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Articolo 2804 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

Dispositivo dell'art. 2804 Codice Civile

Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.

Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'articolo 2797(1).

Note

(1) Si deve specificare che nel caso in cui si applichi la disciplina relativa all'assegnazione del credito pignoratizio, non si produce alcun problema se tale credito ha ad oggetto denaro. Qualora, invece, l'oggetto del pegno sia un bene, l'orientamento giurisprudenziale prevalente reputa necessario che si operi una stima del medesimo, essendo assolutamente minoritaria l'opinione che l'assegnazione possa trovare luogo solo nel caso in cui oggetto pignoratizio risulti un credito di denaro.

Ratio Legis

La disposizione in esame è finalizzata a consentire l'assegnazione o la vendita del credito dato in pegno, nell'ipotesi in cui il creditore pignoratizio non sia stato ancora soddisfatto, senza che questo vada a confliggere con il divieto di patto commissorio, poiché il credito oggetto di pegno viene considerato alla stregua di un bene mobile.

Spiegazione dell'art. 2804 Codice Civile

Credito dato in pegno : alla sua scadenza può farselo assegnare il creditore pignoratizio

La prima parte dell'art. 2804 suppone che il credito dato in pegno (avente per oggetto o denaro od altre cose fungibili) non sia an­cora scaduto quando è scaduto il credito garantito. Opportunamente al c. p. l'art. 2804 consente di farsi assegnare in pagamento il credito ricevuto in pegno : tale credito è stato in realtà avulso dal patrimonio del debitore-creditore proprio nell' interesse del c. p. il quale, avendovi legittimamente e col consenso del suo debitore fatto assegnamento, ben può farselo assegnare in pagamento (sino a concorrenza del proprio cre­dito) a prezzo di stima ed evitare l'alea degli incanti o della vendita, a mezzo di ufficiale a ciò autorizzato. Per questo, sia o non sia scaduto il credito avuto in garanzia, può il c. p. farselo assegnare in pagamento.


Se il credito dato in pegno non è ancora scaduto, il c. p. può farlo vendere

Se però credito avuto in pagamento non è ancora scaduto, può il c. p. aver interesse a non aggiudicarselo : può aver interesse perciò ad incassare immediatamente quanto deve avere.

Il caso più frequente è che vadano di pari passo, e siano per così dire, sincronizzati, il credito garantito ed il credito dato in pegno. Pro­babilmente il più delle volte la diversa scadenza (anteriore quella del credito garantito : successiva quella del credito dato in garanzia) di­pende dal fatto stesso del debitore in cui danno ad es. si è verificata la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186) o comunque il debito è scaduto più presto di quando le parti avessero in mente.

Essendo normale la coeva scadenza dei due debiti deve (poichè nella comune intenzione delle parti il credito dato in garanzia proprio può servire ad estinguere il credito che ne è garantito) ha voluto l'art. 2804 assicurare al c. p. tale immediato realizzo consentendogli di far vendere il credito nelle forme stabilite dall'art. 2797.

Gli si imporrebbe di ricevere aliud pro alio se lo si obbligasse ad attendere la scadenza del credito, dato in garanzia, sia pure accreditandolo degl'interessi. Al creditore senza suo consenso non si può mai imporre di ricevere altra prestazione in luogo di adempimento : art. 1197.

Il termine è elemento che sposta notevolmente il valore delle dovute non immediatamente. Lasciamo stare le cose diverse dal denaro, per le quali vi possono essere oscillazioni di prezzi. Ma gli stessi crediti pecuniari, comunque sicurissimi, presentano gravi possibilità di oscillazioni sia perchè il creditore può aver bisogno immediato di denaro per sue necessità o per utili investimenti, e pagherebbe qualunque sonu per aver subito danaro : sia perchè nel futuro v'è l'alea del costo del de­naro ; e più ancora della difficoltà di procurarsene ; sia perchè il danaro ricercatissimo in periodi di rivalutazione può essere invece meno pre­giato in periodi di inflazione e di temuta svalutazione.

Per questo, se il credito dato in pegno non è ancora scaduto, il c. p. ha la scelta o di farselo assegnare in pagamento o di farlo vendere colle forme stabilite dall'art. 2797.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

602 L'articolo 702, disciplinando il diritto del creditore di chiedere l'attribuzione in pagamento del credito ricevuto in pegno quando non lo abbia potuto riscuotere (art. 682 progetto del 1936), precisa che l'esistenza di questo diritto non esclude il potere di procedere alla vendita nelle forme dell'art. 693.

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