Esclusione della riduzione nelle ipoteche convenzionali o per sentenza. Casi in cui la riduzione è ammessa
Il diritto alla riduzione dell'iscrizione è escluso ogni qualvolta la quantità dei beni sui quali cade l'ipoteca o la somma alla quale ammonta il credito ipotecario sia stato determinato, precedentemente all'iscrizione, per convenzione delle parti o per sentenza. Non s' intenderebbe, per tali casi, come il debitore potesse affacciare una pretesa di riduzione quando il creditore si è avvalso del suo diritto.
Ma deve notarsi che se per l'ipoteca volontaria i beni che ne sono oggetto devono essere sempre determinati (art. 2809), può ben avvenire che non sia determinato l'ammontare del credito garantito, come avviene nei casi di ipoteca per apertura di credito o per credito eventuale.
Due importanti innovazioni sono state portate sul codice preesistente dall'articolo in esame.
Con il secondo comma si è disposto che, pur essendo stata determinata la somma garantita da ipoteca, si possa chiedere una proporzionale riduzione quando siano stati eseguiti pagamenti parziali tali che estinguano almeno il quinto del debito originario. Opportunamente non si è concessa tale riduzione riguardo ai beni, perché anche per una somma minore di quella primitiva può esservi interesse a conservare la garanzia per intero per fronteggiare le sorprese degli incanti, ma nessun interesse v'è a conservare l'iscrizione per la somma originaria quando il credito è stato soddisfatto in parte.
Come conseguenza logica di questo principio, col terzo comma dell'articolo si è concessa anche facoltà al costituente, che dopo l'iscrizione ha eseguito sopraelevazioni, di chiedere la riduzione dell'ipoteca in guisa da non comprendervi in tutto o in parte la sopraelevazione, salvo il limite della riduzione stabilito al successivo articolo 2876.
Come abbiamo detto nella spiegazione dell’
art. 2811 del c.c., l’ipoteca si estende de ire alle costruzioni dell’immobile ipotecato, ma la legge ha voluto temperare il rigore di questo principio nell’ipotesi che la garanzia ipotecaria limitata all’edificio, quale esisteva prima dell’iscrizione, sia sufficiente. Ammettere l’estensione illimitata dell’ipoteca alle sopraelevazioni poteva riuscire di nessun interesse per il creditore ipotecario e di aggravio al debitore, che vedeva vincolato tutto l’edificio.
Chi può chiedere la riduzione
La riduzione, in tal caso, può essere chiesta solo dal costituente l’ipoteca a cui esclusivamente si riferisce il terzo comma dell’art. 2873, mentre in tutti gli altri casi può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse, e cioè dal debitore ipotecario, dal terzo acquirente o dai creditori posteriormente iscritti, che hanno interesse a vedere ristrette le ragioni del creditore ipotecario procedente ad una somma minore od ad una minore quantità di beni. A prima vista potrebbe sembrare che per il creditore ipotecario debba essere indifferente se l'iscrizione precedente figuri per una somma maggiore di quella realmente dovuta perché, in sede di graduazione, il creditore anteriore non potrà essere collocato che per questa, ma è stato giustamente osservato che, specialmente quando si vuole cedere il credito, si ha interesse a dimostrare che questo troverà utile collocazione perché l'iscrizione anteriore figura per una somma superiore al debito effettivo.
Chi domanda la riduzione di ipoteca esercita indubbiamente una azione reale. È vero che, con essa, non si nega il diritto in sé, sì bene sua estensione : ma ciò basta perché debba parlarsi di azione reale, però deve proporsi innanzi all'autorità giudiziaria del luogo dove si trovano i beni (
art. 21 del c.p.c.).