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Articolo 2696 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Rinvio

Dispositivo dell'art. 2696 Codice Civile

Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano(1).

Note

(1) Si veda a tal riguardo l'art. 103, comma 2, della L. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d'autore), o ancora gli artt. 138-139, 195-196, del D. lsg. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale).

Ratio Legis

La disposizione di rinvio si riferisce a quei determinati meccanismi con funzione di pubblicità che rendono conoscibili ai terzi certe vicende giuridiche relative ad alcuni beni mobili differenti da quelli fino ad ora citati quali, ad esempio, i brevetti per invenzione (d. lgs. 30/2005), o il diritto d'autore (L. 633/1941).

Spiegazione dell'art. 2696 Codice Civile

Pubblicità relativa ad altri beni mobili

Già abbiamo accennato, agli « altri beni mobili » per i quali l'art. 2696 si richiama alle disposizioni delle leggi
che li riguardano.

In seno alla Commissione della Camera, il relatore Rotigliano aveva atto presente che il progetto intendeva disciplinare la pubblicità mobiliare accanto alla pubblicità immobiliare e che la materia aveva parecchi punti di contatto con quella relativa ai privilegi. E aveva ricordato che la stessa Commissione, discutendosi di questo argomento, oltre ad esprimere il parere che il progetto dovesse essere sottoposto a una completa revisione, aveva approvato un ordine del giorno con il quale si facevano voti perché l'iniziativa, che il Ministro aveva annunciato, di disciplinare la pubblicità mobiliare, fosse completata con norme regolanti, nei limiti del possibile, anche la pubblicità dei pri­vilegi.

Il testo definitivo, invece, si limitò a disciplinare specificamente la pubblicità relativa agli autoveicoli, alle navi e alle aeronavi, richiamandosi, inoltre, anche per questi beni mobili, per l'ulteriore regolamentazione, alle leggi speciali e al codice della navigazione, in quanto attinenti alla particolarità e agli effetti della pubblicità.

E trascende i confini del commento in questa sede l'occuparsi di tale ulteriore fonte legislativa

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1103 La disposizione finale dell'art. 2696 del c.c. è una pura norma di rinvio per quei beni o diritti per i quali leggi speciali prevedono forme di pubblicità (es. diritto di autore, diritto di privativa, ecc.).

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