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Articolo 2783 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea

Dispositivo dell'art. 2783 ter Codice Civile

(1)I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.

Note

(1) Tale articolo è stato introdotto dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, poi convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 (Decreto fiscale).

Ratio Legis

La disposizione in commento è stata introdotta per estendere, come più volte richiesto dalle istituzioni comunitarie, la disciplina dei privilegi per i crediti Iva anche ai crediti dello Stato inerenti alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, ossia alle entrate provenienti da prelievi, premi, dazi doganali, ecc.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2783 ter Codice Civile

Cass. civ. n. 36755/2021

L'art. 2783 ter c.c., introdotto dall'art. 9, comma 3, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, laddove accorda ai crediti per dazi doganali il medesimo privilegio che assiste i crediti dello Stato per IVA, non ha natura interpretativa e portata retroattiva, in ragione della natura sostanziale (e non processuale) delle norme in materia di privilegi, siccome attinenti ad una qualitą dei crediti, e trovando applicazione, salva espressa disposizione in senso contrario, il generale principio della irretroattivitą delle leggi. Ne consegue che il privilegio in questione assiste soltanto i crediti sorti a far data dalla entrata in vigore (2 marzo 2012) della legge che lo ha introdotto.

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