Fondamento e presupposti della prescrizione in esame
L'articolo non è nuovo, poiché ha riscontro nell'art. 2143 del codice del '65 ; ma nei riguardi di questo contiene due modifiche ; infatti, oltre che dei cancellieri, degli avvocati, dei procuratori alle liti e dei patrocinatori legali, menziona gli arbitri ; riduce, poi, da cinque a tre anni il termine che ha inizio dalla definizione della lite.
Il fondamento della prescrizione in esame — per la quale pure va esclusa l'esistenza di ogni mezzo di prova della mancata restituzione degli atti (art. 2959) — sta nella ragionevole presunzione che quando la parte interessata, concluso l'affare, non si fa a richiedere i documenti che la riguardano, non si può lasciare indefinita nel tempo la responsabilità di coloro cui quelle carte vennero affidate. Il prolungato silenzio della parte é sufficiente per dedurre che essa se ne sia disinteressata, quand'anche non voglia ammettersi che li abbia ritirati. Ma se le persone indicate nell'articolo in esame, dietro la delazione del giuramento, dichiarano di ritenere le carte o ai conoscere dove queste si trovino, non pertanto cessa la loro responsabilità, che si concreta per il dover render conto dei documenti ; i quali appartengono sempre alle parti interessate ; voler ritenere che il semplice decorso dei tre anni valga a far perdere loro il diritto che hanno di disporne, significa mutare; a favore dei professionisti e cancellieri, in acquisitiva una prescrizione che non può qualificarsi neppure estintiva in quanto solo su di una presunzione essa si appoggia.