Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese [2855](1).
Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente(2).
Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti [629, 630 c.p.c.].
Note
(1)
Il terzo acquirente può evitare che il rilascio del bene ipotecato abbia definitiva efficacia saldando completamente le pretese creditorie, oltre alle spese e agli interessi (v. art.
2855): così il bene viene liberato dal peso ipotecario. Si deve specificare che nei creditori qui citati non sono compresi quelli personali del terzo acquirente, che potranno perciò tranquillamente continuare il processo contro di lui.
(2)
Questa disposizione dimostra che il terzo acquirente al momento della procedura di rilascio non viene privato della proprietà del bene ipotecato, in quanto l'eventuale residuo del prezzo dell'alienazione è proprio a lui dovuto.