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Articolo 2698 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Patti relativi all'onere della prova

Dispositivo dell'art. 2698 Codice Civile

Sono nulli i patti con i quali è invertito(1) ovvero è modificato(2) l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto(3).

Note

(1) La deroga al principio generale dell'art. 2697 non vale nel caso di diritti indisponibili. Le parti non possono, ad esempio, derogare alla presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 1218 e rovesciare così la regola secondo la quale, nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, è il debitore che a dover esibire la prova liberatoria della propria responsabilità, mentre invece per il creditore è sufficiente dar prova dell'insoddisfazione delle pretese.
(2) Sempre relativamente ai diritti ex lege indisponibili, non è possibile nemmeno modificare l'onere probatorio stabilendo l'ammissione di un solo mezzo di prova e l'esclusione degli altri consentiti dalla legge nel caso di specie.
(3) Oltre all'ipotesi relativa ai diritti indisponibili, il patto di inversione o modificazione convenzionale dell'onere probatorio risulta nullo anche nel caso in cui si produrrebbe un'eccessiva difficoltà per una delle parti (può essere un esempio il costo di determinati accertamenti).

Ratio Legis

La disposizione in commento pone il principio della cosiddetta inversione convenzionale dell'onere della prova, attraverso il quale le parti possono derogare alla regola generale dettata dal precedente art. 2698.

Spiegazione dell'art. 2698 Codice Civile

Inversione dell’onere della prova

L’articolo in esame pone e risolve l’antica questione circa la validità e gli effetti di una inversione convenzionale dell’onere della prova.

Il problema della sua validità incide in quello più vasto della validità dei contratti processuali, ammessa in generale dalla dottrina, ma contradetta da Satta Tuttavia non mancava chi, pur ammettendo la categoria generale dei contratti processuali, negava che fossero validi quelli relativi all’ inversione dell'onus probandi. La nuova legislazione ha codificato la prima tesi ammettendo la inversione e la modificazione pattizia dell'onere della prova, quando non si tratti di diritto indisponibile o non risulti eccessivamente dif­ficile per la parte l'esercizio del diritto.


Inversione e modificazione

La legge parla di inversione e di modificazione dell'onere della prova. Ritengo che la seconda espressione — il senso della prima è ab­bastanza chiaro — rifletta i mezzi mediante i quali la parte adempie l'onere della prova ; essa comprenderebbe così le ipotesi, già discusse dalla dottrina e dalla giurisprudenza, di esclusione convenzionale di alcuni di tali mezzi (generalmente, prova testimoniale).


Diritto indisponibile

Che cosa si intende per diritto di cui le parti non possono disporre?

L’espressione ricorre in varie disposizioni di legge (ad es. art. 1966 del c.c. circa la transazione, art. 806 del c.p.c. circa il compromesso). Nel citato art. 1966 si specifica che la indisponibilità, può'd-e: rivare dalla natura del diritto o da disposizioni di legge. Nella prima categoria rientrano i diritti personalissimi o della personalità (arti coli 5, 6, 7, 8, 9, io cod. civ.) riflettenti lo status della persona ; il alla integrità fisica ; il diritto al proprio corpo ; il diritto al nome, alla integrità morale ; il diritto alla libera esplicazione della propria atti­vità, etc. Evidentemente il legislatore ha voluto evitare che il patto circa la prova mascheri una rinunzia a diritti inalienabili. La seconda cate­goria, che in parte si confonde con la prima (v. ad es. art. 6 cod. civ., comma) comprende le ragioni dotali (art. 187); i beni demani4i (art. 823) ; l'oggetto illecito (art. 1346, non però l'azione civile derivante da, reato) ; la materia del - falso (art. 1968) ; le tariffe ferroviarie (art. 3, art. 24 convenzioni ferroviarie 1922 ; art. 18 convenzione internazionale trasporto ferroviario merci ; articolo 18 convenzione internazionale di Ginevra sullo statuto delle ferrovie) ; le imposte ; etc. Il divieto permane, a mio avviso, anche nei. casi in cui la disponibilità del diritto, come accade in materia di dote e di falso civile, è subor­dinata. all'intervento del giudice.


Eccessiva difficoltà

Quando il patto circa l'inversione o la modificazione dell'onere di prova renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto (di azione) giacché un certo grado di difficoltà è insito al concetto stesso di onus, è questione di fatto da risolversi caso per caso.


Contratti di adesione. Formulari

Patti del genere di quelli di cui ci stiamo occupando sono assai spesso inclusi nei c. d. contratti di adesione, per lo più stipulati mediante formolari.2 In proposito va tenuto presente quanto dispongono gli articoli 1341 e 1342 cod. civ. Il primo si riferisce alle condizioni gene­rali di contratto predisposte da uno dei contraenti e le dichiara effi­caci nei confronti dell'altro se al momento della conclusione del con­tratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'or­dinaria diligenza, ma richiede specifica approvazione per iscritto delle condizioni che stabiliscono.... « limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni » nella quale si può talvolta far rientrare la materia delle prove. Il secondo articolo applica tale disposizione anche ai formulari o mo­duli, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rap­porti contrattuali. La differenza fra le due ipotesi con­siste nel fatto che nel secondo caso le condizioni contrattuali sono trasfuse nel modulo e nel primo sono soltanto richiamate. Si ricordi poi sempre l’insegnamento del Chiovenda, già richiamato nell’articolo precedente sulla natura sostanziale e non processuale di alcune di tali clausole, per le conseguenze che ne derivano.


Inversione non pattizia

Resta fuori dall’ipotesi prevista dall’articolo in esame, come dichiara anzi espressamente la Relazione al Re, n. 39, quella che non si abbia un patto processuale (stipulato prima o dopo l’inizio del processo) ma un comportamento processuale in forza del quale chi non sarebbe vincolato dall’onere della prova si offre tuttavia di fornirla.

Quid iuris nel caso in cui fallisca in tale prova? Si intenderà raggiunta la prova ex adverso? Nel diritto comune si distingueva secondo che avesse agito simpliciter ovvero animo relevandi actorem. Nella giurisprudenza della Cassazione era prevalsa l’opinione per cui il mancato raggiungimento della prova operasse a danno di chi aveva compiuto l’inversione (non la semplice esibizione di mezzi di prova). Sembra che tale indirizzo sia da approvarsi anche sulla base dell’articolo in commento: infatti non saprebbe darsi ragione di un diverso trattamento al patto e al comportamento spontaneo.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

60 Come ho detto nelle premesse generali della presente relazione, ho creduto per intanto di mantenere in questo libro il principio dell'art. 1312 cod. civ. (art. 71).
L'ho fatto seguire da un capoverso che commina di nullità i patti diretti ad invertire o a modificare l'onere legale della prova. Ho creduto di escludere la validità di queste convenzioni preventive perché esse concernerebbero l'attività processuale delle parti, che deve invece essere regolata soltanto dalla legge, con esclusione di ogni liberta contrattuale, se vuole ri­spondere in concreto allo spirito del processo civile, desumibile dai suoi nuovi lineamenti.

Massime relative all'art. 2698 Codice Civile

Cass. civ. n. 25857/2011

Nel procedimento a cognizione piena introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., il certificato di saldaconto (a differenza di quanto previsto per la fase monitoria dall'art. 50 del d.l.vo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ha valore indiziario e può assolvere l'onere della prova dell'ammontare del credito in forza della clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità, agli effetti dell'art. 2698 c.c., in quanto non integrante una non consentita inversione dell'onere probatorio su diritti di cui le parti non possano disporre, né un aggravamento eccessivo dell'esercizio del diritto.

Cass. civ. n. 1070/1994

Quando le parti di un contratto, nell'ambito dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) e al fine di prevenire contestazioni, convengono che una determinata circostanza debba essere provata in un modo predeterminato, non è ammesso il ricorso a prove diverse - testimoniali o presuntive - che non siano equipollenti a quella pattuita.

Cass. civ. n. 6208/1991

Quando le parti di un rapporto obbligatorio convengano che un terzo — indicato da entrambe o solo da una di esse — accerti il dovuto (nella specie, a titolo di sconto a carico delle case farmaceutiche sui medicinali destinati agli enti mutualistici, ex art. 4 della L. 4 agosto 1955, n. 692) e che questo divenga definitivo se non contestato dalla parte creditrice, non si determina un'inversione dell'onere della prova, la cui pattuizione è proibita dall'art. 2698 c.c., ma si prevede un meccanismo attraverso il quale la mancata contestazione del creditore rende il credito definitivo anche nei confronti del debitore, con la conseguenza che questo non può più provare che il dovuto sia minore di quello accertato dal terzo.

Cass. civ. n. 3167/1988

L'inversione dell'onere della prova — in mancanza di apposito patto ex art. 2698 c.c. — può risultare anche dal comportamento processuale della parte, ma, affinché ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte, cui non spetta il relativo onere, deduca od anche offra la prova, ed occorre invece l'inequivoca manifestazione di volontà della medesima di rinunciare ai benefici ed ai vantaggi, che le derivano dal principio che regola l'onere della prova, e di subire le conseguenze dell'eventuale fallimento della prova dedotta ed offerta.

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