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Articolo 2851 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa

Dispositivo dell'art. 2851 Codice Civile

Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2839, se queste risultano dai registri medesimi(1).

Note

(1) A differenza dell'iscrizione, la quale è rivolta esclusivamente contro gli eredi del de cuius, nell'ipotesi in cui vi sia la trascrizione dei beni da parte dei medesimi (v. art. 2829), la rinnovazione va iscritta in primis verso il debitore originario, e soltanto in un momento successivo verso i coeredi, con le formalità prescritte dall'art. 2839.

Ratio Legis

La norma in esame è finalizzata innanzitutto a rendere maggiormente rapido il controllo riguardo agli atti inerenti alle garanzie ipotecarie e nel contempo a tentare di snellire l'ispezione dei registri immobiliari nei vari uffici competenti.

Spiegazione dell'art. 2851 Codice Civile

Formalità per la rinnovazione

La rinnovazione può essere chiesta dalle medesime persone che potrebbero chiedere un’originaria trascrizione.

Essa si esegue in una forma simile all'iscrizione, ma con qualche differenza.

Quando si tratta dell'iscrizione bisogna presentare al conservatore iltitolo e la nota in doppio originale. Trattandosi, invece, di rinnovazione, basta presentare una nota in doppio originale, che sia conforme a quella della precedente iscrizione. In luogo del titolo si può presentare la nota precedente, che il conservatore ha restituita al richiedente. Ma nella nota per la rinnovazione bisogna aggiungere, oltre quanto indicato nella nota primitiva : a) la dichiarazione che si intende rinnovare l’iscrizione originaria, altrimenti sarà come iscrizione ex novo, per conservarsi il grado originario (art. 2850) ; b) se, al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano, dai registri delle trascrizioni, passati agli eredi del debitore o ad altri suoi aventi causa, la rinnovazione dev'essere fatta anche nei confronti di questi. Se ciò non risulta espressamente dalla nota di rinnovazione, questa è da ritenersi nulla essendosi voluto garantire anche chi contratta cogli eredi o aventi causa del debitore dalla sorpresa che, mentre facendosi ricerche in loro confronto non risulta nessuna gravezza, invece gravava sugli immobili l'antica ipoteca rinnovata al nome del precedente proprietario.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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