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Articolo 2647 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

Dispositivo dell'art. 2647 Codice Civile

(1)Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale,le convenzioni matrimoniali [162] che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi [215], gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione [191 ss.], gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e), ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale e del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte [2645 ss.](2)(3).

Note

(1) Articolo così sostituito ex L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 206 (Riforma del diritto di famiglia).
(2) Recenti novelle normative prevedono la trascrizione dell'atto di opposizione del coniuge e dei parenti del donante (v. 563 ult. comma) e del provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge, ex coniuge o convivente, che il giudice può pronunciare in presenza dei figli e nell'interesse di questi (v. 155 quater).
(3) Tutte le trascrizioni elencate dal presente articolo hanno comunque valore di cosiddetta pubblicità-notizia, in quanto l'opponibilità ai terzi di tali vicende giuridiche dipende dalla pubblicità dichiarativa attuata mediante i registri di stato civile (v. 163).

Ratio Legis

La pubblicità del regime patrimoniale della famiglia è definita pubblicità negativa, poichè riguarda soltanto le convenzioni che risultano eccezionali rispetto al regime legale di comunione dei beni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1070 Uno dei problemi urgenti in tema di trascrizione immobiliare era certamente quello relativo alla pubblicità del vincolo dotale e della comunione di beni tra coniugi. L'art. 2647 del c.c. detta a questo proposito una disciplina completa anche in relazione al patrimonio familiare, per il quale già l'art. 169 del c.c. dispone la trascrizione, ma che si è ritenuto opportuno regolare organicamente in questa sede anche per fare intendere la differenza tra gli effetti della trascrizione del vincolo dotale e quelli della trascrizione del patrimonio familiare. Gli effetti della trascrizione del vincolo dotale, della comunione di beni tra coniugi e del patrimonio familiare sono diversi da quelli stabiliti dall'art. 2644 del c.c., perché qui non si tratta di dirimere conflitti tra più acquirenti dalla medesima persona, ma di determinare a quali categorie di terzi deve ritenersi inopponibile il vincolo dotale o quello derivante dalla comunione o dal patrimonio familiare, quando non venga trascritto. Ed è ovvio che sotto tale profilo meritino tutela non solo i terzi acquirenti, ma anche i creditori che abbiano iniziato l'esecuzione sui beni. Anzi, per quanto riguarda il patrimonio familiare, la tutela dei creditori è ancora più ampia, come si desume dal richiamo che l'ultimo comma dell'art. 2647 fa al terzo comma dell'art. 169, il quale stabilisce che la costituzione del patrimonio familiare e il conseguente vincolo d'indisponibilità dei beni non sono opponibili ai creditori, anche chirografari, il cui titolo sia anteriore alla trascrizione del vincolo. La disposizione in esame regola inoltre le modalità della trascrizione, stabilendo che essa deve farsi a carico della dotata, dei coniugi o del coniuge titolare del patrimonio familiare. Risulta cosi che nel caso di costituzione di dote o di patrimonio familiare da parte di un terzo, il vincolo devo essere trascritto a parte, indipendentemente dalla trascrizione a favore della dotata o del coniuge beneficiario del patrimonio familiare. Allo scopo poi d'impedire che il legatario possa, prima della trascrizione del vincolo, liberamente disporre dei beni legati, si è ritenuto opportuno aggiungere che, se il patrimonio familiare è costituito per testamento, la trascrizione del vincolo deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore dei registri immobiliari contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte (art. 2647, terzo comma).

Massime relative all'art. 2647 Codice Civile

Cass. civ. n. 17207/2021

L'opponibilità ai terzi della comunione degli utili e degli acquisti, costituita prima della riforma del diritto di famiglia attuata con la l. n. 151 del 1975, è condizionata soltanto alla annotazione a margine dell'atto di matrimonio prevista, per le convenzioni matrimoniali, dall'art. 162 c.c., senza che sia richiesta anche la trascrizione della relativa convenzione a norma dell'art. 2647 c.c., atteso che l'art. 227 della l. n. 151 del 1975 non ha previsto l'ultrattività delle precedenti norme per tale comunione, come invece ha disposto per le doti e i patrimoni familiari.

Cass. civ. n. 12545/2019

In presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, l'esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario, perché la costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2013)

Cass. civ. n. 27854/2013

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Rigetta, Trib. Giulianova, 03/10/2007)

Cass. civ. n. 10859/1999

La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c., che comporta un limite di disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni della famiglia, va compresa tra le convenzioni matrimoniali e pertanto è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. che, per l'opponibilità ai terzi del vincolo, impone l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili ai sensi dell'art. 2647 c.c. resta degradata a semplice pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile; pertanto, la costituzione del fondo effettuata da imprenditore poi fallito, trascritta prima del fallimento ma annotata successivamente, è inopponibile alla massa.

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