della domanda o dell'eccezione. (La S.C. ha affermato il principio in un caso in cui, a seguito di effrazione di cassetta di sicurezza bancaria, era stata provata a mezzo di giuramento suppletorio la circostanza che il giorno del furto si trovassero preziosi nella stessa sulla base della semiplena probatio costituita dall'abitualità del deposito di preziosi nella cassetta).

Nel giuramento estimatorio ciò che rileva è l'essenzialità dell'accertamento del valore della cosa in relazione al petitum, onde il giuramento pub essere deferito anche per stabilire il valore di una cosa perduta o perita a causa dell'inadempimento di un'obbligazione strumentale alla sua conservazione e, dunque, per determinare il tantundem dovuto a fini risarcitori.

Cass. civ. n. 158/1998

Il giuramento suppletorio, essendo un mezzo istruttorio complementare e sussidiario, è inammissibile quando altri mezzi di prova, ancorché ammessi dal giudice o comunque acquisiti al processo, non siano stati ancora assunti; tale inammissibilità non sussiste quando gli altri mezzi di prova non siano stati assunti perché dichiarati dal giudice inammissibili.

Cass. civ. n. 11853/1997

L'ordinanza che ammette il giuramento decisorio può essere revocata, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., dallo stesso giudice che la ha pronunziata, ove egli, riesaminate le risultanze di causa, si convinca che non sussistevano le condizioni per il suo deferimento.

Cass. civ. n. 10628/1997

In materia di giuramento decisorio, è esente da vizi logici o giuridici il provvedimento del giudice di merito che, a seguito di richieste di rinvio formulate, dopo la fissazione dell'udienza per la prestazione del giuramento, dal procuratore del delato senza opposizione del difensore dell'altra parte, o addirittura da quest'ultimo nell'assenza della controparte, ritenga pacifico tra le parti l'impedimento del delato a comparire alle udienze di rinvio e quindi respinga l'opposizione alla prestazione del giuramento formulata solo in occasione della comparizione del delato sul presupposto della mancanza di prova dell'impedimento di quest'ultimo a comparire alle precedenti udienze. Del resto, l'ipotesi della ingiustificata mancata comparizione, da cui l'art. 239 c.p.c. fa dipendere la soccombenza, non è configurabile se manca la prova che, così come il provvedimento di ammissione del giuramento, anche i provvedimenti di rinvio della udienza fissata per la sua prestazione siano stati notificati personalmente al soggetto interessato.

Cass. civ. n. 1505/1997

Il giuramento decisorio può essere deferito anche in via subordinata per l'ipotesi in cui le prove dedotte ed ammesse non siano ritenute idonee a definire la lite. In tal caso il giudice ha il potere di provvedere sulla richiesta, valutandone la decisorietà, soltanto dopo avere esaminato ed escluso il valore delle prove in atti.

Cass. civ. n. 7163/1996

L'ammissione sull'accordo delle parti della formula del giuramento decisorio non preclude, neanche in sede di decisione sul merito, una nuova valutazione delle condizioni per l'ammissibilità del giuramento, prestato su quella formula, in quanto il doveroso esercizio, da parte del giudice, dell'indicato controllo non trova ostacolo né nell'art. 2738, primo comma, c.c. — che attribuisce efficacia di prova legale al prestato giuramento, con preclusione di ogni prova contraria — né nell'art. 177, comma terzo, n. 1, c.p.c., che sancisce l'irrevocabilità delle ordinanze emesse sull'accordo delle parti in materia della quale queste possono disporre, e, perciò, non può riferirsi ad un mezzo istruttorio quale il giuramento decisorio, per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità.

Cass. civ. n. 1862/1995

Se la parte a cui è stato deferito il giuramento decisorio ha giurato apportando delle aggiunte alla formula del giuramento, il giudice, essendo decisivo il contenuto della formula, deve verificare, ai fini della decisione della causa, se le modifiche e le aggiunte costituiscono o non semplici chiarimenti che non alterano il contenuto della formula e così accertare se il giuramento deferito possa ritenersi prestato nonostante le integrazioni.

Cass. civ. n. 5925/1994

La valutazione sull'opportunità di disporre il giuramento suppletorio, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile di ufficio, è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice di merito, il quale — con valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici — stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736, n. 2 c.c., se cioè la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, essendo, a tal fine, facultato ad avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravità, precisione e concordanza.

Cass. civ. n. 4330/1993

Il giuramento decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine. Ne consegue che, poiché gli effetti del giuramento prestato trovano il loro limite nell'estensione della formula deferita, se quest'ultima riguarda un solo punto della controversia, il giudice rimane vincolato alle risultanze del giuramento soltanto relativamente al fatto che ne è stato l'oggetto e non anche per i fatti non compresi.

Cass. civ. n. 7002/1991

Allorché sia deferito il giuramento decisorio, il giudice, che riconosca il carattere totalmente o parzialmente decisivo delle circostanze che ne costituiscono oggetto, non può rifiutarne l'ammissione, neanche ove ritenga di poter fondare il proprio convincimento sulle risultanze di atti provenienti da enti pubblici (nella specie, Azienda di Soggiorno), che, pur essendo assistiti da una presunzione di corrispondenza al vero delle attestazioni ed enunciazioni di fatto in essi contenute, non possono prevalere, trattandosi di presunzione iuris tantum, sulla prova per giuramento.

Cass. civ. n. 3844/1988

All'ammissibilità del giuramento decisorio — che anche nel rito del lavoro (art. 437, secondo comma, c.p.c.) può essere deferito «in qualsiasi momento» — non è di ostacolo né il fatto che esso abbia ad oggetto circostanze accertate o escluse dalle risultanze processuali già acquisite (salvi i limiti fissati dall'art. 2739 c.c.) né il fatto che esso abbia ad oggetto le stesse circostanze che la parte deferente intendeva dimostrare con un diverso mezzo di prova, documentale o testimoniale, dal quale la medesima parte sia decaduta, ferma, peraltro, la necessità che la domanda o l'eccezione, di cui il giuramento mira a provare la fondatezza, sia stata tempestivamente e ritualmente proposta.

Cass. civ. n. 2171/1982

Il giuramento decisorio è inammissibile quando verta direttamente su fatti e circostanze relativi a questione già decisa tra le stesse parti con sentenza passata in giudicato, in quanto questa, oltre ad avere un contenuto negativo, nel senso che la domanda con essa decisa non può formare oggetto di una nuova pronuncia, ha anche un contenuto positivo dovendo le parti rispettare la res judicata come regola indiscutibile nei loro rapporti e il giudice uniformarsi ad essa nei futuri giudizi.

Cass. civ. n. 877/1982

L'ammissione del giuramento estimatorio — che è consentito solo per determinare il valore della cosa domandata e non già per determinare l'esistenza della cosa medesima, salvo il caso previsto, in tema di rendimento di conto, dall'art. 265 c.p.c. — è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, che è sottratta al sindacato di legittimità.

Cass. civ. n. 6507/1981

Il giuramento decisorio deferito subordinatamente all'eventuale non ammissione di altri mezzi di prova richiesti in via principale può essere ammesso dal giudice del merito solo dopo che egli abbia escluso l'ammissibilità e la rilevanza degli altri mezzi suddetti; peraltro, tale valutazione negativa, non esigendo una motivazione espressa, può risultare per implicito dall'iter logico seguito dal giudice che abbia ammesso soltanto il giuramento.

Cass. civ. n. 5753/1981

Il giuramento estimatorio, essendo ammesso solo per determinare il valore della cosa domandata, non può essere deferito per accertare il fatto storico del prezzo convenuto e pagato in un contratto di vendita.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!