Casi in cui la prescrizione è esclusa
Allo stesso modo che chi guarisce da una malattia rimane soggetto alla vecchiaia, il diritto scampato alla decadenza rimane soggetto alla prescrizione. La regola ha tuttavia una portata meno generale di quel che a prima vista non sembri, e deve intendersi nel senso che il diritto soggiace alle norme sulla prescrizione, in quanto siano applicabili.
Vi sono, invero, dei casi in cui il diritto oggetto di decadenza è imprescrittibile : così ad esempio, il diritto di proprietà, che può essere colpito da decadenza nei casi degli articoli 924, 925, 928, ecc.
È inoltre da considerare (n. 4 del preambolo) che le potestà di acquisto (di diritti o di libertà) si estinguono con l'atto stesso del loro esercizio. Perciò quando l'atto da compiere consiste nel loro esercizio, non in un atto conservativo, l'impedimento della decadenza è simultaneo con la loro estinzione, senza che possa parlarsi di prescrizione.
Concorso di decadenza e prescrizione
Si è posto il quesito se la decadenza e la prescrizione corrano insieme. Per parte della dottrina (Von Tuhr) vale la risposta affermativa. Per quanto L'ipotesi sembri inverosimile, è possibile che la prescrizione si compia prima della decadenza : ciò può avvenire nei casi in cui il termine di decadenza decorra dalla notizia o dalla scoperta di un fatto (mentre la prescrizione attacca il diritto fino dalla nascita).
Tuttavia è da notare che l'atto impeditivo della decadenza in quanto consista nell'esercizio del diritto (più precisamente, della potestà di tutela) ha al tempo stesso efficacia. interruttiva della prescrizione (articolo 2943, io comma). Il problema è meno agevole per gli altri atti conservativi, il cui contenuto non coincide con un atto di costituzione in mora. Considerando però che la legge usa la locuzione « esercizio del diritto » in senso assai lato e comprensivo anche di questi atti (es., articoli 518, 1503), e considerando che la prescrizione suppone il non esercizio (cfr. art. 2934), si può forse attribuire anche a questi atti interruttiva.
In taluni casi la legge esclude espressamente l'efficacia interruttiva dell'atto impeditivo (art. 2667, ult. comma); in altri casi dispone espressamente che la prescrizione non concorra ma s'inizi con l'impedimento della decadenza (art. 1669, ult. comma).
Se il diritto soggetto a decadenza appartiene a quella categoria di diritti per cui è previsto un termine di prescrizione più breve di quello ordinario, si applicherà in caso di accoglimento della domanda la norma dell'art, 2953.