Ragione dell'irripetibilità del pagamento di un debito prescritto
Questo articolo, nuovo, nega al debitore che spontaneamente abbia pagato un debito prescritto, il diritto di ripeterlo : la relazione al Re Imperatore spiega la norma, osservando : « dato, infatti, che la prescrizione non opera automaticamente, ma solo in quanto sia posta, non può dirsi che l’accipiens abbia ricevuto un pagamento non dovutogli.
I motivi soggettivi per cui debitore omise di eccepirla nella specie non possono avere rilevanza, dovendosi avere riguardo al fatto che essa non fu opposta... ». Questa spiegazione lascia, in verità, alquanto perplessi. Appare, infatti, assai dubbio ritenere l'irrepetibilità del pagamento in funzione della mancata eccezione di prescrizione quando, invece, fatto del pagamento si delinea nettamente come l'effetto di un atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.
La diversità dei due presupposti non ha bisogno di particolare rilievo. Per la relazione è sufficiente considerare il fatto obbiettivo della non rilevata prescrizione; per chi scrive, invece, si dovrebbe aver riguardo alla condizione del solvens; quest'opinione appare confermata dallo stesso art. 2940 quando dichiara l'irrepetibilità nell'ipotesi che il debito prescritto sia stato spontaneamente pagato : in tal senso è la formulazione della norma: «...ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento d'un debito prescritto». Ma cosa sta ad indicare quell'avverbio se non un requisito subbiettivo del solvens? Spontaneamente significa volontariamente, il che si risolve, in sostanza, in un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. Attribuendo rilevanza decisiva, per respingere la ripetizione d'un debito prescritto, alla spontaneità del pagamento suo, ne deriva, per noi, la ripetibilità a favore di chi abbia soddisfatto un debito prescritto, per errore, ritenendosi, cioè, obbligato ad effettuarlo e di chi al pagamento sia stato costretto. Se manca la spontaneità nel solvens, non deve essere difficile riconoscergli il diritto di eccepire la prescrizione di un debito che n'era già colpito. Una contraria soluzione del caso in esame, oltre a non conformarsi alla stessa norma positiva che parla di spontaneità, creerebbe un'antitesi tra la volontà e l’azione che intanto è produttiva di effetti in quanto è conforme alla prima che la determina.
Indole di tale pagamento
Nell'esegesi di questo articolo si pone l'indagine sull'indole del pagamento di un debito prescritto. Tra le teorie che nell'atto del solvens hanno voluto vedere l'adempimento di un'obbligazione naturale, di un'obbligazione civile, o, addirittura, un negozio di donazione, va decisamente messa da parte quest'ultima poiché nel pagamento non si riscontra l'animus donandi ; ma neppure la prima pub accogliersi perché non considera che il pagamento d'un debito, ancorché prescritto, presuppone un rapporto giuridico validamente sorto e già produttivo di tutti quegli effetti per la tutela dei quali la legge apprestava il suo presidio (requisiti che difettano in un'obbligazione naturale) ; ci sembra, invece, che da seguirsi sia la seconda per le considerazioni addotte contro la prima.
Da questo punto di vista, ma solo da esso, coglie nel vero la Relazione del Guardasigilli quando afferma: « non può dirsi che l'accipiens abbia ricevuto un pagamento non dovutogli ».