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Articolo 2906 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Effetti

Dispositivo dell'art. 2906 Codice Civile

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata(1), in conformità delle regole stabilite per il pignoramento [2843, 2913].

Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge [2693, 2742 comma 2; 245 disp. att.].

Note

(1) Deve però considerarsi una deroga alla disciplina generale qui dettata: qualora il bene sequestrato sia un bene mobile (v. art. 812), l'acquisto del medesimo si deve giudicare prevalente rispetto al sequestro, se il terzo si trovi nella situazione stabilita ex art. 1153, avendo pertanto acquisito il possesso bona fide.

Ratio Legis

La norma in esame definendo gli effetti del sequestro conservativo, è finalizzata a rendere maggiormente concreta la tutela dell'azione per far dichiarare l'inefficacia di un'alienazione o dell'azione revocatoria, permettendo al debitore sequestrato di porre in essere le azioni relative alla difesa della proprietà del bene, in forza di una inefficacia solo relativa verso il creditore sequestrante .

Spiegazione dell'art. 2906 Codice Civile

Effetti giuridici sostanziali. Indisponibilità dei beni

L'articolo accenna agli effetti del sequestro propriamente giu­ridici, lasciando naturalmente al codice di rito di tracciarne gli sviluppi concreti nel campo processuale.

Trattasi di effetti che discendono logicamente dal vincolo di indi­sponibilità che viene acceso su determinati beni del debitore, a conser­vazione specifica della loro funzione di garanzia. Situazione di indisponibilità che anticipa conservativamente e si modella a quella che sarà per derivare dal pignoramento, come primo atto dell'esecuzione.

Solo che, il vincolo agisce, nel caso del sequestro, in funzione pre­ventiva, come misura cautelare che potrebbe poi essere revocata, e che comunque dovrà stabilizzarsi, con effetti definitivi, attraverso la tra­sformazione del sequestro in pignoramento. Ad ogni modo, poiché l'ope­ratività eventuale della revoca sarebbe solo ex nunc, come restituzione al debitore di questa libertà di disposizione che temporaneamente gli è stata tolta, mentre per il pregiudizio sofferto la funzione restauratrice resta limitata, in ogni caso, ad una indennità patrimoniale di risarci­mento, ecco che, anche pel sequestro, la legge già dichiara senz'altro come inefficaci di fronte al creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che fossero posti in essere dal debitore in contravvenzione al divieto : nel senso che le relative situazioni debbano considerarsi improduttive di ogni effetto giuridico ed insuscettibili di ratifica, ancorché il sequestro venga poi revocato.

Quali siano poi i negozi ai quali la comminatoria di inefficacia si riferisce può dedursi, per sintesi, dalle disposizioni relative al pignora­mento, alle quali l'articolo in esame fa rinvio ; atti di alienazione di data successiva al sequestro, anzitutto, in quanto già posti in essere dopo l'accensione del vincolo di indisponibilità, il quale importa come una condizione assoluta di incapacità pel debitore alienante. Si fa eccezione solo per i beni mobili tuttora non attratti nel regime della pubblicità legale, e pei quali continua ad avere valore il principio tradizionale che il possesso, per l'acquirente di buona fede, vale titolo. E secondariamente atti di alienazione, i quali, pur apparendo di data anteriore. per quanto concerne la loro perfezione intrinseca, non abbiano acquistata: in tempo anteriore al sequestro, efficacia legale di opponibilità verso.. terzi attraverso le formalità all'uopo dalla legge prescritte (trascrizione per i beni immobili, notificazione od accettazione del debitore ceduto pei crediti); o comunque non offrano, relativamente al requisito della anteriorità, elementi di certezza, quando ciò sia richiesto per la particolare importanza delle cose alienate (universalità di mobili), trattandosi di cose mobili, non risulti adempiuta quella trasmissione del possesso che funziona a loro riguardo come elemento di proclamazione. E accanto agli atti di alienazione veri e propri restano poi colpiti dal divieto, e dichiarati inefficaci, anche gli atti che comunque agi­scano a lor volta in funzione di vincoli di indisponibilità sui beni se­questrati, quasi ad impegnarne in modo virtuale il contenuto economico per il soddisfacimento di determinati crediti o ragioni che non siano quelli del creditore sequestrante. E principalmente le iscrizioni, anche giudiziali, ed i privilegi trascritti dopo il sequestro, o altrimenti sorti dopo questo.

Tutta questa materia è contemplata negli articoli 2913 e seguenti del presente libro, in occasione della regolamentazione sul pignora­mento, alla quale quella analoga sul sequestro si limita a fare rinvio. Onde basta, ai fini della attuale trattazione, questo semplice cenno, mentre le varie questioni o dettagli inerenti alla importante materia avranno esposizione adeguata nella sede loro opportuna.


Opposizioni al pagamento

Il capoverso dell'articolo accenna ad una situazione non pro­priamente attinente alla materia del sequestro, ma ad un istituto che può dirsi analogo, con riguardo alla sua operatività come misura cau­telare, per impedire che un terzo debitore proceda al pagamento del debito verso il proprio creditore in pregiudizio delle ragioni poziori del creditore del creditore. Trattasi dell'istituto della opposizione al pa­gamento ; la quale era contemplata appunto, negli schemi del vecchio codice, in posizione parallela, e quasi come una forma indiretta, di se­questro presso terzi (art. 1244 cod. civ.). Laddove il creditore, come po­trebbe sequestrare, con altri cespiti, le ragioni creditorie del proprio de­bitore verso terzi, cosi può limitarsi a fare opposizione, nei casi e nelle forme previste dalla legge, presso il detto terzo debitore perché si astenga dall'eseguire il pagamento, come per una sopravvenuta condizione di incapacità dell' accipiens, che porterebbe a farlo considerare inefficace, non liberatorio. E la disposizione precisa infatti, come sarebbe in caso vero e proprio di sequestro, che il pagamento non possa produrre effetto in pregiudizio del creditore opponente: alla condizione peraltro che l’opposizione sia stata regolarmente proposta, nei casi e con le forme stabilite dalla legge, la quale, d’altro canto, senza disciplinare la materia in modo generale, interviene di volta in volta a seconda dei campi e delle procedure in cui l’istituto possa essere tratto a funzionare.

Le conseguenze del pagamento eseguito a malgrado dell’intimata opposizione, sono quelle che il debitore possa essere costretto a un nuovo pagamento in favore del creditore opponente, che agisca in via surrogatoria del suo diretto creditore, salva soltanto la possibilità, per il solvens a tale secondo pagamento costretto, di agire in regresso per la restituzione dell’indebito verso il proprio creditore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2906 Codice Civile

Cass. civ. n. 23667/2017

Ai sensi dell'art. 2916 c.c., dettato in relazione agli effetti del pignoramento ed applicabile anche al sequestro conservativo ex art. 2906 c.c., le ipoteche iscritte dopo il sequestro sono improduttive di effetti verso il sequestrante. Conseguentemente la somma ricavata dall'esecuzione deve essere distribuita effettuando dapprima una proporzione tra tutti i crediti dei creditori chirografari e di quelli ipotecari (declassati a chirografari) e poi attribuendo al sequestrante un importo non eccedente quello per il quale la misura cautelare era stata concessa.

Cass. civ. n. 22835/2017

Il creditore che abbia ottenuto la concessione di un sequestro conservativo su un bene immobile conserva l'interesse ad agire con azione revocatoria ex art. 2901 c.c., qualora il medesimo bene venga in seguito alienato dal debitore ad un terzo, atteso che tale azione consente di ottenere una tutela non equivalente e tendenzialmente più ampia rispetto a quella assicurata dal sequestro, in quanto ha ad oggetto l'intero immobile, senza soffrire dei limiti derivanti dall'importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare, esclude il concorso con gli altri creditori (che si realizza, invece, per effetto della conversione del sequestro in pignoramento), e non è condizionata dagli esiti del giudizio di merito sulla sussistenza del diritto cautelato.

Cass. civ. n. 54/2016

Il pignoramento derivante dalla conversione di un sequestro conservativo non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare, sicché il creditore intervenuto nella successiva esecuzione - promossa dallo stesso sequestrante o da altri - non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e ss. c.c., agli atti pregiudizievoli sui beni del debitore intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento, restando l'ipoteca iscritta sull'immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell'esecuzione.

Cass. civ. n. 19216/2013

Richiesto dal creditore il sequestro conservativo di un bene del debitore, solo in seguito da costui alienato ad un terzo, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 2906 c.c., che di tale alienazione stabilisce l'inefficacia in pregiudizio del creditore sequestrante, mentre è inconferente l'art. 2905 c.c., che disciplina l'ipotesi della richiesta di sequestro nei confronti del terzo dopo l'alienazione del debitore, per garantire al creditore gli effetti dell'azione pauliana già esperita. Pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 2906 c.c., il creditore - trascritto, anteriormente all'atto di alienazione, il provvedimento di sequestro, ottenuta la convalida dello stesso e la condanna al pagamento del credito tutelato - può procedere all'espropriazione del bene sequestrato anche nei confronti del terzo acquirente, difettando, quindi, l'interesse all'esperimento dell'azione revocatoria, volta ad assicuragli un risultato (impedire la fraudolenta diminuzione della garanzia patrimoniale generica), già assicurato dal sequestro.

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