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Articolo 2691 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Altre domande e atti soggetti a trascrizione

Dispositivo dell'art. 2691 Codice Civile

Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell'articolo 2683, le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 2653, per gli effetti ivi disposti [2692].

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri(1).

Note

(1) Tale comma è stato inserito dall'art. 26 della L. 5 gennaio 1994, n. 25.

Ratio Legis

L'intenzione della norma in esame è assimilare la disciplina dettata per la trascrizione degli atti relativi ai beni mobili registrati a quella degli immobili (v. 2653)

Spiegazione dell'art. 2691 Codice Civile

Domande soggette all’obbligo di trascrizione

Questi due articoli dispongono l'obbligo della trascrizione anche per le domande giudiziali aventi, sostanzialmente, come oggetto, il tra­sferimento, o la declaratoria juris, relativi a diritti su mobili soggetti a pubblicità.

È a questo proposito che sussiste la più spiccata analogia col trat­tamento degli immobili, intendendosi che, anche per i mobili special­mente considerati dalla legge, venga resa pubblica, per una maggior sicurezza dei diritti, la controversia giudiziale le cui conseguenze pos­sano interessare i terzi per ciò che riguarda i diritti sulle cose in contestazione.

L' art. 2690 del c.c. si richiama, anzitutto, alle domande indicate dai numeri 1,2,3,4 e 5 dell'art. 2652, riflettente le trascrizioni per contro­versie su diritti immobiliari.

Un risultato utile della trascrizione della domanda si potrà tut­tavia avere quando, in virtù dell'azione giudiziaria instaurata, il conve­nuto si determinasse al contratto, o la sentenza, con effetto dichiara­tivo, supplisse essa stessa al contratto vero e proprio, mentre la de­claratoria, alternativa, del semplice risarcimento dei danni, produr­rebbe la conseguenza di rendere inefficace la trascrizione, non altri­menti che se la domanda fosse integralmente respinta, non avendo tale declaratoria alcuna portata diretta sulla cosa, sottoposta, per sua na­tura, alla trascrizione.

Notevoli le disposizioni dell'art. 2690 che, nell'escludere, a determi­nate condizioni, l'efficacia, nei confronti dei terzi, delle sentenze che pronunciano sulle domande trascritte di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo, ammette, per contrapposto, ove non sussistano quelle condizioni, l’efficacia stessa, nonostante la precedenza della trascri­zione a favore del terzo.

Da tali disposizioni, nondimeno, si evince come si sia voluto non del tutto equiparare il trattamento dei mobili soggetti a trascrizione a quello previsto, per situazioni analoghe, dall’ art. 2652 del c.c. a proposito degli immobili, essendosi, per i primi, ridotti i termini, trascorsi i quali la trascrizione della domanda giudiziale più non può pregiudicare i terzi che, con atto trascritto anteriormente, abbiano acquistato diritti sulle cose in questione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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