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Articolo 2654 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione

Dispositivo dell'art. 2654 Codice Civile

La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata [2655, 2668, 2692] in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto [2656](1).

Note

(1) L'annotazione postula l'adempimento della formalità principale, permettendo di accrescere la conoscibilità dell'atto annotato. Ad esempio, se esiste una vendita immobiliare da Tizio a Caio, regolarmente trascritta, di cui Tizio chieda giudizialmente la risoluzione, oltre alla trascrizione della domanda è necessario provvedere all'annotazione di questa a margine della trascrizione della vendita.

Ratio Legis

L'annotazione costituisce una tipologia di pubblicità accessoria che non può quindi prescindere dalla presenza di una pubblicità principale, a margine della quale va inserita. Si tratta inoltre di una forma di pubblicità eccezionale, in quanto permessa nei soli casi tassativamente sanciti dalla legge (v. 2655).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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