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Articolo 2915 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati

Dispositivo dell'art. 2915 Codice Civile

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili [812] o beni mobili iscritti in pubblici registri [815, 2683, 2687], e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento [2704].

Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione [2652, 2653], se sono trascritti successivamente al pignoramento(1).

Note

(1) Si detta una disciplina relativamente ai frequenti contrasti inerenti agli atti di alienazione di beni compiuti successivamente al pignoramento: se non è ancora stata operata la pubblicità nella forma richiesta della trascrizione e i medesimi atti non dimostrino una data anteriore al pignoramento, la presente disposizione stabilisce che questi non producono effetti nei confronti dei creditori procedenti.

Ratio Legis

La disposizione in esame, al pari delle precedenti, è posta allo scopo di evitare che, ormai effettuata la trascrizione del pignoramento ex art. 2643, il debitore possa operare atti di trasferimento o di disposizione del bene sottoposto a procedura esecutiva, rendendola in tal modo inutile.

Spiegazione dell'art. 2915 Codice Civile

Efficacia degli atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati

In base al principio illustrato sotto l'articolo precedente, anche. gli atti i quali importino vincoli di indisponibilità non hanno effetto nel confronti dei creditori, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando abbiano per oggetto beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri, e se non hanno data certa anteriore al pignoramento, se si tratta di mobili ordinari o universalità di mobili. È evidente che se si vuole assicurare la completa salvaguardia delle ragioni dei creditori contro atti compiuti dal debitore, tali da menomare la garanzia patrimoniale (su cui si esercita l'azione esecutiva), anche gli atti di cui sopra debbano essere dichiarati inefficaci, malgrado essi siano stati compiuti prima del pignoramento, ma siano stati resi pubblici posteriormente. La pubblicità, come s'è visto all'articolo precedente può per l'appunto essere conseguita o attraverso la trascrizione, o con' l'iscrizione in appositi registri o con la certezza della data.


In particolare della costituzione in dote, della comunione fra coniugi e del patrimonio familiare

Rientrano tra gli atti considerati dal presente articolo la costi­tuzione del vincolo dotale, della comunione fra coniugi e del patrimonio familiare. Rispetto all'indisponibilità proveniente dalla cessione dei beni ai creditori, l'art. 2915 si applicherà, dato il disposto dell' arti­colo 1980, secondo comma, ai creditori successivi, i quali abbiano trascritto il pignoramento prima della trascrizione della cessione.


Efficacia degli atti e delle domande per cui è richiesta la trascrizione

Il capoverso si riferisce a tutte quelle domande ed a tutti quegli atti, rispetto ai quali il codice dispone la trascrizione a mente dell'arti­colo 2644. Ne consegue che in caso di conflitto tra creditore e avente causa, in base ad una sentenza, avrà la preferenza quest'ultimo solo se la relativa domanda giudiziale è stata trascritta prima del pignoramento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1189 Con il pignoramento le cose che ne sono oggetto vengono sottratte al potere di disposizione del debitore, nei imiti in cui mediante questo potere gli sarebbe altrimenti lecito influire sulla loro destinazione all'esecuzione. Nessun dubbio pertanto poteva sussistere circa la necessità della disposizione dell'art. 2913 del c.c., che corrisponde, del resto, a principi già affermati dalla dottrina, in correlazione ai quali si presenta come un miglioramento della formula dell'art. 2085 del codice civile del 1865. E' noto che questo aveva fatto sorgere questioni, variamente risolte, specie intorno a due punti: se gli atti vietati, posteriori al pignoramento, fossero nulli, annullabili o semplicemente inefficaci e nei confronti di quali creditori; se, infine, atti compiuti prima del pignoramento, ma resi pubblici dopo questo, fossero o no opponibili al creditore pignorante. Sul primo punto aveva finito col prevalere l'opinione che gli atti fossero inefficaci soltanto, perché non opponibili al creditore pignorante e ai creditori intervenuti nell'esecuzione: e ciò è ora chiarito dall'art. 2913. Sul secondo punto l'opinione dominante riconosceva piena efficacia agli atti di disposizione trascritti posteriormente alla trascrizione del precetto, per la ragione che, non avendo il creditore procedente acquistato, con la trascrizione del precetto, diritti sull'immobile, e non essendo perciò terzo ai sensi dell'art. 1942 del codice precedente, la trascrizione si riteneva non necessaria nei suoi confronti. Ma se a questa conclusione si era portati sulla base del sistema del 1865, è però certo che così si ammetteva la possibilità di sorprese a danno del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione. Ho ritenuto opportuno di accogliere i voti espressi da una parte della dottrina, risolvendo la questione nell'unico senso compatibile con la tutela delle espropriazioni. Gli art. 2914 del c.c. e art. 2915 del c.c. dispongono pertanto che le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché gli atti che importano vincoli d'indisponibilità, come il vincolo dotale, quello derivante dalla comunione dei beni tra coniugi o dalla costituzione del patrimonio familiare, e le domande in genere per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione non sono opponibili al creditore pignorante e ai creditori che intervengono nell'esecuzione, se non sono stati trascritti anteriormente al pignoramento. Per gli atti non soggetti a speciali forme di pubblicità, la loro efficacia nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione è dall'art. 2914 condizionata alla certezza dell'anteriorità della loro data rispetto al pignoramento, salvo, quanto alle alienazioni di beni mobili non iscritti in pubblici registri, che anteriormente al pignoramento sia stato trasferito il possesso del bene alienato. A risolvere un'altra antica controversia, se, cioè, il divieto di alienazione dei beni immobili successivamente alla trascrizione del precetto, posto dall'art. 2085 del codice civile del 1865, comprendesse anche l'iscrizione dì ipoteche (come dai più giustamente si è sostenuto, ma di solito soltanto per le ipoteche convenzionali) provvede l'art. 2916 del c.c., secondo cui nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione, non si tiene conto delle ipoteche, anche giudiziali, iscritte posteriormente al pignoramento. Disposizione analoga è dettata circa quei privilegi per la cui efficacia si esige l'iscrizione. Del pari non si tiene conto dei privilegi per crediti sorti dopo che il pignoramento sia stato eseguito. Quanto alle cessioni e alle liberazioni di pigioni e di fitti consentite dall'espropriato, l'opponibilità di esse al creditore pignorante e ai creditori che intervengono nell'esecuzione è regolata dall'art. 2918 del c.c. in armonia con le disposizioni dell'art. 2812 del c.c., quarto e quinto comma, che ne disciplinano l'opponibilità nei confronti dei creditori ipotecari. Ulteriore conseguenza dell'indisponibilità del bene pignorato è la disposizione dell'art. 2917 del c.c., che toglie efficacia alle cause di estinzione del credito pignorato, se posteriori al pignoramento.

Massime relative all'art. 2915 Codice Civile

Cass. civ. n. 28242/2020

La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure".

Cass. civ. n. 9250/2020

Nel procedimento espropriativo presso terzi contro un ente sottoposto a regime di tesoreria unica mista ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 720 del 1984, il vincolo di indisponibilità ex art. 2915, comma 1, c.c. sulle risorse pubbliche trasferite sul conto corrente in contabilità speciale si produce in favore del creditore procedente a condizione che la notifica dell'atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. sia anteriore al perfezionamento della procedura telematica (disciplinata dal d.m. 4 agosto 2009) di regolamentazione dei rapporti di debito-credito tra il tesoriere (a sua volta creditore dell'ente) e la sezione provinciale di tesoreria dello Stato.

Cass. civ. n. 25865/2013

I creditori particolari di uno dei coniugi che siano pignoranti o intervenuti nel processo esecutivo avente ad oggetto un bene formalmente intestato soltanto al coniuge esecutato, ed escluso dalla comunione legale, godono della tutela di cui all'art. 2915, secondo comma, cod. civ., anche rispetto alla domanda di accertamento della comunione legale avanzata dal coniuge non acquirente. Pertanto l'eventuale sentenza di accoglimento di tale domanda non può pregiudicare i loro diritti, quando il pignoramento del bene che ne forma oggetto sia stato trascritto prima della trascrizione della domanda di accertamento della comunione legale.

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