In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'articolo 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria [116 c.p.c.](1).
In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell'articolo 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticità dell'originale mancante(2).
Note
(1)
Per le ipotesi nelle quali, per qualunque motivo, non sia reperibile l'originale dell'atto pubblico e nel contempo non sia nemmeno possibile ottenere copie conformi, la disciplina stabilisce che la copia spedita
ex art.
2714 possa assumere efficacia probatoria piena. Tuttavia, contrariamente alla copia autentica che può essere contestata soltanto attraverso la proposizione della querela di falso ex art.
2700, se la copia semplice presenta una qualsiasi cancellatura, abrasione o altro difetto, generando sospetti di inautenticità, la sua efficacia probatoria è discrezionalmente valutata dal giudice.
(2)
Come dettato dal comma 1 relativamente agli atti pubblici, la copia della scrittura privata può rivestire efficacia probatoria in luogo dell'originale, ma, se difettosa, fa prova solo se adeguatamente riconosciuta dalla parte contro cui è fornita, con il chiaro risultato che senza tale riconoscimento non può essere considerata dal giudice (v.
2702).