Cass. civ. n. 32976/2022
In tema di responsabilità per perdita delle merci nell'ambito del contratto di subtrasporto, i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all'art. 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire, poiché la domanda di manleva trova la propria "causa petendi" nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall'inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l'interesse del vettore ad agire nei suoi confronti per far valere i propri diritti.
Cass. civ. n. 27299/2021
L'accertamento della responsabilità dell'esercente il servizio postale per i danni derivati dall'espletamento del suo servizio, pur avendo natura sicuramente contrattuale, non è sottratta alla prescrizione triennale, giacché anch'essa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 del d.P.R. n. 156 del 1973, si prescrive in tre anni. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/07/2019).
Cass. civ. n. 24895/2021
Ai diritti fatti valere dal gestore del servizio postale in relazione a contratti dallo stesso conclusi ed implicanti prestazioni di autotrasporto di cose per conto terzi trova applicazione la prescrizione breve di un anno, ex art. 2951 c.c., e non quella quinquennale stabilita dall'art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 1993) per i trasporti assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella". (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/09/2018).
Cass. civ. n. 25517/2015
Il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione. (Rigetta, App. Brescia, 02/07/2007).
Cass. civ. n. 15231/2014
Per tutti i diritti nascenti dai contratti di autotrasporto di cose per conto terzi, soggetti alle tariffe a forcella di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298, è applicabile la prescrizione breve di un anno, prevista dall'art. 2951 cod. civ., se tali contratti siano stati stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 del d.l. 29 marzo 1993 n. 82, convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1993 n. 162, la quale ha elevato a cinque anni il termine di prescrizione. Ne consegue che il termine breve si applica anche al diritto al risarcimento dei danni derivanti da ingiustificato recesso dal contratto stesso, trattandosi di ipotesi di responsabilità contrattuale.
Cass. civ. n. 24265/2010
Il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto. dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione.
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La norma di cui all'art. 2 del d.l. 29 marzo 1993, n. 82 (recante "Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi", convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1993 n. 162), la quale ha elevato a cinque anni il termine di prescrizione dei diritti derivanti da contratti di autotrasporto di cose per conto terzi soggetti alle tariffe a forcella di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, costituendo un'eccezione al principio generale per cui il contratto di trasporto, autonomo o parasubordinato che sia, è soggetto alla disciplina del lavoro autonomo e non a quella del lavoro subordinato, va interpretato restrittivamente ed è quindi applicabile nei soli casi in cui è stata espressamente prevista, restando quindi escluso che essa trovi applicazione ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, ai quali continua ad applicarsi invece la norma dell'art. 2951 del c.c.
Cass. civ. n. 3082/2010
In tema di trasporto di merci su strada per conto terzi assoggettato alla disciplina delle c.d. tariffe "a forcella", ai contratti relativi a tale forma di trasporto, sorti sulla base dei decreti legge n. 463 del 1992 e n. 19 del 1993, non convertiti ma i cui effetti siano stati fatti salvi dal successivo D.L. n. 82 del 1993 (art. 2), conv. nella legge n. 162 del 1993, si applica il maggior termine di prescrizione quinquennale (rispetto a quello annuale stabilito dall'art. 2951 c.c.) già previsto dai suddetti decreti legge non convertiti, poiché l'istituto della prescrizione è collegato alla finalità di garanzia della certezza del diritto, con la conseguenza che la scelta legislativa di un maggior termine rispetto a quello codificato dal citato art. 2951 c.c. e la scelta della salvaguardia degli effetti della novellazione anche per gli indicati decreti legge non convertiti, rende evidente l'interpretazione, costituzionalmente orientata, che tende, per un principio di uguaglianza, come parità di trattamento, a considerare unico il termine prescrizionale che consolida e prolunga l'esercizio del diritto verso colui che presta una costosa operazione di trasporto.
Cass. civ. n. 12953/2007
Il debitore in amministrazione controllata — secondo la disciplina del vecchio art. 191 del R.D. n. 267 del 1942 (applicabile ratione temporis nella fattispecie) — non era da considerarsi privato della titolarità della propria impresa, tanto che conservava la capacità processuale attiva e passiva in relazione ai giudizi già iniziati, ed il commissario giudiziale non aveva poteri dispositivi, nemmeno in via sostituiva, del patrimonio di detto debitore, con la conseguenza che egli era privo anche della legittimazione a porre in essere atti che, in qualche modo, potessero incidere sul patrimonio dello stesso debitore assoggettato alla suddetta procedura. Ne consegue che in relazione ad una controversia per il pagamento di crediti riguardanti l'esecuzione di contratti di trasporto internazionali, correttamente il giudice di merito ritiene applicabile la prescrizione annuale di cui all'art. 2951 c.c., non potendosi invocare quella quinquennale di cui all'art. 2 del D.L. n. 82 del 1993, conv. nella legge n. 162 del 1993, non risultando provata l'applicazione delle cosiddette tariffe a forcella, escludendo la validità di ogni atto interruttivo della prescrizione riconducibile a messe in mora inviate al commissario giudiziale e l'efficacia, quali atti ricognitivi del debito o implicanti rinunzia a far valere la prescrizione, delle dichiarazioni di questo genere provenienti dallo stesso commissario, siccome sprovvisto della necessaria legittimazione.
Cass. civ. n. 17444/2006
Al contratto con cui un vettore aereo si obbliga a trasportare da un luogo ad un altro una persona ed i suoi bagagli si applica il termine speciale di prescrizione breve di sei mesi, a decorrere dalla data dell'arrivo, previsto dall'art. 418, primo comma, cod. nav., ed esteso al trasporto aereo dall'art. 949 dello stesso codice, relativo al contratto di trasporto di persone (registrate) accompagnate da bagagli non registrati, e non il termine di prescrizione annuale previsto in generale dall'art. 2951 c.c. in materia di spedizione e trasporto.
Cass. civ. n. 1272/2003
In tema di trasporto internazionale di merci su strada, la prescrizione annuale del credito dello spedizioniere nei confronti del vettore, conseguente all'inserimento nel contratto di trasporto della clausola di assegno e alla mancata riscossione, da parte del vettore, del prezzo della merce consegnata, il cui corso inizia a decorrere dopo il terzo mese dalla conclusione del contratto, non è interrotta o sospesa se vi sia stata già una precedente richiesta avente ad oggetto il credito (anche se eventualmente non formulata per iscritto) e la stessa sia stata già respinta per iscritto dal debitore, non potendosi riconoscere efficacia interruttiva o sospensiva alla reiterazione di una richiesta già respinta per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto opponibile in compensazione un credito dello spedizioniere nei confronti del vettore senza prendere in considerazione un documento proveniente da quest'ultimo con il quale veniva respinta la richiesta formulata dallo spedizioniere, e ritenuto altresì utile, ai fini della sospensione della prescrizione, una successiva lettera con la quale veniva reiterata la richiesta già respinta).
Cass. civ. n. 15936/2002
Quando venga proposta domanda atta a far valere la responsabilità contrattuale del vettore per mancata riconsegna della merce affidatagli, sia pure a causa di un furto, si applica la prescrizione annuale di cui all'art. 2951 c.c., che decorre non dal giorno del furto, ma dal giorno in cui la riconsegna sarebbe dovuta avvenire.
Cass. civ. n. 15329/2000
In mancanza di disposizioni speciali l'art. 1680 c.c. rende applicabile ad ogni tipo di contratto di trasporto anche l'art. 2951 c.c. concernente la prescrizione dei diritti derivanti dal medesimo contratto.
Cass. civ. n. 10129/2000
Al contratto di spedizione si applica non solo la prescrizione di un anno prevista dal primo comma dell'art. 2951 c.c.. ma anche quella di diciotto mesi stabilita dal secondo comma dell'articolo citato per i trasporti che hanno inizio o termine fuori Europa.
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Il secondo comma dell'art. 2951 c.c., che prevede quale decorrenza della prescrizione il giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa, si riferisce non solo al contratto di trasporto, ma anche a quello di spedizione.
Cass. civ. n. 9128/1997
Il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far capo alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione; né sul termine di prescrizione applicabile spiega influenza la normativa tariffaria di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, istitutiva (fra l'altro) di un sistema di tariffe «a forcella» con i trasporti di merce su strada, quando (come nella specie) si tratti di contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 2 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modifiche nella legge 27 maggio 1993, n. 162 che, per i contratti soggetti al detto sistema tariffario, prevede l'applicabilità della prescrizione quinquennale, dovendo altresì escludersi che tale ultima previsione possa somministrare elementi per una valutazione negativa, della legittimità costituzionale del citato articolo 2951 c.c. (la cui applicabilità ai trasporti effettuati in regime di parasubordinazione è stata peraltro già positivamente scrutinata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 365 del 1995) trattandosi del naturale evolvere del quadro legislativo.
Cass. civ. n. 42/1997
In caso di richiesta da parte del vettore, a seguito dell'esecuzione di una prestazione contrattuale di trasporto di merci, del maggior compenso dovuto in forza delle tariffe obbligatorie, cosiddette a forcella, fissate ai sensi della legge 6 giugno 1974 n. 298, trova applicazione (per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, primo comma, del D.L. 29 marzo 1993 n. 82, convertito dalla legge 27 maggio 1993 n. 162, che ha previsto l'applicabilità della prescrizione quinquennale ai diritti derivanti da contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi soggetti al citato sistema tariffario) la prescrizione breve annuale di cui all'art. 2951 c.c. (ritenuto da Corte cost. n. 365 del 1995 non costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., nella parte in cui non ne viene esclusa l'applicazione in ipotesi di trasporto eseguito in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato), poiché, a norma degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c., il corrispettivo conforme a legge è automaticamente inserito nel contratto in sostituzione della clausola nulla apposta dalle parti e quindi anche il diritto al maggiore compenso effettivamente dovuto deriva dal contratto di trasporto e non costituisce, invece, un'autonoma obbligazione avente fonte nella legge o nel provvedimento tariffario sulla sua base emanato.
Cass. civ. n. 2137/1989
Qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla cosiddetta clausola di assegno, per la quale incaricato di riscuotere il prezzo della merce è il vettore, detta clausola non ha rilevanza autonoma ma inerisce al contratto medesimo, con la conseguenza che ove il mittente abbia prescritto l'accettazione di un determinato tipo di assegno, il vettore che non abbia ottemperato a siffatta istruzione — costituente un'obbligazione accessoria — è responsabile, nei confronti del mittente, della mancata riscossione dell'assegno, a norma dell'art. 1692 cod. civ ed i diritti riferibili all'operazione sono anch'essi soggetti, come quelli nascenti dal contratto principale di trasporto, alla prescrizione breve annuale di cui all'art. 2951 cod. civ.
Cass. civ. n. 1466/1978
Il diritto al risarcimento del danno vantato dal mittente nei confronti del vettore per la perdita di cose trasportate soggiace alla prescrizione breve prevista dall'art. 2951 c.c., non solo per quanto attiene alla durata di questa, stabilita in un anno dal primo comma dell'articolo citato, ma anche per quanto riguarda la decorrenza del termine prescrizionale, il cui inizio coincide con il giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna, e non con il giorno dell'avvenuta conoscenza da parte del mittente della perdita della merce affidata al vettore: fino a tale momento esiste, infatti, un impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto al risarcimento del danno (art. 2935 c.c.), mentre ogni impedimento successivo, che non si traduca nella legale impossibilità di far valere tale diritto, non può essere che un impedimento di fatto, del tutto irrilevante al fine di impedire il decorso della prescrizione.