Abuso del creditore pignoratizio : sequestro del pegno
Poiché il creditore può servirsi del pegno solo per garantirsi di quanto gli è dovuto, e poiché del pegno può servirsi solo in quanto vi è autorizzato dalla legge o dal contratto, se egli abusa, se cioè eccede i limiti impostigli dalla legge o dal contratto, reca ingiusto danno al costituente. Abuso non è soltanto il danneggiamento materiale, ma anche una destinazione contraria all'uso normale della cosa. La normalità dell'uso è data dai criteri correnti in commercio, attese caso per caso le particolari circostanze di tempo e di luogo, ed attesa la natura e la destinazione abituale della cosa su cui il pegno è stato costituito. A parte il diritto di chiedere il sequestro, come ora vedremo, il costituente può chiedere il risarcimento del danno ; né l'abuso del creditore può portare all'anticipata restituzione del pegno ed all’anticipato pagamento del debito, che sarebbe vantaggio del creditore determinato proprio dalia sua inadempienza. Sulla successione nel debito per la responsabilità nella custodia del pegno, sulla diligenza dovuta dal creditore pignoratizio nel custodire, e sulla validità dei patti che esonerano il creditore pignoratizio negligente, si veda il commento all'art. 2792.
Se il creditore abusa della cosa avuta in pegno, il costituente può domandarne il sequestro. A carico di chi sono le somme dovute al sequestratario ? A carico del creditore che vi ha dato causa : finché il pegno era presso di lui, se nulla era dovuto per la custodia, questo minor costo dell'operazione è parte di prezzo : e se per colpa sua l'operazione ora è gravata d' una spesa che non era nelle previsioni del debitore, gliene deve risarcire l'ingiusto danno che gli reca. Se non fosse facile trovare un sequestratario, o se il pegno non potesse agevolmente tenersi altrove che presso il creditore, se ne dovrebbe ordinare la vendita anticipata salvi al debitore i danni che ne può subire : se il danno — ben s'intende — è un danno non particolare, ma oggettivamente valutabile : così ad es. se la vendita anticipata e fuori stagione priva del sicuro vantaggioso ricavo che si sarebbe ritratto nell'attesa normale del giorno contrattualmente fissato come termine per la realizzazione del diritto del creditore.