Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione [2839], in cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria(1).
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2840(2).
Note
(1)
La disposizione si occupa di sancire le modalità necessarie per porre in essere la rinnovazione ipotecaria. Risulta fondamentale la dichiarazione a riguardo: nell'ipotesi di assenza della stessa, o comunque in mancanza dell'esplicita menzione, da parte del creditore, della definizione di rinnovazione, si delinea la conseguente obbligatoria applicabilità della disciplina dettata in ordine alla prima iscrizione ipotecaria.
(2)
Il riferimento all'art.
2840 riguarda le modalità di certificazione da parte del conservatore dei registri immobiliari, in tema di nota di rinnovazione e di custodia del titolo presentato: il conservatore è quindi tenuto alla rigida osservanza delle disposizioni richiamate.