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Articolo 2743 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Diminuzione della garanzia

Dispositivo dell'art. 2743 Codice Civile

Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito [1186](1).

Note

(1) La norma deve essere posta in relazione con la disposizione ex art. 1186: la coordinazione tra i due articoli fa discendere infatti il presupposto fondamentale che la diminuzione della garanzia sia dipesa da caso fortuito o, in ogni caso, da un fatto non imputabile alla volontà del debitore, altrimenti a quest'ultimo non spetterebbe alcuna facoltà di reintegrare l'oggetto della garanzia suddetta, potendo il creditore inoltre richiedere immediatamente l'intera prestazione. Invece, nelle ipotesi citate (ad esempio, quando vi sia un fatto posto in essere da un terzo "extraneus" al principale rapporto obbligatorio) il debitore può bloccare le pretese creditorie, con un'idonea proposta di reintegrazione della garanzia perita o deteriorata.

Ratio Legis

La disposizione in esame riguarda i casi in cui la cosa data in garanzia non risulti essere stata assicurata (v. 1882) e il creditore non abbia sostituito l'indennità assicurativa per il perimento o per il deterioramento (v. 2742).

Spiegazione dell'art. 2743 Codice Civile

L'ulteriore tutela della garanzia dei crediti. Abbinamento della tu­tela del pegno e dell'ipoteca per la perdita o il deterioramento della cosa data in garanzia

La tutela della garanzia dei crediti non si limita ai casi e alle forme indicate nell'articolo precedente. Appena l'equilibrio del rapporto giuridico è alterato, la legge interviene, per ristabilirlo. Se ha luogo a causa del sinistro, che colpisce la cosa data in garanzia o assicurata, quella che si verifica per imposizione di servitù prediali coattive o di comunione forzosa e quella, in fine, che è l'effetto di una espropriazione per pubblico interesse trovano il loro rimedio nella surrogazione reale sull'indennità,di assicurazione o di espropriazione o sul compenso per gli oneri imposti. Ma vi han casi di alterazione che possono aver luogo senza possibilità di sostituire il prezzo alla cosa.

La semplice vetustà o il sinistro su cosa non assicurata, i danni per fenomeni tellurici, atmosferici o di guerra, il deterioramento per mancata manutenzione, sono cagione di pericolo o di distinzione della
garanzia senza che vi si possa apportar rimedio, ricercandolo nel fenomeno stesso, come nei casi previsti dall'articolo precedente. Il legislatore, sollecito della conservazione delle garanzie, ne ha escogitato altre, e ha dettata la disposizione in esame; conglobando il rapporto di pegno con quello di ipoteca. Giova però scinderli per un migliore studio.


La pratica bancaria per la tutela del pegno nelle anticipazioni. Estensione ad ogni categoria di pegno. L'obbligo dell'integrazione o sostituzione della cosa data in garanzia. Subordinato diritto a chiedere la decadenza del termine. L'art. 2743 e l'art. 1186

La garanzia è un elemento contrattuale spesso decisivo nella conclusione del rapporto, nel senso che il contraente non si sarebbe indotto ad una data prestazione, senza essere garantito con garanzia reale dell'adempimento dell'altra parte. Non sempre la garanzia è proporzionata al debito ; talvolta può essere eccessiva, tal'altra insufficiente ; ma la sua valutazione è nell'apprezzamento delle parti e il creditore, concluso il contratto, sa che il buon esito dello stesso, oltre che sulla garanzia personale del debitore, si fonda su duella reale. Se pertanto nel corso del contratto il bene diminuisce di valore o, peggio, perisca, il creditore si trova in una situazione diversa di quella che lo indusse a concludere rapporto, e nella quale probabilmente non l'avrebbe concluso. Egli, tuttavia, non avrebbe diritti da accampare per
la sostituzione della cosa perita con altra di eguale valore o per la sua integrazione, specie quando la distruzione o la deteriorazione dipendessero da caso fortuito o dal fatto del terzo.
Si noti che, per quanto concerne quest'ultimo caso, è al creditore che spetta l'obbligo della custodia del pegno (art. 2786) e egli ha inoltre azione di risarcimento contro danneggiante (art. 2043). Convinta di ciò la pratica commerciale ha inserito nelle anticipazioni pegno di valori, fatte da istituti di credito, la clausola che impone l'obbligo al debitore di mantenere intatto valore della garanzia impegnandosi ad un supplemento in ragione dell'avvenuto ribasso. Se il debitore non provvede nel termine stabilito, l'istituto può vendere in tutto o in' parte i titoli e le merci depositate e col prodotto della vendita rimborsarsi della somma anticipata e degli accessori. Se la somma non basta il debitore è tenuto a completarla ; se eccede, il di più è re­stituito al debitore. La clausola è oramai divenuta di stile. In forza della stessa vi ha dunque un duplice momento ; a) l'obbligo della sostituzione o integrazione della garanzia ; la decadenza dal beneficio del termine in caso di inadempienza di tale obbligo. In conformità alla accennata pratica bancaria è stato redatto l'articolo in esame. Conformemente dispongono i §§ 121 8 e 1219 del codice tedesco.

È un'applicazione in parte più e in parte men rigorosa del principio stabilito nell'art. 11 86: « Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva pro­messe ». Quest'ultima più rigorosa in quanto ammette la decadenza im­mediata dal beneficio del termine, se la garanzia sia diminuita, senza che il debitore abbia facoltá di ricostituirla; lo è meno perchè la sanzione esi­ge la colpa del debitore, che abbia per fatto proprio diminuito il valore della garanzia, laddove nell'art. 2 743 in esame si applica anche se la diminuzione sia l'effetto di un caso fortuito.

Oggi con l'unificazione della disciplina delle obbligazioni e dei con­tratti civili e commerciali, la disposizione tratta dalla pratica bancaria si applica ad ogni rapporto di pegno.


La tutela preventiva della garanzia ipotecaria. Tutela in caso di perdita o diminuzione del valore della cosa ipotecata

Più vigile è la cura del legislatore per la conservazione della
garanzia ipotecaria in caso di perdita o di diminuzione della cosa data in garanzia. Vi ha qui anche una tutela preventiva. L'art. 2 813 dispone che qualora il debitore o un terzo compiano atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può do­mandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti e disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua ga­ranzia. La quale misura si spiega, perchè mentre il pegno è nelle mani del creditore, il bene ipotecato resta in quelle del debitore.

Se le misure preventive non giungono in tempo o se, malgrado le stesse, la cosa sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, il creditore ipotecario ha lo stesso duplice e subordinato diritto che spetta al creditore pignoratizio: integrazione della garanzia; in difetto, decadenza del beneficio del termine e richiesta dell’immediato pagamento del credito.

In tal modo si sono parificati il diritto del creditore pignoratizio e di quello ipotecario, mentre nel codice abrogato si applicava al primo l’art. 1176, al secondo l’art. 1980.


Diminuzione della cosa per atti giuridici

È stato lungamente esaminato il caso in cui la diminuzione del fondo ipotecario non provenga da fatti materiali, ma da atti giu­ridici. 1'ra questi si sono particolarmente tenuti presenti l'alienazione parziale del fondo o l'alienazione totale a più acquirenti, ciò che obbliga il creditore ad eseguire diverse procedure ed importa, non rare volte, il deprezzamento del fondo a causa dell'eccessivo frazionamento ; la costituzione .di usufrutto, di enfiteusi o di superficie, dove si verificano uguali pregiudizi pel creditore, e cioè pluralità di procedura e minar valore del fondo a causa del diritto frazionato di proprietà ; le lunghe locazioni, le anticipazioni di fitti, ecc., che diminuiscono valore al fondo, il quale non darà reddito pel tempo per cui i suddetti atti sono stati compiuti o lo darà nella misura fissata in diverse condizioni economiche. Naturalmente in tutti i casi ora accennati gli atti compiuti sono po­steriori all'iscrizione ipotecaria, ché altrimenti non potrebbe esservi danno per la garanzia inizialmente costituita. Per gli stessi casi, prevaleva l'opinione che il creditore ipotecario non potesse muovere lamento di un atto del debitore che non lede un suo diritto, ma reca soltanto qualche pregiudizio per incidere. Quindi in tutti i casi su previsti, gli atti com­piuti nei limiti in cui il creditore ipotecario deve rispettarli, sembrava che non potessero dar luogo all'applicazione dell'articolo in esame, ma il creditore potesse invocare, invece, la decadenza del termine a norma dell'art. 1186, sempre quando il danno fosse sicuro ed apprezzabile. Ora la materia è regolata dall'art. 2812, cui rimandiamo


Limiti della diminuzione della garanzia per l’applicazione dell’art. 2743

Non ogni perdita o deterioramento della cosa data in pegno o in ipoteca pub dar luogo all'applicazione dell'articolo in esame, ma il danno che renda la cosa «insufficiente alla sicurezza del credito ». Quindi se l'ipoteca sia data su più fondi ed uno perisca, ma i superstiti offrano garanzia sufficiente, nessuna pretesa può accampare il creditore. Si dica altrettanto se il pegno fu costituito su più oggetti e se ne deplori la perdita di alcuno. A maggior ragione si può ripetere la ne osservazione se si tratti di semplice deterioramento, e la cosa danneggiata sia ancora di tal valore da coprire il credito.


Scelta del bene in sostituzione

Occorre appena avvertire che la scelta degli altri beni da sostituire a quelli periti o deteriorati spetta al debitore. Egli deve desi­gnarli fra quelli di valore corrispondente alla cosa perita o deteriorata o se quelli deteriorati conservano, tuttavia, un valore venale, fra quelli che bastino a ricomporre il valore iniziale della cosa data in garanzia. Se le parti non sono d'accordo provvede l'autorità giudiziaria.

Il creditore può indicare all'autorità giudiziaria i beni del debitore che possono servire a tal fine. Compiuto il relativo giudizio, e stabilito dall'autorità giudiziaria i beni da dare in sostituzione, se il debitore esegue la sentenza, il creditore non può chiedere la decadenza dal beneficio del termine e l'immediato pagamento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1126 Eliminando una disarmonia del sistema del codice del 1865, ho esteso l'ambito di applicazione della norma che l'art. 1980 del codice anteriore dettava, in tema d'ipoteca convenzionale; la disposizione, come esige il principio della fondamentale unità dell'istituto delle garanzie reali, è estesa al pegno (art. 2743 del c.c.): il creditore, così pignoratizio come ipotecario, qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori in modo da essere insufficiente alla sicurezza del credito, può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del credito. Ho avuto cura di chiarire che la disposizione è applicabile anche quando la perdita o il deterioramento deriva da caso fortuito.

Massime relative all'art. 2743 Codice Civile

Cass. civ. n. 24259/2021

In tema di IRES, i costi sostenuti dal creditore ipotecario per la riparazione e la manutenzione dei beni sottoposti a ipoteca non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito, atteso che detti costi, da un lato, non rispondono a un obbligo o a un dovere previsto dalla legge in capo al creditore ipotecario - come risulta dagli artt. 2838 c.c. (che rapporta il valore del credito alla somma per la quale l'iscrizione č eseguita), 2743 c.c. (che, con riguardo al caso in cui il bene sottoposto a ipoteca si deteriori, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, concede a quest'ultimo la facoltā di chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, l'immediato pagamento del suo credito), e 2864 c.c. (che, nel regolare l'ipotesi di migliorie apportate al bene ipotecato, si riferisce solo a quelle apportate dal "terzo") - e, dall'altro, non realizzano, di per sé, quel nesso di strumentalitā, anche potenziale o di prospettiva, tra i suddetti beni e l'attivitā svolta dall'impresa titolare dell'ipoteca.

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