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Articolo 2664 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota

Dispositivo dell'art. 2664 Codice Civile

Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituenti il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale(1)(2).

Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.

Note

(1) Tale comma è stato così modificato dall'art. 3 della L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile).
(2) La formalità più importante eseguita dal conservatore consiste nell'apposizione, sulla nota di trascrizione, della data di consegna del titolo e del numero progressivo d'ordine indicato nel registro generale, di modo che sia evidente il soggetto che ha trascritto per primo.

Ratio Legis

La norma disciplina il procedimento materiale della trascrizione, enunciando gli atti che il conservatore pone in essere per la custodia dei titoli e la restituzione della nota al richiedente.

Spiegazione dell'art. 2664 Codice Civile

La funzione del conservatore

A questo punto interviene l'attività del conservatore. Rinviando alla spiegazione degli articoli 2673 e seguenti per ciò che attiene agli ob­blighi e responsabilità del conservatore in relazione all'adempimento della sua funzione, qui dobbiamo limitarci a ricordare, in diretta con­nessione con quanto abbiamo di sopra detto, la norma dell'art. 2674 ove è stabilito il dovere del conservatore di non procedere alla trascrizione quando il titolo non ha il requisito della autenticità (articoli 2657, 2660) o, trattandosi di atti compiuti all'estero, manchi la legalizzazione. Ancora : quando il titolo non sia presentato in copia integrale ; quando, fuori del caso di cui all'art. 2669, non risulti il previo pagamento dell'imposta di registro ; quando la domanda sia presentata fuori orario (art. 2677).

Oltre questi casi in cui è imposto al conservatore un dovere, in altri casi deve ritenersi ch'egli abbia il diritto di rifiutarsi. Così, in tutti i casi in cui il conservatore, non avvalendosi di quel diritto, incorrerebbe in multe o in responsabilità.

La legge poi esplicitamente fa il caso che le note e i titoli presen­tati non siano in carattere intelligibile e stabilisce che il conservatore può ricusarsi di riceverle (art. 2674 del c.c.). A noi pare che tale diritto possa talora rivestire il carattere di un dovere quando la non intelligibilità si sia di fatto tanto grave che rischi di compromettere la possibilità stessa della pubblicità.

Il conservatore deve limitarsi a una indagine puramente formale e non può valutare gli estremi di validità dell'atto nè in alcun modo entrare nel merito di esso. Neppure egli può rifiutarsi di trascrivere, sotto il pretesto di irregolarità della nota e così di non precisa concor­danza fra la nota e titolo. Ciò potrà riguardare motivi di invalidità o inefficacia della trascrizione ; ma tale indagine deve intendersi sot­tratta alla funzione del conservatore. Pari soluzione deve darsi in caso, ad es., che gli immobili siano situati fuori della circoscrizione. Così non potrà rifiutare la trascrizione sotto il pretesto che l'atto di cui gli si chiede la trascrizione non è nell'elenco che la legge fa degli atti da trascriversi. Tale opinione, certa anche sotto il Codice abrogato, ritenersi ora fuori discussione in presenza della formula generale dell’ art. 2645 del c.c..


Operazioni preliminari

Appena avvenuta la richiesta di trascrizione e la consegna dei titoli e dei documenti, il conservatore, siccome prescrive l'art. 2768 (al cui particolare commento rinviamo), compie alcune operazioni pre­liminari : in un registro generale d'ordine annota gli estremi del titolo e della richiesta. Grande importanza ha fra tutte l'indicazione sul re­gistro della data della richiesta e del numero d'ordine. Indi il conserva­tore dà ricevuta in carta libera dei documenti consegnatigli. Nella ri­cevuta si contiene l'indicazione del numero d'ordine. Ma non è già in queste operazioni che consiste la trascrizione: né la ricevuta prova altro che la consegna dei documenti al conservatore, il quale potrebbe poi anche aver trascurato di procedere alla trascrizione.


Operazioni essenziali

Le operazioni essenziali sono descritte nell'art. 2664. Qui sono indicate tre principali operazioni : conservazione dei titoli in appositi volumi: trascrizione, nel registro particolare delle trascrizioni, del contenuto della nota sulla quale risulterà certificata l'eseguita trascrizione e indi­cati il giorno della consegna, il numero d'ordine del registro generale e il numero del volume ove trovasi collocato il titolo. L'altro originale della nota viene conservato in appositi volumi distinti da quelli dei titoli.

Fra tutte queste operazioni quella principale, in cui si sostanzia la pubblicità, è costituita dalla materiale ed esatta trascrizione della nota nel registro delle trascrizioni. Dopo di ciò la sorte dei Ira tutte queste operazioni non ha più una decisiva importanza ai fini della pubblicità. La pubblicità sussiste anche se l'originale che rimane presso l'ufficio venga custodito in un modo diverso da quello prescritto dal regolamento. Lo stesso dicasi dell'altro originale che spetta al ri­chiedente per motivo di prova e potrebbe anche non essere restituito (potrebbe anzi addirittura neppur essere stato consegnato al conserva­tore) senza che per ciò la trascrizione sia invalida. Aggiungo che certa­mente la pubblicità sussiste anche se successivamente alla eseguita tra­scrizione la nota originale per un accidente vada distrutta (cfr. art. 2676 del c.c.).

Per altro verso la conservazione del titolo integra la pubblicità costituendone un requisito essenziale, in ciò che proprio e soltanto il titolo costituisce il presupposto della trascrizione, anche se la pubblica fede è circoscritta a ciò che risulta indicato nella, nota e quindi nel registro nè deve dimenticarsi che il carattere pubblico della trascrizione, dal momento che il compito del conservatore si limita ad operazioni materiali, non può che rifarsi al carattere pubblico (autentico) del titolo. Diremo dunque che l'esistenza della pubblicità si affida a vari pre­supposti. Ma sia ben chiaro che l'efficacia della pubblicità, cioè la pub­blicità in se stessa, si affida alla trascrizione nel registro particolare delle trascrizioni. Dobbiamo ora precisare che ciò non si attua soltanto riproducendo il contenuto della nota nel registro, ma altresì indicando sullo stesso la data di consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato alla richiesta nel registro generale.

Deve altresì segnarsi il numero del volume in cui viene collocato il titolo : tale indicazione non può intendersi essenziale per l'esistenza e l'efficacia della pubblicità, dal momento che essa ha lo scopo di agevolare la ricerca del titolo, e perciò più che altro riguarda il conservatore.

Veramente essenziale appare invece l'indicazione della data, è essa che segna il momento in cui prende inizio l'efficacia della tra­scrizione, decisiva essendo talora tale precisazione al fine di dirimere il conflitto, nel che si compendia la principale ragion d'essere della trascrizione. E pur vero che quella indicazione è contenuta anche in altra sede (nel registro generale) ; ma il registro che è destinato a fare pub­blica fede, anche pertanto sull'estremo essenziale della data, è quello particolare delle trascrizioni. In caso di divergenza, deve ritenersi che prevalgano le indicazioni contenute nel registro particolare.

Anche l'indicazione del numero d'ordine può essere essenziale e non già in quanto fa riferimento al registro generale (ché per questo riguardo vale quanto si è detto per l'indicazione del volume di collocazione del titolo), ma proprio perché la priorità di numero nel registro generale d'ordine può giovare a precisare ulteriormente l'anteriorità di trascri­zione ove non basti l'indicazione del giorno (nel caso che più richieste siano presentate nello stesso giorno). Ma appunto per questa ragione si reputa che tale essenzialità non sussista ove in concreto la ragione di collisione non riguardi questa eventualità, ma si presenti fra trascrizioni aventi date (giorni) sicuramente diverse.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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