Portata ed effetti della speciale misura conservativa di questo articolo
Si è visto come il legislatore, per molti privilegi, ne subordini l'esercizio, anzi addirittura la sussistenza, alla permanenza della cosa in una particolare situazione tali il privilegio di somministrazioni di cose occorrenti alla produzione agricola (art. 2757), quello dell' albergatore (art. 2760), del concedente del fondo in enfiteusi (art. 2763), del locatore (art. 2764), del colono o mezzadro (art. 2765), ecc. Da ciò l'interesse del creditore ad impedire lo spostamento della cosa da quella particolare situazione.
Il codice del 1865 non conteneva alcuna disposizione in proposito ; e. tale silenzio aveva dato luogo ad incertezze sulle misure alle quali il creditore potesse ricorrere per la conservazione del suo privilegio ; ma la giurisprudenza della Cassazione aveva già ammesso, per qualche privilegio (quello del locatore) che il creditore potesse impedire con un tempestivo sequestro conservativo l'uscita della cosa da quella particolare situazione alla quale il suo privilegio era collegato.
Il nuovo codice ha voluto eliminare ogni dubbio in proposito e rendere generale detta misura per tutti i privilegi suindicati : donde la disposizione di questo articolo, la quale prescinde anche dal concorso dell'estremo che il codice di procedura civile (art. 671) richiede per la concessione del comune sequestro conservativo, vale a dire il pericolo di perdere le garanzie del proprio credito, quella garanzia generica, cioè, che i beni del debitore offrono a qualsiasi creditore, secondo il principio tradizionale riaffermato nell'art. 2740.
La cosa, per esigenze della sua custodia, dovesse essere poi trasportata altrove (cfr. art. 521, pen. comma, c.p.c.), o dovesse esser vi diretta (art. 685, 20 comma, c.p.c.), nel qual ultimo caso il prezzo ricavato terrebbe le veci della cosa stessa agli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione.
Il sequestro operato in conformità della disposizione in esame ha per effetto di fissare irrevocabilmente, sia nei confronti degli altri creditori che dei terzi che vantassero dei diritti sulla cosa, la condizione voluta dalla legge per rendere operativo il privilegio, quando anche la cosa, per esigenze della sua custodia, dovesse essere poi trasportata altrove (cfr. art. 521, pen. comma, c.p.c.) o dovesse essere venduta (art. 685, 2 comma, c.p.c.), nel quale ultimo caso il prezzo ricavato terrebbe le veci della cosa stessa agli effetti dell’esercizio del diritto di prelazione.