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Articolo 2899 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Divieto di rinunzia a un'ipoteca a danno di altro creditore

Dispositivo dell'art. 2899 Codice Civile

Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall'articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione [2891; 569 c.p.c.], non può rinunziare alla sua ipoteca [2879] sopra uno di quegli immobili né astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione [563 c.p.c.], qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di un altro creditore anteriormente iscritto; se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi [2852 ss.].

La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto(1).

Note

(1) Si viene a prospettare un caso di surrogazione con il dichiarato obiettivo di tutelare creditore e terzo acquirente, i quali possono risultare pregiudicati dalla rinunzia posta in essere dal creditore avente più ipoteche su diversi beni immobili. Tale tutela si concretizza in un risarcimento del danno subìto, per il quale è tuttavia assolutamente necessaria la prova del pregiudizio arrecato. Si consideri, ad esempio, l'ipotesi di un creditore al quale appartengano due ipoteche su due fondi differenti che però ottenga adeguata soddisfazione unicamente in capo al primo: mediante la rinunzia, questi pregiudicherà il creditore iscritto dopo di lui che possegga un'ipoteca sul primo fondo, agevolando invece colui che ha ipoteca sul secondo fondo, trasformandolo primo nella graduatoria di soddisfacimento. Si deve specificare comunque che sul creditore non graverà l'obbligo del risarcimento se la rinunzia è derivata da un giusto motivo ed è stata posta in essere prima del momento di notificazione dell'offerta di purgazione ex art. 2890, che, qualora non venga correttamente eseguita, andrà a costituire proprio uno dei giusti motivi suddetti.

Ratio Legis

La disposizione in commento mira a tutelare il secondo creditore, in caso di incapienza, ed il terzo acquirente, che subisca l'evizione (v. art. 1476) a causa della rinuncia all'ipoteca o del mancato intervento nell'ambito del procedimento espropriativo del creditore che ha ipoteche su vari immobili.

Spiegazione dell'art. 2899 Codice Civile

Responsabilità del creditore che rinuncia a un’ipoteca o si astiene dall’intervento in giudizio di espropriazione per favorire un creditore o un terzo acquirente a danno di altro creditore con ipoteca anteriore o di altro terzo acquirente con titolo anteriormente trascritto

Questo articolo costituisce una norma complementare della surrogazione ipotecaria. Esso ha lo scopo di impedire che possa eludersi la norma di cui all’ art. 2856 del c.c..

Il creditore ipotecario che ha ipoteca sui beni del debitore può rinunciare a una o a tutte le sue ipoteche che, per effetto della rinuncia, si estinguono pur ricevendone i creditori posteriori uno svantaggio indiretto, perdendo il diritto della surroga. Ma la legge ha posto un limite a questo diritto, che può liberamente esercitarsi solo uni diritti dei creditori ipotecari sono allo stato di potenza, non già pure allorché debitore non soddisfi le sue obbligazioni. Se, per effetto di tale impedimento, con la notificazione di cui nell'art. 2 890, per l'apertura del giudizio di purgazione o con la notificazione del provvedimento dispone la vendita in caso di espropriazione forzata, giudizio si è che comune a tutti i creditori e non è lecito, di regola, variare la loro condizione giuridica rispetto alla massa. 14a rinunzia del creditore che ha posto ipoteca su vani immobili può giovare ad alcuni creditori e nuocere ad altri che dovrebbero essere preferiti.

Facciamo un esempio : A ha iscritto ipoteca nel 1930 sugli immobili X ed Y del debitore ; B ha iscritta ipoteca nel 1931 sull'immobile x C ha iscritta ipoteca nel 1923 sull'immobile Y ; D ha acquistato l’immobile Y con contratto trascritto nel 1933 ed istituisce il giudizio di purgazione per liberarlo dall'ipoteca di A e di C e procede alla notificazione di cui all'art. 2890. A rinunzia alla sua ipoteca sull'immobile Y, in modo che C si paga sul prezzo e l'immobile resta libero e franco da ogni vin­colo. Allora A fa valere la sua ipoteca sull'immobile X, sul quale ha preso ipoteca B, il quale non potrà più surrogarsi sull'ipoteca che A aveva sull'immobile Y, cui aveva quegli rinunziato. Il risultato, sarà che il creditore B potrà rimanere in tutto o in parte perdente, mentre, per ef­fetto della rinunzia di A alla ipoteca sul fondo Y, sarà avvantaggiato C, nonostante che la sua iscrizione ipotecaria sia posteriore di data a quella di B.

Lo stesso si dica nell'ipotesi che il creditore C inizia la espropriazione sull'immobile Y, acquistato da B, e procede alla notificazione del prov­vedimento che ordina la vendita. A si astiene dall'interessarsi nel giu­dizio di espropriazione sempre per favorire C a danno di B.

Al fine di evitare questo inconveniente, che può essere anche l’effetto di un accordo doloso, l'articolo in esame vieta, dalla data della no­tificazione anzidetta, sia la rinunzia personale all'ipoteca sia l'asten­sione del creditore, che ha un'ipoteca cumulativa.

Sotto l'impero del codice preesistente si dubitava se lo stesso di­vieto dovesse ritenersi esistente quando la rinunzia o l'astensione da parte del creditore, che ha ipoteca su vani immobili del debitore, favo­risse un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore di un altro terzo acquirente, che avesse un titolo anteriormente trascritto. La ragione del dubbio stava nel fatto che l’art. 2087 di quel codice non comprendeva espressamente nel divieto anche questa ipotesi. L’articolo in esame, con il suo secondo comma, ha tolto ogni dubbio, applicando ad essa la stessa norma posta nel primo comma dell’ipotesi di più creditori ipotecari. E non poteva stabilire diversamente. Se il subingresso ipotecario è stato ammesso, sia fra creditori che fra terzi acquirenti, era logico e necessario mantenere un’uguaglianza di trattamento fra gli uni e gli altri nell’ipotesi che si sia iniziato il giudizio di purgazione o quello di espropriazione.

Anche qui può giovare un esempio.

A ha iscritto ipoteca nel 1930 sugli immobili X ed Y del debitore ; B ha acquistato l'immobile X con contratto trascritto il 1931 ; C ha iscritta ipoteca sull'immobile Y nel 1932 ; D ha acquistato l'immobile y con contratto trascritto nel 1933 ed istituisce giudizio di purgazione per liberare l'immobile Y dalle ipoteche di A e di C e procede alla noti­ficazione di cui all'art. 2890. A rinuncia all'ipoteca sull'immobile Y, in guisa che C si paga sul prezzo e l'immobile resta libero. Allora A si rivolge contro l'acquirente B per far valere la sua ipoteca sull'immobile X da costui acquistato. Se B purga o è evitto dell'immobile non potrà più surrogarsi sull'immobile Y per aver A rinunziato alla sua ipoteca. Il risultato sarà che B, che ha trascritto il suo titolo di acquisto prima della trascrizione del titolo di D, si vedrà costretto a pagare o ad essere evitto a tutto vantaggio di C, che ha iscritta la sua ipoteca dopo la tra­scrizione del titolo di acquisto di A.

Lo stesso si dica in quest'altra ipotesi : A ha iscritta ipoteca nel 1930 sugli immobili X ed Y del debitore ; B ha iscritta ipoteca sull'im­mobile Y nel 1931 ; C ha acquistato l'immobile Y nel 1932 ed istituisce giudizio di purgazione, procedendo alla notifica di cui all'art. 2890. A rinunzia alla sua ipoteca sull'immobile X e si paga sul prezzo dell'immo­bile Y, impedendo, perciò, a B di surrogarsi a lui nell'ipoteca di X. Il risultato sarà che, sebbene B avesse iscritto la sua ipoteca prima che C avesse trascritto il suo acquisto, sarà danneggiato a vantaggio di costui.

La legge non poteva restare indifferente di fronte a questo arbitrario procedimento del creditore primo iscritto e vi ha provveduto, assai completamente, contemplando tutte le ipotesi con l'articolo esame.

Si noti, però, che il divieto della rinuncia o dell’astensione non ha per sanzione la nullità dell’una o dell’altra con la conseguenza che il creditore evitto potesse ugualmente surrogarsi malgrado la rinuncia o l’astensione, come si proponeva dal Mortara, ma solo l’obbligo del risarcimento dei danni, mantenendo il sistema adottato dal codice preesistente, il che è stato un bene perché, come fu giustamente osservato, assai dubbia si presentava l’attendibilitá di proposta.

Invece il nuovo codice si è discostato dal precedente in un altro punto. Quello dava come presupposto dell'applicazione della norma che la rinuncia o l'astensione fossero state determinate dall'intento di favorire un creditore a detrimento di altro creditore anteriormente iscritto sicchè l'attore doveva provare l'esistenza della frode, il che, per la difficoltà della prova, rendeva illusorio il risarcimento dei danni. Invece, il nuovo codice, adottando il criterio suggerito dal Mortara e dal Coviello, ha detto il creditore rinunziante anteriormente responsa­bile dei danni verso il creditore anteriormente iscritto o verso il terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto a meno che vi siano giusti motivi, perciò è il convenuto (creditore rinunziante o astensionista), che deve giustificare la sua rinunzia, per es. dimostrando di non aver ricevuto la notificazione di cui all'art. 2890, o del provvedimento che dispone la vendita.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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