Ogni diritto si estingue per prescrizione [252 disp. att.](1), quando il titolare non lo esercita per il tempo [2962, 2963] determinato dalla legge [1242 comma 2].
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge(2) [248, 249, 263, 270, 553, 948, 1111, 1422, 1865].
Note
(1)
In realtà, l'orientamento dottrinale prevalente reputa che non sia del tutto corretto definire tale evento giuridico "estinzione", in quanto il diritto in questione non si estingue, ma si affievolisce permettendo ai terzi di opporre l'avvenuta prescrizione frustrando l'iniziativa del soggetto che, rimasto immobile per il periodo sancito dal legislatore, voglia improvvisamente far valere in giudizio il proprio diritto. Si tratta pertanto di un'ipotesi di "estinzione dell'azione", piuttosto che del diritto in sé: infatti, se la prescrizione determinasse la vera e propria estinzione dello stesso, non avrebbe inoltre alcun senso la disposizione dettata dall'art.
2940, in forza della quale non è possibile domandare la ripetizione del valore di un debito prescritto.
(2)
Sono giudicati imprescrittibili sia i diritti cosiddetti indisponibili sia quelli che sono tali
ex lege. Sono sottratti alla disponibilità del titolare prevalentemente poiché rispondono ad un'esigenza collettiva: si tratta, ad esempio, dei diritti della personalità (
in primis, il diritto al nome
ex art.
6 e all'immagine
ex art.
10), dei diritti connotanti uno
status (come il diritto di cittadinanza), dei poteri di diritto familiare (prima fra tutti ovviamente la responsabilità genitoriale) o ancora dei diritti patrimoniali che discendono da rapporti familiari (vedi l'usufrutto legale, il diritto agli alimenti, ecc.).
Sono invece considerati non sottoposti a prescrizione in virtù di espressa disposizione normativa: il diritto di proprietà stabilito dal
Libro III, Titolo II, del quale viene esplicitamente sancita l'impossibilità di perdita per non utilizzo (ad eccezione del caso di usucapione posta in essere da un terzo, in virtù del
Libro III, Titolo VIII, Capo II, Sez. III), il diritto in capo all'erede di chiedere il riconoscimento della sua qualifica verso chiunque possieda i beni ereditari (v. art.
533) e il diritto di domandare la nullità contrattuale (come dispone il
Libro IV, Titolo II, Capo XI).