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Articolo 2649 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Cessione dei beni ai creditori

Dispositivo dell'art. 2649 Codice Civile

Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [1977 ss., 2687; 225 disp. att., 231 disp. att.].

Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta [507, 509, 2644, 2650, 2687, 2913; 231 disp. att.](1).

Note

(1) Secondo l'opinione prevalente la trascrizione della bonorum cessio costituisce elemento indispensabile ai fini dell'insorgenza del vincolo reale di indisponibilità sui beni oggetto della cessione. Prima di quel momento, invece, l'efficacia sarebbe meramente interna tra debitore e creditori.

Ratio Legis

L'articolo in esame produce un effetto di pubblicità notizia: permette cioè ai terzi di venire a conoscenza del vincolo di indisponibilità gravante sugli immobili ceduti, attraverso la trascrizione dell'atto di cessione.

Spiegazione dell'art. 2649 Codice Civile

Peculiarità della trascrizione della cessione dei beni ai creditori

Si è già più volte indicato quale posto occupi nel sistema di pubbli­cità, stabilito dal nuovo Codice civile, l'art. 2649. È uno dei casi in cui si tratta di stabilire il momento sino a cui sono fatti salvi gli acquisti dei terzi riguardo a dati beni immobili su i quali venga a gravare un vin­colo di indisponibilità. Altri casi sono quelli contemplati dall'art. 2647 già commentato. Nell'art. 2649 si tratta del vincolo dipendente dalla cessio bonorum vengono fatti salvi i diritti che i terzi abbiano trascritto o iscritto prima della trascrizione della cessione.

Anche la stessa disciplina della cessione dei beni ai debitori costituisce una novità legislativa (articoli 1977-1986). La legge sulle tasse di registro già faceva menzione di detto rapporto ; ma è soprattutto nella pratica giurisprudenziale che se ne erano delineati gli estremi. Qui giova ricordare che l'art. 1977 del Codice costruisce ora la cessione come un contratto di mandato irrevocabile : il debitore dà incarico ai creditori di liquidare le sue attività e di attuare il riparto in soddisfacimento dei crediti. In sé il contratto di cessione non importa il trasferimento della proprietà dei beni: questo seguirà come effetto della liquidazione e del riparto e da lì prenderà data come necessario modus adquirendi.

Ma non ciò interessa agli effetti dell'art. 2649, quanto il pregiudiziale e fondamentale effetto del contratto di cessione che im­porta la indisponibilità, da parte del debitore, dei beni ceduti (art. 1980 del c.c.). Ed. è la trascrizione del contratto con riguardo a questo suo effetto (vincolo di indisponibilità) che serve a stabilire il confine tra le ragioni dei terzi e quelle dei creditori. La previa trascrizione della cessione fa salvi i diritti dei creditori sui beni immobili ceduti nei confronti di ogni atto di disposizione compiuto dal debitore e non trascritto tempesti­vamente. Deve ritenersi che la cessione trascritta debba prevalere anche alle ipoteche legali e giudiziali iscritte successivamente.

Si ricorderà infine che possono invece agire esecutivamente anche sui beni ceduti i creditori anteriori alla cessione che non vi abbiano partecipato (art. 1930). Infatti la trascrizione della cessione non è in alcun modo costruita come una causa di prelazione in eccezione alle regole generali sulla responsabilità patrimoniale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1072 Una figura che, malgrado il silenzio della legge, ha avuto in pratica notevoli applicazioni è la così detta cessione dei beni ai creditori, la cui ammissibilità nel nostro ordinamento è stata riconosciuta specie in base alla menzione che ne fa la Legge sulle tasse di registro. Questo istituto è ora regolato dal nuovo codice (articoli 1977 - 1986) che, prendendo partito nella controversia agitata in dottrina e in giurisprudenza, lo, considera come un contratto che abilita i creditori a disporre dei beni ceduti, senza che ad essi sia trasferita la proprietà, e crea sui beni medesimi un vincolo di indisponibilità. Questa soluzione, alla quale la giurisprudenza era faticosamente arrivata ricostruendo l'istituto come un mandato assolutamente irrevocabile, doveva necessariamente trovare un addentellato in sede di trascrizione, per i casi in cui fra i beni ceduti vi fossero beni immobili. La trascrizione della cessione disposta dall'art. 2649 del c.c. serve a rendere inopponibili ai creditori gli atti di disposizione compiuti dal debitore e resi pubblici posteriormente. Il vincolo di indisponibilità è assoluto e incide non solo sulle alienazioni volontarie ma anche, ad esempio, sulle ipoteche legali e giudiziali iscritte dopo la trascrizione della cessione; il vincolo cede soltanto di fronte al pignoramento posto in essere da creditori anteriori alla cessione e che ad essa non hanno partecipato, dato che l'art. 1980 del c.c. fa salva a tali creditori l'azione esecutiva sui beni che formarono oggetto della cessione.

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