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Articolo 2648 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Accettazione di eredità e acquisto di legato

Dispositivo dell'art. 2648 Codice Civile

Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità [470, 475, 484, 2660] che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato [649] che abbia lo stesso oggetto [507, 509].

La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico [475, 2699] ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata [2703] o accertata giudizialmente [220 c.p.c.].

Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità [476], si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente [2650, 2652 n. 6, 2657, 2685; 225 disp. att., 228 disp. att.].

La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento(1).

Note

(1) La trascrizione degli acquisti mortis causa è stata introdotta dal codice vigente, non essendo contemplata dal codice del 1865, che lasciava perciò irrisolta una grave lacuna del sistema e delle vicende giuridiche che avevano interessato un immobile: la trascrizione dell'acquisto a causa di morte è infatti funzionale alla tutela degli interessi degli aventi causa del successore, attraverso il principio della continuità.

Ratio Legis

Come già visto all'art. 2646 relativamente alla divisione, la trascrizione degli acquisti mortis causa è richiesta soltanto in ossequio alla regola di continuità della trascrizione (v. 2650). Non riguarda quindi gli eventuali conflitti tra l'erede e gli acquirenti del defunto, poiché non sussiste una duplicità di acquisti, in quanto l'erede subentra nella medesima posizione giuridica del de cuius.

Spiegazione dell'art. 2648 Codice Civile

Atti da presentare alla conservatoria per la trascrizione degli ac­quisti mortis causa

La trascrizione in materia di acquisti mortis causa, disposta dall'art. 2648, tende a realizzare una esigenza già da lungo tempo sen­tita e che aveva trovato espressione in tutti i progetti che hanno pre­ceduta l'attuale legge. Vivace del pari è stato pure il dibattito dottrinale. L'opportunità di attuare la pubblicità anche dei trasferimenti mortis causa non fu mai posta in dubbio. Le difficoltà, pur notevoli, facevano capo alla determina zione dell'atto da presentare all’ufficio delle trascrizioni, e degli effetti da attribuirsi alla pubblicità ovvero all'ufficio grave differenza il problema riguardo rispettivamente alla che per quest'ultima agevolmente potrebbe stabilirsi un surrogato documentale (il testamento) che manca nella successione legittima. Deve anzitutto rilevarsi che non successione testata o intestata. E vero che in un caso vi è un istituto idoneo a esprimere gli estremi dell'aperta successione, sia esso un certificato successorio o la stessa dichiarazione di successione.

Più preciso ancora è il rilievo che non basta la vocazione per fissare l'acquisto ; ma, qualunque nozione se ne dia, occorre anche l'accettazione da parte del chiamato. L'art. 459 del nuovo Codice sancisce esplicitamente il principio che l'eredità si acquista con l'accettazione. L’art. 2648 stabilisce doversi trascrivere l'accettazione dell'eredità: sia dunque che si tratti di successione testata o intestata. Deve subito precisarsi che la trascrizione non è richiesta come presupposto dell'ac­quisto in se stesso ; ma solo con riguardo agli acquisti immobiliari e per l'esclusivo profilo per cui è predisposta la pubblicità per gli effetti verso i terzi (nel caso, il profilo dell'art. 2650). Viene in considerazione infatti soltanto l'accettazione di eredità che importi acquisto di un diritto reale immobiliare.

La legge dispone altresì che debba trascriversi l'accettazione di eredità allorché questa importi «liberazione dai medesimi » diritti. La formula non è molto perspicua; ma essa certamente allude alle rinunce incluse nel testamento, per cui si rimane nel concetto lato dell'acquisto; ché tale ai fini della trascrizione è la liberazione da un peso consistente in un altrui diritto limitatore della proprietà : tale è una servitù cui il de cuius può nel testamento rinunciare a favore d'altri. Questi, erede o legatario, dovrà attuare la trascrizione per la parte che lo riguarda.

La legge prevede anche che l'accettazione risulti implicitamente da atti incompatibili con una volontà contraria (c. d. accettazione ta­cita). Lo stesso formalismo é richiesto sia che si tratti di dichiarazione espressa di accettazione da parte del chiamato, sia che si tratti di atto da cui risulti indirettamente la volontà di accettare la vendita di cose ereditarie. In ogni caso il requisito essenziale è l'autenticità diretta o indiretta che deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizial­mente. Per l'accettazione indiretta è previsto anche che essa risulti da sentenza, il che ben si spiega pel-caso di possibile controversia circa il diritto dell'erede. Naturalmente in ogni caso dovrà pure presentarsi la documentazione richiesta dall'art. 2660, da cui indubitabilmente apparirà che oggetto della pubblicità è una successione mortis causa, Naturalmente la trascrizione, perché valga agli effetti dell'art. 2650, dovrà proporsi contro il nome del defunto. Trattandosi di un atto di alienazione da parte dell'erede (implicante le volontà di accettare) la trascrizione al nome dell'erede non sarà produttiva di effetti se non pre­ceda quella al nome del defunto.

Per i legati, in correlazione al principio esplicitamente sancito dall'art. 649 che la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al lega­tario al momento della morte del testatore senza che vi sia bisogno di accettazione da parte del legatario, l'art. 2648 prescrive che la trascrizione dell'acquisto del legato (che abbia oggetto indicato nel primo comma) si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.


Efficacia della trascrizione in tale materia. Rinvio

Per ciò infine che riguarda gli effetti della trascrizione in ma­teria di acquisti mortis causa, la collocazione dell'art. 2648 indica chiaramente che tali effetti non sono quelli normali dell'art. 2644. Né d'al­tronde avrebbe potuto essere stabilito altrimenti. Infatti neppure è concepibile un conflitto quale previsto dall'art. 2644. Una sola è l'aper­tura di eredità, un’ solo il successore circa un determinato oggetto, e la qualifica di erede, così come quella di legatario, si ricava integral­mente dai principii del diritto successorio. Nel possibile conflitto tra erede vero ed erede apparente, legatario vero e legatario apparente, il diritto è sempre e soltanto dalla parte dell'erede o legatario vero, di colui cioè che risulta effettivamente chiamato all'eredità o al legato al tempo della morte del de cuius. Uno solo è il successore e la trascri­zione non può dunque venire in considerazione per tale riguardo. Così neppure il terzo che contratti con l'erede apparente potrebbe essere tutelato dalla previa trascrizione in conflitto con l'erede vero o suoi aventi causa: dal momento che si tratterebbe di un acquisto non solo a non domino (com'è il non vero erede) ma altresì di un conflitto per cui la trascrizione non può avere alcun campo d'esplicazione, trattandosi di acquirenti non da uno solo ma da diversi autori. Del pari sono i prin­cipii del diritto successorio e non quelli della trascrizione che valgono a dirimere ipotesi di conflitti in materia di legati. Infatti il legato di cosa altrui è nullo (art. 651) e l'alienazione che il testatore faccia della cosa legata revoca il legato (art. 686). La previa trascrizione non var­rebbe a far salvo l'acquisto 'del legatario.' Per converso vale ed è suffi­ciente il principio dell'art. 649, secondo cui il legatario è successore im­mediato del de cuius, a farne salvo l'acquisto anche senza trascrizione, nei confronti dei terzi che pretendono di avere acquistato dall'erede l'immobile oggetto del legato : l'erede è infatti un non dominus rispetto alle cose legate e in nessun momento può considerarsi essere stato dominus.

Dunque sotto un diverso punto di vista va interpretata la nuova norma che stabilisce la necessità della trascrizione per gli acquisti causa mortis. Ma, anzitutto, di che necessità si tratta ? La formula dell'arti­colo 2648 [« si devono trascrivere... »] sembrerebbe esprimere una ne­cessità assoluta, se non fosse che detto articolo va considerato nel com­plesso del titolo e, in particolare, coordinato con l'art. 265o. La Rela­zione dichiara esplicitamente che non si è inteso di subordinare l'ac­quisto all'adempimento delle forme di pubblicità. D'altronde, ove si fosse inteso, accogliendo la proposta di una certa dottrina, far della trascrizione uno degli elementi della fattispecie acquisitiva dell'eredità del legato, la sede congrua per la relativa disciplina sarebbe stata nel libro delle successioni.

La verità è che la trascrizione degli acquisti mortis causa è stabilita esclusivamente in vista della attuazione del principio della continuità e la sanzione della mancata pubblicità consiste unicamente come riconosce esplicitamente la Relazione nell’inefficacia di ulteriori trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente mortis causa. Si tratta dunque non già di un interesse di tale acquirente mortis causa, bensì dell'interesse dei successivi acquirenti.

Né può dirsi che la nuova norma dell'art. 2671 sia sufficiente a garantire i terzi, su i quali in definitiva viene a cadere la sanzione dell'art. 2650, nel caso in cui difetti la trascrizione dell'acquisto dell'autore e questi, nella ipotesi dell'art. 2648, non abbia avuto alcun efficace stimolo ad attuare la trascrizione che in definitiva non riguarda il suo acquisto nei casi normali di rapporti inter vivos la sanzione dell'art. 2650 c.c. con quella dell'art. 2644, può raggiungere adeguatamente il suo scopo nel caso invece dell'art. 2648 restano ragioni di perplessità che la legge non aiuta a risolvere. Ma su ciò si rinvia alla spiegazione dell'art. 2650.


La trascrizione con riguardo alla collazione

Occorre ora affrontare un quesito connesso col tema ora trattato. Deve trascriversi l'atto con cui si attua il trasfe­rimento in natura degli immobili donati, ai coeredi, nei casi in cui un donatario è tenuto alla collazione ? La dottrina sul vecchio Codice so­steneva la negativa. Oggi invece noi opiniamo per l'affermativa. Non crediamo sia esatto dire che la donazione fu fatta sotto condizione risolutiva sottintesa nella legge quando non sia espressa una contraria volontà del donante. Obbligatoria, infatti, è la collazione; non già il conferimento in natura. Il conferimento in natura (il quale è il solo che attua una cessazione del diritto- del donatario sul bene donato) è un mezzo, uno strumento per attuare la collazione, non è esso stesso la collazione. È sempre possibile (« a scelta » del donatario : art. 746) l'imputazione del valore alla porzione del donatario coerede ; e il si­stema d'imputazione è il solo attuabile allorché l'immobile sia stato alienato o ipotecato.

Questo assoluto rispetto dei terzi conferma che iI diritto sul bene donato fu acquistato in maniera definitiva dal do­natario e che la collazione non implica una condizione risolutiva ipso iure, ma un onere ed una obbligazione per il donatario chiamato alla successione nei casi indicati dalla legge (art. 737 e segg.). Quanto al conferimento, esso in sé deve intendersi quale un atto traslativo (l'arti­colo 746 dice che la collazione di un bene immobile si fa « col rendere" il bene in natura ; l'art. 1015 del vecchio Codice parlava di «presen­tare »). E certo vero che il diritto di pretendere la collazione e di gio­varsene è un diritto derivante dalla successione ereditaria, ma non è esatto concludere che i coeredi discendenti diventino comproprietari proprio e soltanto «in forza del loro diritto ereditario »; per cui «il ti­tolo del loro acquisto non è che la successione ». Pur ammesso ciò, l'obbligo di trascrizione oggi conseguirebbe del pari in ogni caso, non fosse altro per il nuovo art. 2648 ; ma deve dirsi che la successione mortis causa è la fonte del potere di chiedere la collazione e correlativo obbligo, non già direttamente della proprietà sull'immobile donato. La titolarità, nei coeredi non può sorgere che in forza dell'atto di confe­rimento, per il quale un bene passa da una titolarità esclusiva a una contitolarità (vedasi il n. 3 dell'art. 2643). Per cui reputiamo che venga in considerazione anche la norma dell'art. 2644, nel caso che dopo il conferimento in natura il donatario alieni l'immobile o l'ipoteca.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1072 E' noto che la pubblicità degli acquisti mortis causa era da lungo tempo auspicata dalla dottrina e dalla pratica. La legislazione fiscale aveva di fatto realizzato in buona parte questa esigenza, la quale trova nelle nuove disposizioni completa soddisfazione. A differenza della legge fiscale che impone la trascrizione del certificato di denuncia di successione, dei testamenti e, in genere, degli atti da cui risulta la qualità di erede o di legatario, l'art. 2648 del c.c. dispone che la pubblicità di un acquisto mortis causa si opera mediante la trascrizione dell'atto di accettazione, se si tratta di acquisto a titolo di erede, in correlazione al principio che l'eredità si acquista con l'accettazione (art. 459 del c.c.), e mediante la trascrizione di un estratto autentico del testamento, se si tratta di acquisto a titolo di legato, in correlazione al principio che non occorre, per acquistare il legato, alcun atto di accettazione (art. 649 del c.c.). La disposizione in oggetto precisa poi quale sia il documento che deve essere trascritto anche con riguardo alle ipotesi in cui l'acquisto dell'eredità risulti tacitamente da atti incompatibili con una volontà contraria. Quanto agli effetti della mancata trascrizione degli acquirenti mortis causa, non era certo possibile, dato il nostro sistema successorio, né applicare la disposizione dell'art. 2644 del c.c., né, tanto meno, subordinare l'acquisto all'adempimento delle forme di pubblicità. La sanzione della mancata pubblicità consiste unicamente nella inefficacia di ulteriori trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente mortis causa, secondo la disposizione generale dell'art. 2650 del c.c. che sarà tra breve illustrata, e che in definitiva è sufficiente a realizzare lo scopo che il legislatore doveva proporsi.

Massime relative all'art. 2648 Codice Civile

Cass. civ. n. 4485/2014

Il notaio che pubblica un testamento con legato immobiliare ha il duplice obbligo, civile e deontologico, di provvedere alla trascrizione, in quanto il legato si acquista senza necessità di accettazione, mentre tale obbligo non sussiste per il testamento con istituzione di erede "ex re certa", in quanto l'acquisto dell'immobile che il testatore ha incluso nella quota ereditaria richiede l'accettazione dell'istituto.

Cass. civ. n. 12242/2011

L'erede, continuando la personalità del "de cuius", diviene parte del contratto concluso dallo stesso, per cui egli resta vincolato al contenuto del contratto medesimo, ancorché questo non sia stato trascritto. Pertanto, l'opponibilità dell'acquisto di un immobile nei confronti dell'erede del venditore si sottrae, oltre che alle regole dell'art. 2704 c.c. in tema di certezza della data della scrittura privata, anche alle disposizioni dell'art. 2644 c.c., circa gli effetti della trascrizione nel rapporto con l'altro acquirente del bene, per cui la trascrizione dell'acquisto "mortis causa" operato dall'erede, ai sensi dell'art. 2648 c.c., prima della trascrizione dell'atto di disposizione compiuto in vita dal "de cuius", vale soltanto agli effetti della continuità delle trascrizioni. Conseguentemente, l'erede non può eccepire l'anteriorità della trascrizione del suo acquisto, al fine di rendere a lui inopponibile l'atto di disposizione a favore dei terzi compiuto, in vita, dal "de cuius".

Cass. civ. n. 2800/1985

La trascrizione degli acquisti mortis causa (ossia per successione nei diritti già esistenti in capo al de cuius ma non per diritti che si creino ex novo, sia pure in forza del testamento o per diritti che comunque non appartenevano già al testatore), richiesta dall'art. 2648 c.c., non vale a risolvere il conflitto fra l'erede e l'acquirente dal de cuius, ma deve eseguirsi ai soli effetti della continuità delle trascrizioni. Consegue che l'erede e il legatario non possono eccepire il difetto di trascrizione di un atto di alienazione compiuto dal defunto: il primo perché succedendo al disponente non può rivestire la qualità di terzo, neppure se accetta con il beneficio di inventario; il secondo perché, configurando la vendita della cosa legata compiuta dal disponente revoca del legato medesimo, quanto meno come legato di cosa propria, la trascrizione mai potrebbe supplire all'inesistenza del titolo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2648 Codice Civile

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G. F. chiede
lunedì 23/05/2022 - Lombardia
“Buongiorno,
con riferimento alla Sua Consulenza Q202230646 punto "e" pagina 3/4, chiedo ulteriore chiarimenti in merito al ripartizione delle spese pagamento, in particolare tassa IMU.
Chiedo se posso pagare solo 1/3 della tassa IMU ed rifiuti? I mie sorelli attualmente non pagano e non dovrebbero pagare niente in quanto risultano residenti /prima casa.
Se la risposta è “Si” come dovrei comportami con il l’ufficio IMU del Comune di XXX, che secondo loro dovrei pagare tutto Io, in quanto proprietario all’100%.
Faccio presente che dopo ho contestato il dovuto pagamento del 100% del IMU, L’addetta l'ufficio IMU mi ha chiesto di inviare un e-mail con dettagli in merito, ma prima di proseguire vorrei la vostra consulenza.
Distinti Saluti”
Consulenza legale i 29/05/2022
Nella parte introduttiva della precedente consulenza N. 30346 veniva evidenziato un aspetto che si ritiene utile qui riprendere per rispondere a ciò che adesso si chiede, e precisamente:
Si ritiene consentita anche la costituzione di un uso parziale e pro quota del bene, ipotesi che il testatore ha inteso realizzare proprio nel caso di specie, avendo voluto attribuire il diritto di usare del medesimo piano cantinato ad entrambe le figlie, senza peraltro escludere dall’uso anche il figlio a cui lo stesso piano cantinato è stato legato (almeno questa si ritiene che sia stata l’intenzione del testatore).

Dalla lettura del testamento inviato a questa Redazione, la convinzione che se ne ricava è proprio questa, ossia che il testatore abbia voluto attribuire il diritto d’uso sul locale cantinato alle sorelle, senza escluderne il pari uso da parte del legatario, il quale, come tale, non rimarrebbe nudo proprietario di quel locale.
Tuttavia, elemento essenziale per avvalorare tale tesi è che, in sede di pubblicazione del testamento e di successiva esecuzione dello stesso, siano stati adempiuti in tal senso i relativi oneri pubblicitari.

Più precisamente, secondo quanto disposto dall’art.2648 c.c., il notaio deve procedere alla trascrizione dei legati che abbiano ad oggetto diritti immobiliari, nonché dell'accettazione di eredità che comporti acquisto dei diritti stessi.
A tal proposito occorre precisare che il legato si acquista automaticamente, senza necessità di alcun atto di accettazione (così art. 649 del c.c.), il che significa che, mentre la trascrizione del legato avviene sulla base del mero verbale di pubblicazione del testamento, la trascrizione dell'accettazione espressa di eredità richiede un negozio ulteriore, che può essere compiuto nello stesso verbale di pubblicazione, oppure con atto successivo e separato.

Una volta adempiuto a tale onere pubblicitario, sarà possibile procedere alle conseguenti volture catastali, indispensabili per affrontare ogni difesa nei confronti di eventuali enti impositori (infatti, è proprio su ciò che risulta al catasto che il Comune dovrà fondare ogni pretesa impositiva relativa ai tributi di sua competenza).
Con ciò vuole dirsi che se il notaio, in sede di pubblicazione di quel testamento, non ha ritenuto costituito in favore delle sorelle un diritto reale d’uso, ma soltanto un diritto d’uso di natura obbligatoria (come tale non trascrivibile), la situazione che risulta al catasto non potrà che essere quella prospettata dagli impiegati addetti all’ufficio tributi, ossia che il legatario è proprietario pieno ed esclusivo di quel locale cantinato e, pertanto, soltanto questi potrà considerarsi soggetto passivo IMU.

Pertanto, prima di inoltrare qualunque risposta all’Ufficio tributi del Comune interessato, ciò che si consiglia è di effettuare, se già non se ne è in possesso, una visura catastale relativa alla particella che identifica il locale cantinato.
Dall’esame della intestazione catastatale di tale particella sarà possibile capire se la pretesa dell’ente locale può ritenersi fondata o meno, ed eventualmente stabilire con esattezza la tesi difensiva da sostenere.
Quanto fin qui detto con riferimento all’IMU vale anche per l’altro tributo che si chiede di prender in esame, ossia la TARI.


Nello M. chiede
venerdì 23/10/2015 - Toscana
“Sin dal lontano 1987 i beni intestati a un mio fratello defunto sono entrati a far parte dell'asse ereditario con causa civile ancora in corso, la vedova con regolare testamento si è intestati tali beni.
All'ufficio dei registri immobiliari risultava e risulta a tutt'oggi regolare trascrizione che tale proprietà e a capo eredi Maritati.
L'agenzia delle entrate che io ritengo responsabile ha autorizzato la trascrizione intestando tutte le proprietà alla moglie del defunto.
Quesito, l'agenzia delle Entrate è anche organo di controllo o bovinamente pur di incassare dei soldi effettua operazioni non dovute, ha l'obbligo di controllare se su questa proprietà esistono delle registrazioni? Cordialità
Consulenza legale i 29/10/2015
Per rispondere al quesito si premettono brevi cenni ai due istituti della voltura catastale e della trascrizione nei registri immobiliari.

La registrazione degli atti che generano il trasferimento di diritti reali su beni immobili è obbligatoria, in particolare, per i soggetti privati in caso di successioni ereditarie. Tale variazione va comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante la domanda di voltura catastale, che deve seguire di regola entro 30 giorni alla dichiarazione di successione.
Si tratta della registrazione della variazione nella titolarità di un bene immobile, fatta a fini fiscali: essa non è idonea a provare la proprietà dei beni dal punto di vista civilistico.

La trascrizione è, invece, un mezzo di pubblicità legale relativo agli immobili ed ai beni mobili registrati, prevista dagli artt. 2643 e seguenti del c.c., mirante ad assicurare la conoscibilità delle vicende inerenti a tali beni e a dirimere eventuali contrasti insorti in ordine alla loro titolarità.

Nel caso in esame vi è stata una prima voltura catastale, seguita da trascrizione, a favore degli "eredi M.", in base - si presume - alla successione legittima.

Ora, non si precisa dopo quanto tempo, la moglie del de cuius, munita di valido testamento, avrebbe ottenuto dall'Agenzia delle Entrate la trascrizione degli immobili del marito solo a suo favore. Tale situazione non appare chiara e sarebbero necessari maggiori dati, non forniti nel quesito.

La trascrizione è un procedimento che presuppone che il richiedente abbia accettato l'eredità, espressamente o tacitamente (art. 474 del c.c.).
E' probabile che nel nostro caso la moglie del de cuius abbia accettato in modo espresso, magari con atto notarile: una delle modalità più comuni è proprio la trascrizione dell'accettazione dell'eredità che si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico (redatto da notaio) ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (art. 2648 del c.c.).

Materialmente, la trascrizione viene effettuata a richiesta del richiedente, mediante presentazione di una nota di trascrizione, il cui contenuto è descritto dall'art. 2659 del c.c.

L'Agenzia delle Entrate non compie la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, bensì è tenuta a trascrivere la dichiarazione di successione presentata dall'erede munito di testamento (che va allegato in copia alla dichiarazione). In altre parole, l'Agenzia Entrate invia all'ufficio del territorio (ex conservatoria) il certificato di eseguita dichiarazione: si tratta di un adempimento di natura esclusivamente fiscale, che non determina accettazione tacita dell’eredità, ma che serve solo a confermare l’avvenuto pagamento delle imposte sugli immobili caduti in successione.

La denunzia di successione ha rilevanza meramente fiscale e non comporta alcuna accettazione dell’eredità, tanto che può essere sottoscritta e presentata anche da uno solo dei chiamati all’eredità e la sua trascrizione non ha alcun valore ai fini della continuità delle trascrizioni trattandosi di una formalità imposta dalla legge fiscale, che attua una pubblicità notizia circa la presentazione di tale dichiarazione, ma non comporta pubblicità dell’acquisto ereditario, come precisa la stessa norma fiscale.

Ne discende che, a nostro giudizio, anche se la moglie avesse presentato una nuova dichiarazione di successione in rettifica a quella precedente, la trascrizione presso i registri immobiliari - cioè la pubblicità dell'atto di accettazione - dovrebbe essere stata fatta autonomamente dalla stessa, ad esempio per il tramite del notaio, mentre l'Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto, sulla base della sola dichiarazione di successione, chiedere la trascrizione dell'acquisto ereditario.

Altro discorso è quello che concerne la ricezione di una dichiarazione di successione da parte dell'Agenzia Entrate, e il fatto che l'ente non abbia certo l'obbligo di controllare che vi sia in corso una causa relativa alla spettanza dell'eredità: esso registra l'atto se questo è corredato di tutta la documentazione (es. testamento pubblicato).
Il resto, è lasciato all'autorità giudiziaria.
Per fornire una risposta più precisa si dovrebbero analizzare meglio i fatti e la documentazione (visure catastali, note di trascrizione, relative agli immobili caduti in successione).