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Articolo 2876 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Limiti della riduzione

Dispositivo dell'art. 2876 Codice Civile

La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela(1).

Note

(1) Attraverso questa disposizione, il legislatore tenta di assicurare un adeguato margine di sicurezza per prevenire eventuali possibili svalutazioni dovute ad oscillazioni del mercato immobiliare, a volte maggiori rispetto a quelle prevedibili, stabilendo così, tramite il richiamo implicito all'art. 2873, comma 3, determinate restrizioni all'interno delle quali le azioni di riduzione possono essere gestite.

Ratio Legis

La norma in esame mira da un lato a porre una congrua tutela in tema di certezza del diritto, dall'altro ad evitare che le pretese creditorie possano subire dei danni dall'azione di riduzione della garanzia ipotecaria.

Spiegazione dell'art. 2876 Codice Civile

Riduzione coattiva per le ipoteche legali

La riduzione coattiva dell’ipoteca ha luogo principalmente per le ipoteche legali indicate ai numeri 3 e 4 dell’art. 2817, perché solo per esse vi può essere eccesso sull'oggetto e sui beni. Infatti, l'ipoteca legale della moglie quando non è stata limitata a beni determinati nel. l'atto di costituzione di dote deve iscriversi su tutti i beni che il marito ha al tempo in cui la dote è costituita o accertata.

L'ipoteca dello Stato sopra i beni dell'imputato e della persona ci­vilmente responsabile è sempre indeterminata sia rispetto ai beni, sia rispetto alla somma, potendosi iscrivere anche prima della condanna. È giusto, quindi, che si riduca se si tratta di un vasto patrimonio immo­biliare molto superiore all'ammontare del debito dell'imputato e della persona civilmente responsabile.

Non sono soggette a riduzione nè l'ipoteca legale spettante all'alienante nè quella spettante al condividente. E la ragione di questa appa­rente eccezione si spiega facilmente. Qui non concorre il requisito della mancanza del titolo costitutivo di determinazione dei beni gravati della somma garantita. L'una e l'altra ipoteca riflettono beni certi e somme determinate.


Riduzione coattiva per l’ipoteca giudiziale

La riduzione è, inoltre, possibile per le ipoteche giudiziali. Anzi per queste era più che mai necessario tale rimedio, perché nella sentenza è sempre indeterminato l’oggetto dell’ipoteca, perciò il creditore .puó prendere iscrizione su tutti beni del debitore, presenti e futuri, nella misura in cui li acquista (art. 2828) e frequentemente è indeterminata anche la somma, specie quando si tratta di sentenza di condanna e risarcimento di danni da liquidarsi in separata sede.


Quando può avere luogo la riduzione e limiti della riduzione

Come risulta dall'art. art. 2874 la riduzione si ottiene o quando vi è eccesso nel valore dei beni compresi nell'iscrizione o eccesso nella somma indicata nell'iscrizione.

La legge, provvidamente, ha voluto essa stessa determinare il quantum dell’eccesso per evitare l’inconveniente che, per una minima differenza, s'intavolassero dispendiosi litigi. Rispetto alla somma fissò l’eccesso ad un quinto di essa sulla somma realmente dovuta (art. 2874): rispetto ai beni sui quali si è presa l'iscrizione determina l'eccesso ad un terzo del valore di essi aumentato degli accessori. Come si .vede, la legge rispetto all'eccesso del valore degl'immobili ha adoprata una maggiore larghezza di quella relativa all'eccesso della somma, e ciò per la maggiore difficoltà di determinare il valore degl'immobili.

Opportunamente l'art. 2875 ha disposto che L'eccesso di valore degli immobili deve riscontrarsi tanto nel momento in cui è avvenuta l'iscrizione quanto nel momento in cui si chiede la riduzione. Secondo il codice preesistente, invece, doveva aversi riguardo solo alla data dell'iscrizione perché l'art. 2026 parlava di valore eccedente la cautela da somministrarsi.

Di notevole importanza è la disposizione nuova contenuta nell'ar­ticolo 2876, con la quale si è stabilito che quando vi sia eccesso del quinto per la somma e del terzo pel valore dei beni la riduzione si effettua solo sull'eccedenza, rispettandosi il margine del quinto e del terzo che la legge ritiene lecito e risponde alle esigenze pratiche.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2876 Codice Civile

Cass. civ. n. 6533/2016

Il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c., incorre, qualora sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta l'ipoteca giudiziale medesima, nella responsabilità prevista dall'art. 96, comma 2, c.p.c., configurandosi un abuso della garanzia patrimoniale in danno del debitore.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2876 Codice Civile

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Anonimo chiede
sabato 06/08/2022 - Lazio
“Egregi Avvocati,
Premetto che sono stato affittuario di un immobile dal 2019 al settembre 2020. Per alcuni canoni non regolati per contenziosi col proprietario che mi doveva dei rimborsi, sono risultato soccombente in causa e chiedo soltanto di calcolare se sia sproporzionata un'ipoteca che ho ricevuto sull'immobile cointestato pari ad euro 20000 a fronte di un capitale da sentenza di condanna per canoni di locazione inevasi di euro 4900. Il valore dell'immobile è di euro 47000 alla data del 21/02/2022 che fu fatta iscrizione. Valore al tempo dell'acquisto dello stesso 105000. Grazie”
Consulenza legale i 17/08/2022
I riferimenti normativi su cui fondare le pretese avanzate da chi pone il quesito si rinvengono agli artt. 2875 e 2876 c.c.
La prima di tali norme consente di stabilire esattamente quando può ritenersi configurato un “eccesso” nell’iscrizione di ipoteca, disponendo che ricorre una tale ipotesi allorché, sia alla data di iscrizione dell’ipoteca che posteriormente, il valore dei beni assoggettati a garanzia superi di un terzo l’importo dei crediti iscritti, aumentato degli accessori di cui all’art. 2855 del c.c..
L’art. 2876 del c.c., invece, determina i criteri in base ai quali poter procedere a riduzione dell’ipoteca, disponendo che nell'effettuare la riduzione deve essere rispettato un margine di eccedenza di un quinto in relazione alla somma del credito e di un terzo per l'ipotesi di restrizione della cautela o dell'ipoteca sul bene.

Scopo di quest’ultima norma è chiaramente quello di evitare che la riduzione possa essere fonte di danni per il creditore, intendendosi così assicurare un margine di sicurezza tale, ad esempio, da riuscire a far fronte ad una eventuale svalutazione sul mercato immobiliare, oppure evitare il pregiudizio che potrebbe prodursi nell'ipotesi in cui la determinazione definitiva del credito dovesse risultare maggiore di quanto previsto.

Su tale specifica problematica è stata chiamata ad intervenire in diverse occasioni anche la giurisprudenza di legittimità, la quale è giunta alla conclusione secondo cui, qualora il creditore ometta di utilizzare la normale prudenza nell’aggredire i beni del debitore, possono farsi scattare automaticamente a suo carico le sanzioni processuali endogene per violazione del secondo comma dell’art. 96 del c.p.c..
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sez. III, con ordinanza n. 39441/2021, ribaltando il precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l’importo del credito vantato, non può essere chiamato a rispondere per ciò solo a titolo di responsabilità aggravata ai sensi della norma sopra citata, restando peraltro possibile configurare a carico del medesimo la responsabilità processuale di cui al comma 1 dell’art. 96 c.p.c., qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell’ipoteca con dolo o colpa grave.

Il previgente orientamento giurisprudenziale trovava fondamento nel combinato disposto di cui agli artt. 2740 e 2828 c.c., norme in forza delle quali si sosteneva non potersi ravvisare illiceità nel comportamento del creditore che avesse iscritto ipoteca su beni di valore eccedente l’importo del credito, considerato che da un lato l’art. 2740 c.c. stabilisce il principio secondo cui il debitore risponde dell’adempimento dell’obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri e, dall’altro, che l’art. 2828 c.c. abilita il creditore ad iscrivere ipoteca su ogni immobile del debitore.

Di contro, secondo la tesi più recente e ad oggi preferibile, si osserva che è proprio la strumentalità della garanzia reale rispetto a determinati crediti a lasciare ipotizzare che, ferma la libertà di scelta tra quali immobili, il valore degli stessi non possa non rapportarsi alla cautela riconosciuta, con la conseguenza che le ipoteche giudiziali devono ridursi se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore che eccede la cautela, superiore a un terzo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori.
Pertanto, dovrà ritenersi configurabile in capo al creditore la responsabilità di cui al secondo comma dell’art. 96 co. 2 c.p.c. allorché lo stesso non abbia usato la normale diligenza per iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, così ponendo in essere, mediante l’eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore.

In particolare, è stato rilevato che l’art. 2828 c.c. si limita in effetti a riconoscere la facoltà per il creditore di iscrivere ipoteca su qualunque immobile, presente e sopravvenuto, del debitore e, dunque, di scegliere su quanti e quali immobili iscrivere ipoteca, senza indicare alcunché in ordine all’ambito dell’iscrizione.
Tuttavia, ciò che la S.C. fa osservare è che detta libertà di scelta del creditore in ordine agli immobili su cui iscrivere ipoteca non può e non deve prescindere dalla necessaria correlazione tra credito, importo iscritto e valore dei beni.

Da quanto fin qui detto, dunque, se ne deve dedurre che nel caso di specie, esseno stata iscritta ipoteca su beni il cui valore eccede per più di un terzo l’importo del credito da garantire, si ha tutto il diritto, almeno in linea teorica, di agire in giudizio per chiederne la riduzione secondo quanto prescritto dai summenzionati artt. 2875 e 2786 c.c.
Tuttavia, si usa l’espressione “almeno in linea teorica” poichè, prima di chiedere la riduzione, occorre tenere conto di quanto al riguardo dettato dall’art. 2872 c.c. in ordine alle modalità della riduzione.
In particolare, il secondo comma di quest’ultima norma dispone che, nell’ipotesi di ipoteca avente ad oggetto un solo immobile, la riduzione può aver luogo se questo ha parti distinte o che si possano comodamente distinguere.

Ciò significa che se, nel caso di specie, il debitore non ha altri immobili su cui iscrivere ipoteca ovvero se l’immobile ipotecato non è comunque frazionabile in parti distinte (tali da poter restringere l’ipoteca ad una sola parte dello stesso), purtroppo difettano le condizioni per esercitare il diritto di cui agli artt. 2875 e 2876 c.c.
In tal caso, qualora si dovesse giungere all’avvio della procedura esecutiva su quell’immobile (con notifica dell’atto di pignoramento), l’unica soluzione rimarrebbe quella offerta dall’art. 495 del c.p.c., ovvero di chiedere al giudice dell’esecuzione la conversione del pignoramento in una somma di denaro secondo le precise condizioni dettate dalla stessa norma.

Infine, si ritiene il caso di precisare che, al fine di poter determinare correttamente il valore dell’immobile e così poter stabilire se vi è stato o meno un eccesso nell’iscrizione dell’ipoteca, occorre tener conto di quanto disposto dall’art. 568 del c.p.c., nome che disciplina appunto la determinazione del valore dell’immobile nel corso di una procedura esecutiva immobiliare.