Documenti per l'iscrizione ipotecaria e loro autenticità
Perché si possa domandare al conservatore dei registri immobiliari l'iscrizione di un'ipoteca occorre presentare il documento da cui questa risulti. Impropriamente l'articolo 2835 continua a parlare di titolo, come l’art. 1989 del codice preesistente. Tale espressione va intesa in senso di documento che comprova l'esistenza del diritto e che trova il suo titolo (in senso proprio) nella legge o nel negozio.
Nell'ipoteca legale spettante alla moglie il documento che bisogna presentare è il contratto di matrimonio.
In ogni caso, poi, il documento deve avere il carattere di autenticità, dev'essere, cioè o atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, o sentenza o altro provvedimento giudiziale ad esso parificato. Se si tratta di atti formati all'estero, oltre l'autorizzazione di esso, fatta secondo le leggi del luogo in cui fu redatto, occorre anche che siano debitamente legalizzati. Se si tratta di sentenze straniere, occorre che abbiano avuto l'exequatur dell'autorità giudiziaria italiana, a meno che le convenzioni internazionali dispongano diversamente (art. 2820).
Al conservatore bisogna esibire l'originale, se si tratta di scrittura privata, tranne che questa sia depositata in un archivio o negli atti di un notaio, nei quali casi basta esibire una copia autenticata con la certificazione che la scritturazione sia stata autenticata o accertata giudizialmente.
Se si tratta di atto pubblico o di sentenza o di provvedimento giudiziale ad essa parificato basta esibire la copia autenticata.
Eseguita che sia l'iscrizione, i documenti vengono restituiti alla parte, salvo che non si tratti di scrittura privata originale, che rimane depositata nell'ufficio dei registri immobiliari.
Registrazione dei documenti
Per agevolare l'iscrizione, evitando il ritardo che potrebbe derivare dall'obbligo di eseguire prima la registrazione, l'art. 2836 dispone che, trattandosi di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza o di altro provvedimento giudiziale, ancorché emesso all'estero ma dichiarato esecutivo, si può chiedere l'iscrizione dell'ipoteca anche prima che sia pagata la tassa di registro. In tal caso non occorre presentare la copia del documento ; basta che le note per la iscrizione siano certificate dal pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o dal cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza o l'ha dichiarata esecutiva. Occorre, però, che richiedente presenti al conservatore anche una copia della sentenza, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e tramessa immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere la tassa di registro.
Non si è creduto, nemmeno nel nuovo codice, di applicare lo stesso sistema per le scritture private, le quali debbono sempre prima essere registrate. È un eccessivo fiscalismo, dal quale deriva l’inconveniente che passi del tempo per eseguirne la registrazione, prima che si trovi pronta per iscrivere ipoteca. Per l’art. 72 della legge sull’ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, il notaio non può restituire la scrittura privata da lui autenticata se non si è prima eseguita la registrazione, ma avrebbe potuto stabilirsi che i fini dell’iscrizione (come della trascrizione) il notaio potesse certificare le note per le scritture da lui autenticate.
Validità dell'iscrizione avvenuta senza presentazione dei documenti
Già sotto l’impero del codice preesistente sorgeva questione se, procedendosi dal conservatore all’iscrizione senza che gli sia presentato il documento, questa possa dirsi nulla.
Alcuni scrittori ritennero l'affermativa, ma è stato posteriormente osservato che questa opinione incontrava ostacolo nell'art. 1991 del codice del 1865 (art. 2 836 cod. vig.) che richiedeva come necessaria l'esibizione del documento solo nel caso ivi contemplato, e nel rilievo che i terzi devono essere sicuri circa l'esistenza del documento e la sua corrispondenza con le note, pel solo fatto che il conservatore abbia provveduto alla iscrizione, mentre tale sicurezza mancherebbe se si potesse dubitare che il conservatore non abbia tenuto presenti i documenti, malgrado che l'art. 1071 del codice del 1865 (art. 2678 cod. vig.) gli ingiunga di prendere nota nel registro generale d'ordine della presentazione dei titoli.
Naturalmente la questione non sorge per le scritture private, che non si trovassero depositate in un pubblico archivio o negli atti di un notaio, perché, in tal caso, non solo deve esibirsi l'originale (art. 2835, secondo comma), ma esso deve depositarsi nell'ufficio dei registri immobiliari (art. 2835, terzo comma) ; sicché i terzi sono messi in grado di consultarle e di controllare la loro corrispondenza con l'originale. E non si dubita che tale deposito sia chiesto a pena di nullità, come a pena di nullità è anche richiesta l'autenticazione o l'accertamento giudiziale della scrittura privata, trattandosi di garanzia posta nell'interesse dei terzi.