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Articolo 2752 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali

Dispositivo dell'art. 2752 Codice Civile

(1)Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato, per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi(2).

[Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono](3).

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto [2776, 2778 n. 19].

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni [2778 n. 20](4).

Note

(1) Tale articolo è stato così modificato dall'art. 13 della L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2) Il presente comma è stato in tal modo modificato dall'art. 33, D. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e poi ulteriormente dall'art. 39, D. L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con la L. 29 novembre 2007, n. 222.
L'imposta locale sui redditi (I. LO. R.) è stata abolita ex art. 36, comma 1, D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a sua volta istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (I. R. A. P.); inoltre, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (I. R. PE. G.) è stata sostituita dall'imposta sul reddito delle società (I. RE. S.), in virtù del D. lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma dell'imposizione sul reddito delle società), avente vigore dall'1 gennaio 2004.
É stato, poi, modificato dall'art. 39 D.L. 01 ottobre 2007, n. 159 e, successivamente, dall'art. 23, D.L. 06 luglio 2011, n. 98.
(3) Il comma è stato espressamente abrogato dall'art. 33, D. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con decorrenza dall'1 luglio 1999.
(4) L'ultimo comma della norma in commento è stato oggetto di interpretazione autentica per quanto riguarda il riconoscimento del privilegio generale a tutti i tributi comunali e provinciali, anche non espressamente indicati o istituiti in un momento successivo, in aggiunta a quelli esplicitamente previsti dalla legge per la finanza locale.

Ratio Legis

Questa norma è stata modificata al fine di ampliare l'ambito di operatività dei privilegi generali in relazione ai crediti tributari.

Brocardi

Respublica creditrix omnibus chirographariis creditoribus praefertur

Spiegazione dell'art. 2752 Codice Civile

Privilegio per tributi diretti dello Stato. Crediti privilegiati. Esclu­sione del tributo fondiario

L'articolo in esame nel suo primo comma mantiene il privi­legio generale che l'art. 1957 del codice del 1865 attribuiva ai crediti dello Stato per tributi diretti, ma con importanti chiarimenti e pre­cisazioni. Ai tributi indiretti compete, invece, come vedremo, un pri­vilegio speciale.

La distinzione fra tributi diretti ed indiretti è fatta dalla legge in base alla concezione tradizionale del diverso modo in cui si manifesta la ricchezza, diversità che si ripercuote anche nelle forme di accertamento e di riscossione : in occasione di certi atti o fatti ed in base a tariffe prestabilite, per le imposte indirette ; per ruoli nominativi, nelle I tributi diretti ai quali può riferirsi la disposizione in esame son in primo luogo l'imposta di ricchezza mobile e le altre che possono riportarsi sotto lo stesso concetto, quali l'imposta complementare sul reddito istituita con D. L. 17 novembre 1918, n. 1 835, e successivo R. D. 3o dicembre 1923, n. 3062 ; l'imposta sui profitti di guerra, istituita con D. L. 9 giugno 1918, n. 857 ; l'imposta straordinaria sul patrimonio, introdotta con R. D. 24 novembre 1919, n. 2169. Gode pure di questo privilegio l'imposta generale sulle entrate di cui al R. D. L. 9 gennaio 1940, n. 2 (articoli 6 e 44) e, benché ;non sia pro­priamente un tributo, il- credito dello Stato per recupero di somme indebitamente sborsate per danni di guerra (art. 6 R. D. L. io novem­bre 1921, n. 1491). E da notare però che non tutti i crediti ora ricor­dati, pur godendo dello stesso privilegio, hanno lo stesso grado di quello spettante allo Stato per i veri tributi, ma, in genere, vengono a questo immediatamente posposti : su di che bisogna aver riguardo alle leggi speciali.

La legge esclude dal privilegio in esame quello del tributo fondia­rio, in quanto esso è assistito, come vedremo, da un privilegio spe­ciale sul fondo soggetto al tributo e sui frutti relativi.

É infine da notare che molti dei tributi diretti di cui abbiamo fatto sopra cenno, godono pure di un privilegio speciale, quello del­l'art. 2759.

Crediti privilegiati sono le rate d'imposta scadute, nei limiti di cui diremo nel numero seguente. Il codice non fa alcun accenno alle multe di mora, alle spese di esecuzione ed al compenso dovuto all'esat­tore ; e, dato il carattere eccezionale dell'istituto, non dovrebbe essere consentita la estensione a tali crediti del privilegio. Ma la giurispru­denza della Corte di Cassazione è andata in contrario avviso.


Limitazione del privilegio ad un biennio : come questo si calcola. Ruolo principale e ruoli suppletivi

Il privilegio però, per non riuscire di soverchio pregiudizio alla massa dei creditori, è stato dalla legge limitato alle rate d'impo­sta dovute per un solo biennio. In proposito la locuzione del codice del 1865 « anno in corso e dell'antecedente » aveva dato luogo a gravi controversie in dottrina e giurisprudenza, circa il momento al quale bisognava riferirsi per stabilire l'anno in corso: se all'anno nel quale si era prodotto il reddito soggetto all'imposta o quello in cui questa veniva portata in riscossione ; se, nel caso in cui l'esecuzione era stata promossa da altri creditori, l'anno in corso fosse determinato di tale processo esecutivo o dall'intervento dell'esattore nell'esecuzione: se il privilegio assistesse non solo le rate d'imposta scadute, anche le altre che maturassero in corso di esecuzione.

Tutti tali dubbi sono stati ora eliminati dalla nuova formulazione dell'art. 2752, il quale, muovendo dal concetto suaccennato, e cioè che il privilegio non deve riuscire di eccessivo pregiudizio agli altri creditori, ha stabilito ch'esso deve essere in ogni caso limitato ad un biennio ; e quindi, trattandosi di rate iscritte nel ruolo principale, il biennio va riferito al momento in cui l'esattore promuove l'esecu­zione o, se questa è promossa da altri, interviene in essa ; compren­dendo cosi le rate d'imposta iscritte in quell'anno e nel ruolo dell'anno che immediatamente lo precede. Trattandosi invece di rate iscritte in ruoli suppletivi, esse non godono del privilegio per un importo supe­riore ad un biennio, qualunque sia il numero delle annate iscritte nei ruoli medesimi.

Per quanto poi riguarda alle modalità di riscossione, si rimanda alle leggi speciali.



Tributi degli enti locali

L'ultimo comma dell'articolo concede lo stesso privilegio ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle provincie, senza distinguere perciò fra tributi diretti ed indiretti.

Questa disposizione, in sostanza, non fa che riprodurre il privilegio già concesso dall'art. 298 R. D. L. 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, il quale estendeva a favore degli enti suddetti il pri­vilegio stabilito dall'art. 1957 del codice del 1865 a tutte le imposte, tasse e contributi degli enti medesimi. L'articolo 2752 del nuovo co­dice non ripete il termine di contributi adoperato dalla legge speciale, in quanto ha ritenuto che quello di tributi sia più comprensivo, inclu­dendo qualsiasi specie d'imposizione, oltre le imposte e le tasse pro­priamente dette, che le leggi speciali consentono agli enti locali (con­tributi, compartecipazioni, centesimi addizionali, ecc.). Il codice esclude solo i tributi indicati nei successivi articoli 2 771 e 2773, e cioè le so­vrimposte comunali e provinciali al tributo fondiario (che, come ve­dremo, sono assistite da un privilegio sull'immobile e sui frutti relativi) e gli altri tributi che per la stessa legge sulla finanza locale hanno anch'essi un privilegio immobiliare.

Sono invece assistiti dal privilegio mobiliare di cui nella disposi­zione in esame anche quei tributi che, per il successivo art. 2759, go­dono di un privilegio speciale.

A proposito dei tributi degli enti locali, previsti nel suddetto comma dell'art. 2752, vien fatto di domandarsi se la limitazione ad un bien­nio, stabilita per i tributi dello Stato, trovi pure applicazione per essi. La risposta affermativa s'impone, dato il linguaggio del codice che accorda a tali tributi «lo stesso privilegio ». Né a tale interpretazione può esser di ostacolo il carattere di imposte indirette, che alcuni di detti tributi rivestono, poiché la forma di accertamento e riscossione dei medesimi, per ruoli nominativi, rende possibile la distinzione tra ruoli principali e ruoli suppletivi, che, all’effetto suindicato, fanno i primi due commi dell’articolo in esame.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2752 Codice Civile

Cass. civ. n. 37017/2022

In tema di accertamento del passivo fallimentare, il credito vantato dal comune, nei confronti del concessionario del servizio di riscossione tributi dichiarato fallito, avente ad oggetto la restituzione delle somme da quest'ultimo incassate ma non riversate nelle casse comunali, è da ritenersi privilegiato ai sensi dell'art. 2752 c.c., poiché tale credito è relativo ad entrate tributarie e non muta la sua natura per il solo fatto che le somme siano state incamerate dal concessionario senza procedersi al rimborso in favore dell'ente pubblico creditore.

Cass. civ. n. 2454/2020

In tema di accertamento del passivo, il credito vantato dall'importatore nei confronti dello spedizioniere doganale dichiarato fallito che, ricevute dall'importatore le somme necessarie al pagamento dei tributi, poi non ne abbia curato il pagamento, così provocando l'escussione delle garanzie da parte dell'Agenzia delle dogane e la surroga dei garanti nei confronti dell'importatore, non gode del privilegio ex art. 2752 c.c., perché lo spedizioniere, ancorché legittimato al pagamento dei tributi doganali, è solo un mandatario dell'importatore, il quale è l'unico soggetto passivo del rapporto tributario e quindi non ha rivalsa o regresso nei confronti dello spedizioniere, né può agire surrogandosi all'Erario.

Cass. civ. n. 3449/2016

L'esazione delle imposte pubbliche viene espletata attraverso l'affidamento del servizio ad un ente privato in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione, sicché quello che si instaura tra tale soggetto e l'ente impositore non è un rapporto privatistico di mandato, bensì concessorio, articolato sulle scansioni delle potestà di diritto pubblico, perché finalizzato a riscuotere i tributi con l'obbligo di riversarli all'ente impositore, detratto l'aggio convenuto, sicché, in caso di insolvenza del concessionario e di sua conseguente ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, legittimamente l'ente impositore insinua al passivo il proprio credito in via privilegiata ex art. 2752 c.c., poiché lo stesso riguarda i tributi già incassati dai contribuenti, i quali non perdono i caratteri propri dell'entrata fiscale disperdendosi nell'attivo patrimoniale della società, ma mantengono la loro natura, restando ancorati alla finalità pubblicistica cui gli stessi sono funzionali.

Cass. civ. n. 26125/2013

Il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell'art. 2752, primo comma, cod. civ., che ha esteso il privilegio a tale credito, ad opera dell'art. 39 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, conv. con modif. nella legge 29 novembre 2007, n. 222, dovendosi ritenere la previsione del privilegio implicitamente inclusa in tale norma, in forza di una consentita interpretazione estensiva della stessa, come confermato dall'art. 23, comma 37, del d.l. del 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Né su tale interpretazione ha inciso la dichiarazione di incostituzionalità dell'ultimo periodo del comma citato (e del comma 40) ad opera della sentenza della Corte costituzionale del 4 luglio 2013, n. 170, i cui effetti devono ritenersi limitati all'ipotesi in cui le menzionate norme consentivano, in epoca successiva alla maturazione della preclusione endofallimentare, il riconoscimento della causa di prelazione anche ai crediti erariali già ammessi definitivamente al passivo in via chirografaria, e non si estendono ai casi in cui tale preclusione non si sia ancora verificata, per l'essere ancora in corso l'accertamento del passivo (come, nel caso di specie, in pendenza di opposizione allo stato passivo).

Cass. civ. n. 16084/2012

In caso di fallimento del contribuente, il privilegio generale sui mobili del debitore, riconosciuto dall'art. 2752, terzo comma, c.c., ai crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le sopratasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto, si estende, ai sensi dell'art. 2749 c.c., richiamato dall'art. 54 legge fall, anche al credito per interessi, ma solo nei limiti di quelli dovuti per l'anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l'anno anteriore, nonché di quelli maturati successivamente, in misura legale, fino alla data di deposito del progetto di riparto, nel quale il credito sia soddisfatto sia pure parzialmente.

Cass. civ. n. 13301/2012

Il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l'espressione "legge per la finanza locale", contenuta nell'art. 2752 c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione. Ne consegue che il privilegio in questione assiste il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dall'art. 4 della legge prov. Trento n. 10 del 1998, avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale.

Cass. civ. n. 11417/2012

Il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell'art. 2752, primo comma, c.c., che ha esteso il privilegio a tale credito ad opera dell'art. 39 del d.l. n. 159 del 2007, conv. in legge n. 222 del 2007, dovendosi ritenere la previsione del privilegio implicitamente inclusa in tale norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa, come confermato dall'art. 23, comma 37, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con mod. nella legge n. 111 del 2011.

Cass. civ. n. 11930/2010

Il privilegio generale sui mobili, istituito dall'art. 2752, ultimo comma, c.c. a favore dei crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anche se non compresa, tra i tributi contemplati dal r.d. n. 1175 del 1931, perché introdotta successivamente con il d.l.vo n. 504 del 1992, posto che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un'interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.

Cass. civ. n. 5297/2009

Le norme dei codice civile che stabiliscono privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali e non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma solo di interpretazione estensiva. Ne discende, da un lato, l'inapplicabilità del privilegio di cui all'art. 2752, ultimo comma cod.civ., come sostituito dall'art. 3 legge 29 luglio 1975, n. 426, ad un credito relativo al mancato pagamento della tariffa d'igiene ambientale, poiché il riferimento ai "crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale", riguarda i soli crediti previsti dal rd.14 settembre 1931, n. 1175, recante il "testo unico per la finanza locale"; dall'altro lato, tuttavia, può ritenersi che l'art. 2752, comma terzo, cod.civ. continui ad applicarsi ad essa, poiché nonostante la successiva introduzione del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle direttive 91/156 CEE e 91/689 CEE, la TIA resta pur sempre nell'ambito della normativa sulla finanza locale, ancorché sia stata per ragioni sistematiche collocata in un diverso contesto normativo.

Cass. civ. n. 780/1997

Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per tributi, si estende all'indennità di mora a carico del contribuente, poiché questa, unitamente agli interessi, partecipa della stessa natura del tributo, costituendone un accessorio naturale e necessario, in quanto, mentre gli interessi assolvono alla funzione di risarcimento del danno derivante all'ente impositore per il mancato introito del tributo, l'indennità di mora assolve alla specifica funzione di reperire le entrate necessarie a far fronte al costo dell'organizzazione dell'amministrazione tributaria.

Cass. civ. n. 8525/1996

In tema di privilegio generale del credito per imposte dirette in caso di fallimento del contribuente, la disposizione dettata dall'art. 2752, comma primo, c.c. deve essere interpretata nel senso che il privilegio è temporalmente limitato alle imposte poste in riscossione mediante l'iscrizione nei ruoli dell'anno in corso al momento in cui l'esattore si insinua al passivo del fallimento (e non dell'anno della dichiarazione di fallimento) e dell'anno anteriore, purché i presupposti di imposta (la produzione di reddito imponibile) si siano verificati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

Cass. civ. n. 11250/1994

La disposizione dell'art. 2752, comma 1, c.c., come sostituito dall'art. 3 della L. 29 luglio 1975, n. 426, in virtù della quale i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, nei limiti previsti, hanno privilegio generale sui mobili del debitore in quanto iscritti nei ruoli principali,
suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede alla esecuzione e nell'anno precedente, deve essere intesa nel senso che il privilegio assiste i crediti iscritti nel ruolo dell'anno in cui l'esattore procede od interviene nell'esecuzione e nel ruolo dell'anno precedente. Conseguentemente, nell'ipotesi di fallimento del
contribuente, sono assistiti da privilegio tutti i tributi iscritti a ruolo nell'anno della richiesta di ammissione al passivo e nell'anno precedente anche se l'anno della insinuazione è successivo a quello della dichiarazione di fallimento, senza che il riconoscimento del privilegio trovi ostacolo nell'art. 2916 c.c., che disciplina le ipotesi in cui il credito ed il privilegio siano sorti solo dopo l'inizio della procedura esecutiva od il privilegio sia divenuto efficace solo dopo questo termine, o nel principio della cristallizzazione del passivo alla data della dichiarazione di fallimento, codificato nell'art. 52 l. fall., perché questa norma, ammesso che cristallizzi anche i diritti di prelazione, riguarda pur sempre i soli diritti sorti o divenuti efficaci dopo la dichiarazione di fallimento.

Cass. civ. n. 6214/1994

Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per l'Irpef (art. 2752, comma 1, c.c.. sostituito dall'art. 3, L. n. 426 del 1975), mentre si estende agli interessi (art. 2749 c.c.) ed all'indennità di mora (la quale assolve alla medesima funzione risarcitoria degli interessi), non si estende, in mancanza di espressa previsione normativa formulata, invece, in materia di Iva e di Invim - alle soprattasse per omesso pagamento dell'Irpef medesima, le quali sono annoverabili tra le sanzioni poste a carico del contribuente. In caso di fallimento del debitore, il privilegio del credito erariale per gli interessi, dovuti a seguito della ritardata iscrizione a ruolo dell'indicata imposta, si estende solo a quelli maturati prima della dichiarazione di fallimento, in quanto l'art. 54, comma 3, legge fallimentare richiama, per l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 c.c., sui crediti pignoratizi ed ipotecari, non anche l'art. 2749 c.c. relativo ai crediti privilegiati.

Cass. civ. n. 2422/1994

L'art. 2752 c.c., come novellato dall'art. 3, L. 29 luglio 1975, n. 426, nella parte in cui attribuisce privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti dello Stato per tributi diretti posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione ed in quello precedente, ha solo la funzione di delimitare temporalmente l'operatività di siffatta attribuzione, con riguardo al momento in cui l'esattore pone in essere l'attività finalizzata alla riscossione non già quella di circoscriverne l'efficacia nel solo ambito dell'esecuzione esattoriale. Ne consegue che la pretesa tributaria cosa temporalmente limitata è assistita dal detto privilegio, anche quando l'esattore, faccia valere, intervenendo nel fallimento del debitore, crediti d'imposta che, riferiti a periodi anteriori all'apertura della procedura concorsuale, siano tuttavia iscritti in ruoli emessi successivamente.

Cass. civ. n. 5246/1993

Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 2752, primo comma, c.c. (sostituito dall'art. 3 della L. 29 luglio 1975, n. 426) — non suscettibile di applicazione analogica, data l'eccezionalità delle norme istitutive delle cause di prelazione — mentre si estende agli interessi, ai sensi dell'art. 2749 c.c., e all'indennità di mora, che assolve alla medesima funzione risarcitoria degli interessi, non si estende, invece, in mancanza di espressa previsione normativa (contenuta, per contro nel comma terzo del citato art. 2752 c.c. relativamente all'Iva e nella normativa in materia di Invim, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643) alle soprattasse per omesso pagamento dell'Irpef, che hanno natura non risarcitoria, ma afflittiva, essendo esplicitamente annoverate fra le sanzioni a carico del contribuente.

Cass. civ. n. 5029/1991

Il criterio fondamentale fissato dal legislatore per la disciplina del privilegio per i crediti di imposta deve essere ricercato nel principio fissato dal primo comma dell'art. 2752 c.c. che limita il privilegio in relazione all'iscrizione del tributo nel ruolo principale dell'anno in cui l'esattore procede o interviene nell'esecuzione e nel ruolo dell'anno precedente. Pertanto, la disposizione del secondo comma dello stesso articolo deve essere intesa come una specificazione limitativa del primo comma relativa ai soli ruoli suppletivi, nel senso che, per le imposte in essi riportate, il privilegio è attribuito limitatamente ai ruoli dell'anno in cui l'esattore procede o interviene nell'esecuzione ed ai ruoli dell'anno precedente, limitatamente però all'importo dell'Ultimo biennio, e cioè, degli ultimi due periodi di imposta riportati nei ruoli, quali che siano gli anni di produzione del reddito. Tale regime codicistico, peraltro, non è stato modificato dalla disposizione di cui all'art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che estendendo il privilegio a tutto il periodo di durata della rateizzazione del debito d'imposta, riguarda pur sempre le sole imposte che erano già assistite da privilegio, in conformità di detto regime, al momento della concessione della rateazione.

Cass. civ. n. 159/1974

Nell'esecuzione fiscale esercitata in sede fallimentare in relazione all'imposta fondiaria la limitazione del privilegio di cui all'art. 2752 c.c. si applica con riferimento alla data della sentenza dichiarativa del fallimento e non alla data di iscrizione a ruolo, se successiva a questa. Il contributo dovuto al comune per acqua potabile è assistito dal privilegio generale sui mobili ai sensi dell'art. 2752 terzo comma c.c.

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