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Articolo 2928 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Assegnazione di crediti

Dispositivo dell'art. 2928 Codice Civile

Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato(1).

Note

(1) La peculiarità di tale ipotesi è data dal fatto che il diritto del creditore non trova soddisfazione sino al momento in cui a questi non perviene l'effettivo pagamento del credito, il quale viene pertanto destinando all'assegnazione "pro solvendo".
Tuttavia, è possibile che lo stesso creditore ponga in essere atti dispositivi sul credito in questione (ad esempio, un atto di cessione ex art. 1260) che portino l'assegnazione a divenire "pro soluto" (v. art. 1266): in tale caso, a prescindere dal reale adempimento, basterà il mero trasferimento del credito.

Ratio Legis

La norma in esame è posta al fine di regolamentare una peculiare ipotesi di assegnazione, ossia quella il cui oggetto sia un credito che il debitore soggetto ad esecuzione deteneva verso un terzo.

Spiegazione dell'art. 2928 Codice Civile

Natura dell'assegnazione di crediti

Anche questo articolo risolve una delle questioni più discusse in tema di esecuzione forzata sotto il vecchio codice. Era infatti assai dubbio se le due forme di assegnazione dei crediti, previste agli articoli 619 cod. proc. civ., fossero entrambe pro solvendo. La norma ora annotata ha risolto un dubbio – che potrebbe ancora sorgere rispetto al disposto dell’art. 553, comma 2, c.p.c., isolatamente considerato – chiarendo che l’atto di soddisfazione esecutiva è condizionato alla effettiva riscossione del credito. Viene cosi esclusa la figura dell’assegnazione pro soluto.

Anche in tale caso, però, il creditore acquista la titolarità del cre­dito in base all'atto di assegnazione ; se poi non può seguire la riscossione il creditore, in base al credito originario, potrà agire esecutivamente nei confronti del debitore, in quanto la assegnazione è venuta veno alla sua funzione satisfattiva.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1193 L'art. 2928 del c.c., ancora dedicato all'assegnazione, riferendosi all'ipotesi in cui oggetto di essa siano diritti di credito, stabilisce, in esclusione della figura dell'assegnazione pro soluto, che il diritto dell'assegnatario verso il debitore espropriato non si estingue che con la riscossione del credito assegnatogli. Infine, la disposizione dell'art. 2929 del c.c., la quale circoscrive l'effetto della nullità degli atti che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione, consegue, tra l'altro, dalle semplificazioni apportate dal nuovo codice di procedura in materia di opposizioni agli atti esecutivi. Tale nullità non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione col creditore procedente; gli altri creditori non sono tenuti a restituire quanto hanno ricevuto in seguito all'esecuzione.

Massime relative all'art. 2928 Codice Civile

Cass. civ. n. 30862/2018

In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del "debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.

Cass. civ. n. 11660/2016

L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi, senza che, a tal fine, rilevi il disposto dell'art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato, che non ha l'effetto di perpetuare la procedura esecutiva ma solo effetti sostanziali a maggior tutela del creditore, sì da consentirgli, in caso di mancata riscossione, di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo.

Cass. civ. n. 7508/2011

In tema di espropriazione presso terzi. l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, opera il trasferimento coattivo ed immediato del credito stesso al creditore pignorante, alla stregua di una "datio in solutum", oltre che la conclusione dell'espropriazione; peraltro l'assegnazione del credito in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del "debitor debitoris" nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.

Cass. civ. n. 26036/2005

L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, che determina il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, e il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi. A tal fine non rileva il disposto dell'art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato, atteso che tale previsione non ha l'effetto di perpetuare la procedura esecutiva, la cui funzione è già stata assolta mediante l'assegnazione, ma ha solo effetti di diritto sostanziale, a maggior tutela del creditore, consentendogli, in caso di mancata riscossione, di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo.

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