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Articolo 2753 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

Dispositivo dell'art. 2753 Codice Civile

(1)Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti [2778, n. 1](2).

Note

(1) Articolo così modificato ex art. 4, L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2) La tutela offerta dalla norma attribuisce il privilegio generale ai beni di proprietà del datore di lavoro ed è relativa alle assicurazioni cosiddette sociali, individuate dalla legge e dai contratti collettivi obbligatori, non estendendosi di conseguenza a quelle non obbligatorie.

Ratio Legis

La disposizione in esame è finalizzata alla deroga del principio generale della par condicio creditorum, attraverso l'attribuzione di specifiche cause di prelazione (nella specie il privilegio generale mobiliare) per determinati crediti in ragione della loro peculiare considerazione sociale.

Spiegazione dell'art. 2753 Codice Civile

Crediti assistiti dal privilegio. Rinvio alle leggi speciali

L'art. 2 753 non introduce un nuovo privilegio generale. Esso non fa che richiamare nel codice, per gli scopi già accennati, il privilegio che già concedevano le leggi sulla previdenza sociale (disoccupazione, inva­lidità, vecchiaia, tubercolosi ecc.), estendendo il privilegio generale accordato dall'art. 1957 del codice civile ai tributi diretti, « ai crediti di qualsiasi specie verso il datore di lavoro, derivanti dal mancato versamento dei contributi assicurativi » (art. 54 R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827). Tale espressione importa che il privilegio assiste non solo i crediti per contributi non versati all'Istituto della previdenza sociale, ma anche i crediti per somme che il datore di lavoro inadempiente è tenuto a pagare all’Istituto, ai sensi dell'art. III, numeri 1 e 2 della legge suddetta, come sanzione per il mancato versamento dei contributi.

L'espresso richiamo poi che l'articolo in esame fa delle leggi spe­ciali, ci dispensa da ogni ulteriore commento. Avvertiamo solo, che non contenendo l'art. 2 753 alcun limite di tempo circa gli arretrati dei crediti dell'Istituto, non trova applicazione la restrizione del pri­vilegio ad un solo biennio, come per le imposte dirette.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2753 Codice Civile

Cass. civ. n. 33787/2022

In tema di accertamento del passivo, il credito sorto in virtù del mancato versamento dei contributi integrativi vantato dalla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA) è assistito da privilegio ex artt. 2753 e 2754 c.c., operando il predetto ente quale prestatore di una forma di previdenza sociale obbligatoria in favore dei propri iscritti.

Cass. civ. n. 3878/2019

La causa del credito, in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle relative fonti di finanziamento. Detto fine non può dirsi tutelato dagli enti privati che, pur portatori di interessi collettivi, gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati all'Ente nazionale di previdenza e di Assistenza Farmacisti, da parte di un iscritto dichiarato fallito, hanno rango chirografario e non sono assistiti dal predetto privilegio, in quanto non sono dovuti "ex lege", trovando, piuttosto, fonte nella contrattazione collettiva.

Cass. civ. n. 25173/2015

La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, alla Cassa Edile non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non "ex lege" ma in forza della contrattazione collettiva.

Cass. civ. n. 12821/1998

La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine che, invece, non sono diretti a tutelare i rapporti di assicurazione privata (qualificazione che ricomprende anche quelli attinenti alle prestazioni integrative previdenziali ed assistenziali). Restano, pertanto, al di fuori del predetto privilegio i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito. al Fipdai (fondo integrativo di previdenza per i dirigenti di aziende industriali), cui erano dovuti non ex lege a condizioni prefissate (come nel caso del rapporto giuridico di assicurazione sociale), ma in forza della contrattazione collettiva relativa al personale dirigenziale.

Cass. civ. n. 4675/1994

Per i crediti assistiti da privilegio ammessi al passivo del fallimento, derivanti dal mancato pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, decorrono per il tempo successivo al fallimento interessi chirografari in misura legale, fino al momento dell'avvenuta liquidazione del patrimonio mobiliare del fallito (da intendersi assimilati ad interessi corrispettivi e compensativi) e non interessi moratori.

Cass. civ. n. 1435/1993

L'espressione «datore di lavoro», contenuta negli artt. 2753 e 2754 c.c., comprende tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali obbligatori, senza alcuna distinzione in base alla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, con la conseguenza che l'ivi previsto privilegio generale sui mobili opera anche con riguardo a crediti contributivi afferenti alla posizione assicurativa di lavoratori autonomi e, pertanto, si estende a presidio di quelli propri dell'Enasarco.

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