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Articolo 2795 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Vendita anticipata

Dispositivo dell'art. 2795 Codice Civile

Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa [502 c.p.c.].

Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita [1470] e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea(1).

Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea [2743].

Il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo [530 c.p.c.](2).

Note

(1) Il creditore pignoratizio ha la facoltà di chiedere al giudice il rilascio di una peculiare autorizzazione allo scopo di alienare il bene in questione qualora si profili il rischio che la garanzia pignoratizia non basti in concreto alla soddisfazione della pretesa creditoria, sempre che il bene suddetto non possa perdere eccessivamente di valore a causa delle oscillazioni di mercato. Il giudice sarà perciò tenuto a disporre quanto doveroso circa il deposito del prezzo ottenuto a garanzia del credito. Comunque, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che tale vendita anticipata debba essere permessa in ogni caso, a prescindere dal prezzo del bene pignoratizio, qualora sia stato posto in essere un accordo a tal fine (pratica assai diffusa in ambito bancario), e venga dato adeguato preavviso al costituente.
(2) Si specifica che la medesima possibilità viene riconosciuta anche in altre ipotesi, innanzitutto in capo al costituente (non quindi al debitore in quanto tale) nel caso in cui l'alienazione appaia necessaria per un rischioso e possibile abbassamento del valore di mercato della "res" sottoposta a garanzia pignoratizia.

Ratio Legis

La disposizione in commento prevede una sorta di tutela cautelare in favore del creditore pignoratizio nell'ipotesi in cui vi sia uno stato di incertezza circa l'adempimento del debito. Inoltre, in caso di deposito del prezzo determina un sostanziale mutamento dell'oggetto del pegno, che infatti si sposta sul credito verso il depositario del prezzo medesimo.

Spiegazione dell'art. 2795 Codice Civile

Perimento del pegno per colpa di terzi, per caso fortuito, per fatto del creditore, per fatto del debitore o del costituente

Se la cosa data in pegno perisce per colpa d’altri, il creditore (e non il costituente) è legittimato a chiederne il risarcimento all’autore del danno causato dalla perdita. È danno bensì arrecato anche al costituente: ma è fondamentalmente danno recato al creditore cui la cosa era destinata a soddisfare. L’autore del danno ha recato grave danno al creditore (art. 1151 cod. 1865), il quale a titolo di risarcimento si farà lui attribuire quanto è dovuto al costituente dall’autore del danno.

Lo si argomenta dall’art. 2742 codice attuale, art. 1951 cod. del 1865, che al creditore ipotecario devolve l’indennità dovuta dall’assicuratore al debitore ipotecario; nonché dall’art. 437 cod. comm. che consentendo – in deroga all’art. 1244 cod. 1865 (che solo se erano state osservate le forme tassativamente prescritte dalla legge vietava di pagare al creditore opposto) - opposizioni quali che siano all’assicuratore, suppone sulla somma assicurata valide opposizioni, quale che ne sia la forma, perché sia pagato il creditore pignoratizio(o chi altrimenti ha privilegio sulla cosa sinistrata), anziché il proprietario che vi costituì pegno o contro il quale sussistono privilegi.

Al creditore pignoratizio in realtà era stato trasferito il valore della cosa impegnata: il creditore pignoratizio l’aveva acquistato erga omnes, contro e a preferenza del costituente, contro e a preferenza di ogni altro creditore. Il creditore pignoratizio si era assicurato erga omnes il diritto reale al valore del pegno, e se questo valore è stato menomato o distrutto da altri, solo al creditore pignoratizio e a nessun altro ne spetta il risarcimento.

Perito il pegno per colpa del creditore, e dovendone egli indennizzo al costituente, si compensano il debito del creditore pignoratizio e il debito del debitore : se resta ancora in credito il creditore, non può chiedere l'anticipato pagamento : deve attendere il termine, non in pena del fatto illecito (danno recato per aver fatto perire il bene perché si era accontentato di pegno di valore insufficiente. Se però l’insufficienza del pegno non era originaria, ma si era verificata solo dopo la costituzione, per essere diminuito il valore della cosa, il creditore, come ora vedremo trattando della sopravvenuta diminuzione di valore del pegno) può chiedere un supplemento di garanzia : articoli 1850, 2742 e 2745.

Perito il pegno per colpa del costituente o del debitore (ne ha causato il perimento mentre la cosa gli era stata affidata —sia pure con la sorveglianza di dipendenti del creditore — perché vi facesse o vi facesse fare riparazioni, miglioramenti, manipolazioni, trasformazioni) ere senz'altro pagare il debito il debitore : è decaduto dal beneficio del termine per aver fatto mancare per fatto proprio le garanzie che aveva pro. messe : art. 1186. Lo stesso dicasi se il pegno è perito per fatto del co­stituente che non risponde del debito, ma è debitore, se cosi potesse dirsi, della garanzia pignoratizia : se per colpa sua è venuta meno ed egli non la sostituisce, il creditore può invocare l'art. 1186 : la garanzia non gli è mancata 'pel fatto del debitore, ma pel fatto del. debitore della garanzia, di colui che l'ha promessa e data, e poi l'ha fatta venir meno.

Perito il pegno per caso fortuito, o per caso fortuito diminuite note­volmente le cose date in pegno (ridotto ad es. il peso del grano a 9/10 della quantità costituita in pegno) nonostante l'incolpevolezza del costituente (contro cui perciò non può invocarsi l'art. 1186) nemmeno però deve il creditore subire il termine da lui evidentemente consentito solo perché il credito era munito di garanzia reale : se non preferisce pagare anticipatamente, deve il debitore dare un supplemento di garanzia : o almeno ridurre il debito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia : art. 2743 ed arg. articoli 1844 e 1850. Nessun diritto spetta al creditore se la diminuzione di garanzia è di cosi lieve importanza da non doversi considerare notevolmente pregiudicato il creditore. come ad es. se nonostante il parziale perimento della cosa il valore del rimasto copre sufficientemente il debito ; o se nonostante il perimento di parte pur notevole delle cose impegnate, le restanti per sopravvenuto aumento di valore, coprono egualmente il debito art. 2743 e arg. ex articoli 1844 e 185o.


Deterioramento notevole del pegno: diritto del creditore e del costituente di chiederne la vendita anticipata, diritto del costituente di evitare la vendita e di farsi restituire il pegno offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea

Diminuito di valore il pegno, il costituente ha diritto, ai sensi dell'art. 2795, di chiederne all'autorità giudiziaria la vendita anticipata e può anche chiedere la restituzione del pegno offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Tali essendo i diritti del costituente, ha uguali diritti il creditore ?

Il silenzio dell'art. 2795 non autorizza l'interprete a ritener voluta tale inesplicabile diversità di trattamento. Anche l'art. 2743 non fa il caso della diminuzione di valore : il creditore può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri belli e, in difetto, può chiedere l'im­mediato pagamento del suo credito se la cosa data in pegno o sottoposta ad ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del debitore.

Invece nell'apertura di credito bancario e nell'anticipazione ban­caria è tutelato il creditore cui le garanzie date siano divenute insuffi­cienti per sopravvenuta svalutazione : articoli 1844 e 1850. Se per la sopravvenuta diminuzione di valore del pegno, esso non garantisce più sufficientemente il creditore, egli non può non avere il diritto riconosciuto alle banche dagli articoli 1844 e 185o : un supplemento di garanzia, o la riduzione proporzionale del credito : in mancanza non si può imporre al creditore di consentire il beneficio del termine accordato al debitore esclusivamente per la garanzia reale. Non reintegrata la garanzia o. non ridotto proporzionalmente il credito, può il creditore vendere antici­patamente il pegno. Né gli articoli 1844 e 1850 sono di diritto singolare : sono anzi di diritto comune perché assicurano al creditore quell'equi­librio delle controprestazioni (considerandosi la garanzia come condi­zione sine qua non e quasi perciò corrispettivo dell'accreditamento) che i contraenti vollero nel contrattare. Gli articoli 1844 e 1850 riproducono del resto norme consuete nella secolare esperienza dei Monti di pietà. non sanciscono norme proprie ed esclusive delle aziende bancarie e non estensibili perciò a casi analoghi. Sono norme che interpretano la vo­lontà di tutti i contraenti desiderosi di mantenere sino alla fine l'equi­librio voluto nel contrattare : sono norme perciò di diritto comune e non singolare.

Perché l'art. 2795 autorizza il costituente a chiedere la vendita an­ticipata in caso di diminuzione di valore del pegno ?

Perché la diminuzione di valore può ancora più aggravarsi col tempo ; si vuole perciò togliere al costituente la preoccupazione di tale temuta ulteriore svalutazione.

Per la stessa ragione — e per le considerazioni or ora svolte — non si può negare al creditore diritto ad un supplemento di garanzia o alla proporzionale riduzione del credito. Soffermiamoci ora un attimo nell'analisi degli articoli 2743, 1844 e 1850. Ne rileveremo la differente tutela del creditore e ne daremo la spiegazione.


Diminuzione di valore del pegno: diritti del costituente e del creditore

Gli articoli 1844, 1850 e 2743, regolano diversamente la posi­zione del creditore pignoratizio se è diminuito il valore del pegno. L'art. 2743 autorizza il c. p. a chiedere idonea garanzia su altri beni e, in difetto, l'immediato pagamento del credito se la cosa data in pegno perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore. Più comprensivo l'art. 1844 ; non contempla solo il fatto materiale della perdita o deterioramento, ma anche la sua diminuzione di valore : se la garanzia diviene insufficiente (se cioè non basta a coprire il debito) la banca che aprì il credito al cliente gli può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante, e se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente alla garanzia o recedere dal contratto. La lettera dell’articolo pare che tuteli la, banca non per il solo fatto della svalutazione della garanzia, ma solo perché in seguito a tale svalutazione la garanzia é diventata insufficiente, non più bastevole cioè a coprire il debito.

Diversamente e ben più favorevole al creditore, in caso di anticipazione bancaria, è l'art. 1850 : se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle alla date in pegno ; non ottemperando il debitore, la banca può procedere alla vendita ai sensi dell'art. 2797 ed ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.

Mentre dunque gli articoli 1844 e 2743 parlano di garanzia divenuta insufficiente alla sicurezza del creditore (art. 2743) e di garanzia divenuta insufficiente (art. 1844) l'art. 185o va più oltre nel proteggere la banca che fece anticipazione su titoli o su merci, poiché l'autorizza a chiedere supplemento di garanzia se il valore della, garanzia è diminuito almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contralto. Vuol dire che nell'anticipazione bancaria — alla sicurezza del creditore - pur se la garanzia è ancora sufficiente almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto. Se questa interpretazione letterale dell'art. 1850 è esatta (come sembra) quale ne è la ragione ?

Perché questa maggior tutela del creditore nell'anticipazione bancaria rispetto all'apertura di credito e rispetto al pegno? Per due ragioni.

Innanzitutto le banche, sotto il rigoroso controllo dell'Ispettorato del credito e del risparmio, devono avere la massima garanzia per quanto anticipano su pegno di titoli o di merci : diversamente da ogni altro creditore pignoratizio, le banche investono denaro di depositanti propri. È prassi secolare delle banche prestare non su quanto vale la garanzia, ma su di una parte del valore, in modo da esser in ogni momento al coperto dal rischio di eventuali diminuzioni di valore : a questa prassi s'ispirano le vigenti leggi pel controllo bancario. In secondo luogo, nell'anticipazione bancaria si fa credito assai più alla cosa anziché alla persona del debitore : magis rei quam persone creditur.

Nell'anticipazione bancaria (art. 185o) il debitore, protetto da un termine a suo favore, non può mai esser costretto a pagare prima della scadenza di tale termine. Invece l'apertura di credito bancario, anche se garantita con pegno, é sempre e prevalentemente operazione bancaria di credito personale : e poiché è quasi sempre a tempo indeterminato, la banca può disdettarla in ogni momento : art. 1845 cod. civ.

Si spiega perciò il maggior rigore verso il cliente nell'anticipazione bancaria. Dell'apertura di credito la banca avendo fatto credito perso­nale al cliente ne guarda assai più la solvibilità del patrimonio anziché il pegno : e per farsi pagare subito ha un mezzo assai più spiccio : le basta disdettare il contratto, con breve preavviso, per farsi pagare.


Diminuzione di valore del pegno: diritti che ne derivano alla banca. Nell’anticipazione bancaria basta la semplice diminuzione di valore, nell’apertura di credito è necessario che per la diminuzione di valore risulti il pegno insufficiente a coprire il debito: spiegazione di questa diversa tutela del creditore pignoratizio

Cerchiamo ora di spiegare, nel sistema della legge, la facoltà del debitore di offrire un supplemento di garanzia ovvero di dare altra ga­ranzia reale che il giudice riconosca idonea, se il debitore vuol evitare la vendita del pegno o la restituzione anticipata di quanto deve. Ecco le facoltà del debitore e del creditore :

a) il creditore può chiedere idonea garanzia su altri beni, e in difetto l'immediato pagamento del credito, se il pegno è deteriorato anche per caso fortuito : art. 2743;
b) la può banca chiedere supplemento di garanzia o sostituzione del garante se la garanzia reale o personale data per l'apertura del credito è divenuta insufficiente : art. 1844;
c) la banca può chiedere supplemento di garanzia se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo : art. 1850;
d) il può costituente evitare la vendita anticipata del pegno deterio­rato o diminuito di valore, facendosi restituire il pegno ed offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea : art. 2795.

I primi tre casi non offrono difficoltà : è il creditore che chiedendo supplemento di garanzia spontaneamente (sia pure perché indottovi dalla necessità di cautelarsi) chiede garanzia diversa da quella stipu­lata.

Ma come si spiega il diritto del debitore di offrire altra idonea garanzia reale (come ne ha facoltà per l'art. 2795) e di chiedere la restituzione del pegno divenuto insufficiente ?

Come si concilia questa facoltà del debitore col principio che —avendo il contratto forza di legge fra le parti : art. 1372 — senza il con­senso del creditore non può il debitore liberarsi eseguendo una presta­zione diversa, anche se di valore uguale o maggiore ?

Come si spiega questa prestazione in luogo di adempimento (arti­colo 1197) senza il consenso del creditore, dato che deve il giudice deci­dere se è idonea la nuova garanzia reale (art. 2795) offerta dal debitore ?

Il rigoroso secolare divieto di altra prestazione in luogo di adempi­mento va innanzi tutto cedendo — specie nei contratti commerciali —al principio della fungibilità delle obbligazioni commerciali, atteso il nessun interesse del creditore a rifiutare prestazione economicamente identica quella cui ha diritto : principio la cui più intensa manifestazione si ha nei più livellati contratti commerciali : nei contratti di borsa.

Ma a parte questo, v'è un'altra ragione di consentite al debitore ; di offrire altra idonea garanzia in luogo del pegno deteriorato o diminuito di valore. 11 debitore non offre già di dare aliud pro alio : egli reta sempre obbligato com'era e darà quanto doveva : solo offre di costituire una garanzia reale con altra. Sicché non viene offeso il diritto d creditore : identico gli resta il credito : identico resta il debitum: l'obligatio, la responsabilità del debitore o del costituente é modificata. Cambia non il debito, ma solo l'oggetto della garanzia reale : che quantità identica : e può impunemente variare perché l'elemento fiduciario del credito (la personalità giuridica e morale del debitore) resta immutato. Che è ben lungi da qualche pur recente aberrazione della giurisprudenza nel consentire ad es.. al marito di liberarsi dall'ipoteca giudiziale per debito di alimenti mediante sostituzione di altra garanzia : cessione di pensione statale.


Diritto del debitore di offrire altra idonea garanzia a integrare quella mancata

Salvo che non fosse consentito, come or ora vedremo, da 'provi vide clausole di statuti di Monti di pietà, sotto l'impero del cod. civ. del 1865 il costituente non poteva far vendere il pegno prima della sca­denza. Lo poteva solo il curatore del debitore fallito : art. 772 cod. comm., sul quale c'intratterremo commentando gli articoli 2796 e 2797 circa la vendita e le forme della vendita del pegno.

L'art. 2795 estende ormai a tutti i pegni la provvida disposizione di taluni Monti.


Diritto del costituente di chiedere la vendita anticipata se si presenta un’occasione favorevole: non spetta uguale diritto al creditore

Il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole : col provvedimento d'autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo.

Verosimilmente non v'è miglior giudice del costituente nello scegliere il tempo più propizio al più alto realizzo, specie se non si tratti di genus che abbia un prezzo corrente di mercato, ma di species (un ca­vallo da corsa, un brillante, un'opera d'arte) nell'apprezzare il cui va­lore abbia singolare perizia il costituente.

La vendita anticipata, a richiesta del costituente, è anche prevista negli statuti di taluni Monti di pietà : per l’art. 36 statuto 14 settembre 1933, deve dimostrare che si è presentata un'occasione favorevole anche quando il prezzo che se ne ricava consente di pagare senz'altro il creditore ? A starsene alla lettera dell'art. 2795 parrebbe dover sempre il costituente dimostrare che si presenta un'occasione favorevole ma sarebbe interpretazione assurda.

Secondo me tale prova deve darsi dal costituente solo quando il prezzo ricavabile non copre tutto il debito : solo in tal caso può averne danno il creditore ; e sta all'autorità giudiziaria valutare se non sia ancor più grave il pericolo del costituente di perdere ancora di più. Quando invece tutto il debito è coperto, che danno ha il creditore oltre l'assai trascurabile pregiudizio di perdere anzi tempo un sicuro investi­mento di denaro ? In tal caso, lievissimo e pressoché trascurabile essendo l'eventuale pregiudizio del creditore, occorre lasciar arbitro il costi­tuente di vendere anche anticipatamente.

Il diritto del debitore di far vendere anticipatamente il pegno è con­forme del resto alla liberalità del libro delle obbligazioni verso debi­tore che è autorizzato in ogni momento a restituire, anche prima del tempo stabilito, la somma presa -a mutuo, quale che' ne sia il tasso degli interessi. Invece per l'art. 1832 cod. del 1865 il mutuatario obbligato ad interessi eccedenti la misura legale poteva restituire capitale solo dopo cinque anni : ridotti a due dal R. d. 18 settembre 1934, n. 1461, art. 1. L'occasione favorevole di regola è una vendita a trattativa privata a prezzo stabilito. Può anche essere un prezzo stabilito ma da ottenersi agl'incanti : come quando il compratore offre il tal prezzo ma per sue ragioni vuol comprare agl'incanti pei quali garantisce come minimo quel prezzo. In tale ipotesi non v'è ragione di negare gli incanti.

Il creditore non può chiedere di far vendere anticipatamente il pegno, comunque se ne presenti un'occasione favorevole : non può privare del beneficio del termine il debitore se questi non ne è decaduto.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

592 Ho concentrato nell'art. 691 le disposizioni proposte dalla Commissione reale negli articoli 671, 672 e 673, e che prevedono ipotesi di vendita anticipata del pegno, talvolta nell'interesse del creditore, tal'altra nell'interesse del debitore.
Ho stabilito però anzitutto che il creditore, prima di chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, in caso di deterioramento o diminuzione del valore di essa, debba darne avviso al costituente. Questi infatti potrebbe avere interesse di evitare la vendita, di ottenere la restituzione del pegno o anche di vigilare sul modo della vendita.
In secondo luogo ho disposto che il debitore può ottenere la restituzione della cosa per evitare la vendita, non dando una qualsiasi altra garanzia idonea, come ammetteva il progetto del 1936, ma costituendo una garanzia reale, com'era quella rappresentata dal pegno: l'interesse del debitore rimane così contemperato con quello del creditore di non vedere mutata la natura della garanzia originariamente convenuta.
La vendita anticipata può essere chiesta anche dal debitore nei casi stessi in cui la può domandare il creditore; il debitore però ha il diritto di chiedere, invece di tale vendita, la restituzione del pegno e l'offerta di altra idonea garanzia reale.
Ho soppresso l'accenno alle forme della vendita, perché esse sono contenute, con riferimento anche alla vendita anticipata, nell'art. 693.

Massime relative all'art. 2795 Codice Civile

Cass. civ. n. 6549/2023

A fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia (nel caso di specie si tratta di pegno di azioni), al custode la legge non attribuisce la prerogativa di procedere all'eventuale liquidazione anticipata del medesimo, essendo tale strumento riservato al solo creditore; tuttavia, nell'ipotesi in cui il custode ed il creditore pignoratizio siano a conoscenza di informazioni suscettibili di determinare il sensibile deterioramento (o addirittura la completa erosione) del valore economico del bene in garanzia, entrambi i soggetti rispondono in solido dei danni sofferti dal debitore, il primo, per non aver mantenuto il bene al valore economico corrispondente a quello originario, il secondo, per non aver attivato lo strumento conservativo della vendita anticipata ex art. 2795 cod. civ.

C. giust. UE n. 12863/2019

La vendita anticipata di cosa data in pegno, di cui all'art. 2795 c.c., č strumento conservativo del valore economico del bene in garanzia che sottende, per sua natura, la cooperazione tra datore del bene e creditore garantito, sicché viola l'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 c.c. il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all'eventuale liquidazione del medesimo ovvero non dā tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore, che paventi il rischio concreto di deterioramento del bene in garanzia.

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