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Articolo 2741 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Concorso dei creditori e cause di prelazione

Dispositivo dell'art. 2741 Codice Civile

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione(1).

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

Note

(1) Nel diritto civile e in quello fallimentare, l'espressione latina par condicio creditorum esprime un principio giuridico fondamentale in virtù del quale i creditori hanno uguale diritto di ottenere soddisfazione delle proprie pretese sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione: essa vale, infatti, soltanto per i creditori non assistiti da particolari garanzie, cosiddetti chirografari, mentre risultano sottratti dal principio i creditori privilegiati.
La riforma del diritto fallimentare ha fortemente innovato il principio della par condicio creditorum, prevalentemente tramite la possibilità di suddividere i creditori in classi omogenee, all'interno delle quali applicare tale concetto. Tuttavia, i creditori di una stessa classe possono comunque approvare anche un trattamento differente.
Nella procedura esecutiva singolare il principio della par condicio è considerato una eventualità, in quanto è applicabile soltanto nel momento in cui si instauri un concorso tra creditori, mentre all'interno della procedura esecutiva fallimentare è sempre necessario e dovrà pertanto essere applicato da un curatore, nominato ad hoc per la gestione di tutte le questioni relative alla soddisfazione dei creditori e al patrimonio fallimentare.

Ratio Legis

La disposizione enuncia il principio della par condicio creditorum, la cui attuazione è sempre piena se il debitore è un imprenditore commerciale, in quanto la procedura fallimentare (v. 2221) coinvolge necessariamente tutti i creditori, invece, se il debitore non può essere sottoposto a tali procedure concorsuali, è condizionata all'intervento facoltativo di tutti i creditori nel processo esecutivo iniziato da uno di loro.

Brocardi

Par condicio
Par condicio creditorum
Privilegia non ex tempore aestimantur, sed ex causa

Spiegazione dell'art. 2741 Codice Civile

Il principio dell’uguaglianza dei creditori per la soddisfazione delle loro ragioni. Il sistema del concorso. Suoi limiti in materia civile. Carattere individualistico del sistema esecutivo

Il principio dell'uguaglianza dei creditori per la soddisfazione dei propri diritti sui beni del debitore prima di essere una norma giuridica è un sano e profondo sentimento umano Posto che il p del debitore è la naturale garanzia per l'adempimento di tutte le obbli­gazioni, è naturale che tutti i creditori abbiano un'uguale ragione di ottenerne la soddisfazione agendo sui beni del debitore, se questi non vincolo non può creare preferenza. Nella massima parte le obbligazioni non sono accompagnate da forme di pubblicità e quindi non sono note. Ogni creditore ignora o può ignorare se e quali debiti siano stati contratti prima del suo e fida sulla comune garanzia. Quindi l'ordine cronologico delle obbligazioni non ha importanza. Un'importanza ha, invece, la natura della obbli­gazione, che può essere assistita da privilegio. Ma tranne i casi di pre­lazione, di cui si parlerá di qui a poco, tutti i creditori concorrono sui beni del debitore per la soddisfazione dei loro diritti.

Il concorso è il sistema che meglio garantisce l’eguaglianza dei cre­ditori. I beni del debitore costituiscono una massa globale, che si divide in proporzione dei crediti. Il diritto e la morale ne sono soddisfatti. Il sistema del concorso, tuttavia, non si effettua in materia civile con la necessaria ampiezza e rigore. Il debitore, prima del pignoramento dei suoi beni, può destinarli al soddisfacimento di una 'o più obbliga­zioni, che egli preferisca, ed esaurire così il suo patrimonio, in modo che gli altri creditori restino a mani vuote. Se egli non agisca con malizia, non si può esercitare contro di lui l'azione revocatoria. 14a legge dichiara anzi non soggetto a revoca l'adempimento di un credito scaduto. In materia commerciale, è vero, la revocatoria ha più energia e si esercita con maggior vigore ; ma in materia civile ha efficacia sol­tanto contro la frode. Perciò il creditore può veder svanito il suo diritto all’eguaglianza di trattamento per una legittima preferenza che il debitore abbia avuto verso uno o altri creditori. Scoppiata la crisi patrimoniale e iniziata la fase esecutiva sui beni, il concorso è reso possibile, ma neppure, in tale fase, è obbligatorio. Non vi è norma che obblighi il creditore agente di chiamare gli altri perché si ripartisca tutti proporzionalmente il patrimonio insufficiente. Il creditore agente può esaurire da solo la procedura e assorbire col suo credito l'intero valore dei beni espropriati. Egli ha l'obbligo di avvertire dell'espropriazione unicamente i creditori che sui beni pignorati abbiano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (art. 498 c. proc. civ.)

Gli altri creditori se hanno notizia della procedura in corso possono intervenire, sempre che nei confronti del debitore abbiano un credito certo, liquido ed esigibile. In tal caso (e purché il loro intervento sia processualmente regolare) possono partecipare all'espropriazione e concorrere alla ripartizione del ricavato (articoli 525-526 ; 563 e 564 c. proc. civ.). È soltanto nell'ordinamento fallimentare che il concorso è necessario ed obbligatorio ; ma il concorso a tipo fallimentare, anche nella riforma generale dei codici, è stato riservato alla materia commerciale.

Il favore che esso incontra non ha mancato di farlo accogliere in qualche caso, disciplinato dal diritto civile, come nell'accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario (art. 498 segg.) ; ma la espropriazione forzata mantiene ancora il carattere dell'individualità, sebbene moderata da qualche opportuna norma.

Malgrado le accennate deroghe al principio dell'uguaglianza, il principio stesso dev'essere la guida pel regolamentò dei conflitti fra vari creditori per la realizzazione coattiva dei loro crediti, sempre quando per essi non vi sia ragione di prelazione o più di essi siano assistiti dalla stessa ragione di prelazione (art. 2782).


Cause di prelazione. Caratteri essenziali e differenziali dei privilegi, del pegno e dell’ipoteca

Le cause legittime di prelazione sono i privilegi, il pegno e l’ipoteca.

I privilegi sono mobiliari o immobiliari e costituiscono un diritto di prelazione, giustificato dalla natura del credito, e vincono nel concorso anche i crediti garantiti da pegno e ipoteca. Questi ultimi, invece, sono diritti reali di garanzia, il primo per le cose mobili, l’altro per gli immobili ed eccezionalmente per le cose mobili (titoli di stato, automobili e aeromobili). Il primo si costituisce con la consegna della automobili nelle mani del creditore e di un terzo, in modo che lo spossessamento del bene rende efficace la garanzia ; l'altra mediante l'iscrizione nei pubblici registri, forma di pubblicità che attesta l'esistenza del vincolo. Tutti e tre alterano il principio di eguaglianza. dei creditori, stabilendo un diritto di preferenza a favore dei titolari del credito così garantito e a danno di coloro che non vantano un credito tutelato da speciali ragioni di prelazione. Se pei privilegi la preferenza è giustificata dalla natura del credito, che per ragioni morali, sociali o politiche merita maggiore considerazione (sebbene la costituzione del privilegio può dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti (art. 2745) ; per il pegno e l'ipoteca (salvo quella legale) è l'accorgimento del creditore che fa sorgere il diritto di prelazione, poiché nel nostro ordinamento giuridico vige ancora il principio vigulantibus jura succurrunt.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2741 Codice Civile

Cass. civ. n. 15889/2022

Il diritto di credito vantato da uno dei coniugi a titolo di comunione "de residuo" sui beni destinati all'esercizio dell'impresa dell'altro coniuge, non ha carattere privilegiato, non essendo tale credito annoverato tra le ipotesi tassative indicate dall'art. 2741 c.c., senza che possa ritenersi applicabile la causa di prelazione di cui all'art. 189, comma 2 c.c., riferendosi tale norma alla garanzia offerta dai beni per i quali sia sorta una comunione reale, quindi non suscettibile di applicazione alla diversa ipotesi della comunione "de residuo" che attribuisce invece al coniuge solo un diritto di credito.

Cass. civ. n. 16568/2021

In tema di fallimento, l'art. 74 l.fall., che contempla la possibilità di pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura concorsuale, in deroga al principio generale di cui all'art. 2741 c.c., è norma eccezionale inapplicabile al contratto di locazione, il quale invero non rientra tra i rapporti negoziali che ex art. 72 l.fall. si considerano sospesi all'atto della dichiarazione di fallimento, ma tra quelli che proseguono ex art. 80 l.fall. in costanza di procedura concorsuale, salvo recesso del curatore.

Cass. civ. n. 15724/2019

Nelle procedure concorsuali, compresa quella di concordato, la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla "par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue, la prededuzione - che, per la differenza del piano su cui opera rispetto al privilegio, può aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, quando vi sia insufficienza di attivo e sia necessario procedere ad una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili - attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2741 Codice Civile

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Paolo S. chiede
venerdì 22/11/2019 - Liguria
“La mia società era una srl a socio unico, ora in liquidazione ed io sono il liquidatore. Ho un mutuo con una banca, per altro da me garantito come fideiussore, e vari crediti commerciali scaduti con fornitori. Non ho abbastanza per pagare tutti, ma preferirei senz'altro pagare la banca altrimenti ne dovrei rispondere io come fideiussore. Posso pagare la banca, o devo rispettare il pagamento di tutti pro-quota? Premetto che le rate del mutuo devono ancora, scadere, ma essendo ora il liquidazione la banca le chiede tutte, mentre i crediti commerciali son scaduti da oltre un anno. I dipendenti ed i professionisti sono gia stati interamente saldati, per cui rimane solo il mutuo della banca e i crediti commerciali, null'altro. In altre parole, la banca può essere preferita o è invece un debito chirografario come i normali debiti commerciali nei confronti del fornitori?”
Consulenza legale i 26/11/2019
Dal quesito formulato si deduce che il mutuo contratto con la banca è di natura chirografaria e, pertanto, detto finanziamento non risulterebbe assistito da privilegi.

Fatta questa premessa, è possibile ora rispondere al quesito proposto.

Nell’ambito dei pagamenti dei creditori in pendenza di una procedura di liquidazione volontaria di una società di capitali, si sta sviluppando un orientamento giurisprudenziale, ormai maggioritario, secondo cui anche, in siffatta procedura, si debba rispettare la par condicio creditorum di cui all’2741 del c.c.

L’art. 2741 del c.c. stabilisce che: “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione”.

In particolare, tale orientamento giurisprudenziale trova espressione, da ultimo, nella decisione emessa dal Tribunale di Milano in data 6 agosto 2014, con cui detto Tribunale giunge ad affermare che: " il Tribunale condivide l’orientamento per il quale è configurabile responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali per il mancato rispetto della parità di trattamento nel pagamento dei debiti sociali, orientamento in particolare esaurientemente illustrato nella sentenza 2.4.2013 n. 1125/2013 resa nel procedimento n. 3/2010 del Tribunale di Genova 5, alla cui motivazione può qui farsi rinvio e secondo la cui massima: ‘‘L’obbligo del rispetto della parità di trattamento dei creditori nelle procedure di liquidazione volontaria delle società di capitali, discendente dall’art. 2741 c.c., impone al liquidatore, all’inizio della gestione, di munirsi di appropriati strumenti per disporre in tempo reale del preciso quadro di riferimento patrimoniale dell’azienda amministrata. In relazione all’attività di liquidazione volontaria di società di capitali, il semplice disavanzo tra debiti e crediti non giustifica di per se´ il ricorso a procedure concorsuali o forme ‘‘para concorsuali’’ di distribuzione dell’attivo liquidatorio, nella misura in cui il liquidatore abbia fondata ragione di ritenere possibile il pieno soddisfacimento del ceto creditorio attingendo ai proventi della liquidazione o per effetto di sicure fonti di approvvigionamento finanziario esterno. Ove tali previsioni non siano possibili e dunque si versi in una situazione in cui mancano le risorse finanziarie per tacitare i creditori, quando dunque si versi praticamente nella situazione di insolvenza nota alla legge fallimentare, costituisce precisa fonte di responsabilità per il liquidatore aver proceduto a liquidazione ‘‘a casaccio’’ dei propri creditori, senza tener conto della regola dell’art. 2741 c.c."

A mente di quanto espresso dalla giurisprudenza sopra citata, si deve ritenere applicabile, al caso di specie, il principio del rispetto della par condicio creditorum da parte del liquidatore nelle operazioni di dismissione dell’intero patrimonio sociale.

Non pare potersi sostenere il contrario, attesa l’impossibilità di soddisfare tutti i creditori sociali con le risorse della società o esterne (alla luce di quello che emerge dal contenuto del quesito).

In conclusione, si deve ritenere che i creditori, di equale rango, non possano essere trattati, anche nell’ambito della procedura di liquidazione volontaria, in misura differente, ma dovranno essere soddisfatti in modo eguale sul patrimonio sociale; in difetto, il liquidatore potrà essere chiamato a rispondere verso detti creditori per violazione della par condicio creditorum.