Formalità per la rinnovazione
La rinnovazione può essere chiesta dalle medesime persone che potrebbero chiedere un’originaria trascrizione.
Essa si esegue in una forma simile all'iscrizione, ma con qualche differenza.
Quando si tratta dell'iscrizione bisogna presentare al conservatore iltitolo e la nota in doppio originale. Trattandosi, invece, di rinnovazione, basta presentare una nota in doppio originale, che sia conforme a quella della precedente iscrizione. In luogo del titolo si può presentare la nota precedente, che il conservatore ha restituita al richiedente. Ma nella nota per la rinnovazione bisogna aggiungere, oltre quanto indicato nella nota primitiva : a) la dichiarazione che si intende rinnovare l’iscrizione originaria, altrimenti sarà come iscrizione ex novo, per conservarsi il grado originario (art. 2850) ; b) se, al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano, dai registri delle trascrizioni, passati agli eredi del debitore o ad altri suoi aventi causa, la rinnovazione dev'essere fatta anche nei confronti di questi. Se ciò non risulta espressamente dalla nota di rinnovazione, questa è da ritenersi nulla essendosi voluto garantire anche chi contratta cogli eredi o aventi causa del debitore dalla sorpresa che, mentre facendosi ricerche in loro confronto non risulta nessuna gravezza, invece gravava sugli immobili l'antica ipoteca rinnovata al nome del precedente proprietario.