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Articolo 2668 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale

Dispositivo dell'art. 2668 bis Codice Civile

(1)La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2664.

Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi(2).

Note

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 62, 1 comma, della L. 18 giugno 2009, n.69 (Riforma del processo civile).
(2) La norma prevede la possibilità di rinnovazione della trascrizione, precedentemente alla scadenza del termine, anche verso gli eredi o aventi causa a cui gli immobili siano nel frattempo stati trasferiti. Le trascrizioni effettuate vent'anni prima dell'entrata in vigore della legge di riforma (L. 4 luglio 2009) o in un momento ancora anteriore, conservano efficacia se rinnovate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Ratio Legis

La disposizione è stata inserita con l'obiettivo di evitare ai terzi ricerche troppo complesse sulle vicende riguardanti le trascrizioni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2668 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 34402/2022

In caso di rigetto, con effetto di giudicato, della domanda giudiziale trascritta, la trascrizione perde efficacia "ipso iure" e l'impugnazione della pronuncia con revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., la quale non incide sul passaggio in giudicato, non consente una nuova trascrizione della domanda, né la rinnovazione della formalità.

Cass. civ. n. 29248/2020

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2668 bis c.c. - la quale prevede che, se al tempo della rinnovazione, per decorrenza del ventennio, della trascrizione della domanda giudiziale gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa - deve essere interpretata nel senso che la trascrizione rinnovata deve essere eseguita nei confronti di chi sia titolare del diritto al momento della rinnovazione, solo questi potendo ulteriormente trasmettere in maniera efficace, secondo le regole di opponibilità del regime pubblicitario, la titolarità del bene, essendo superflua nei confronti degli eredi o degli aventi causa che nelle more abbiano già alienato i beni interessati dalla formalità, purchè emerga, anche dal contenuto della nota di trascrizione, la volontà di procedere in tal modo alla rinnovazione dell'originaria trascrizione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/05/2016).

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