Limiti di tempo per l'iscrizione ipotecaria
L'iscrizione dell'ipoteca non è subordinata, in genere, a limiti di tempo. Ma vi sono limiti imposti dalle necessità delle cose. Se, per es., il credito è estinto, l'ipoteca non potrebbe più utilmente iscriversi perchè mancherebbe il credito da garantirsi ; se l'immobile, oggetto dell'ipoteca, è stato alienato, e l'alienazione è stata debitamente trascritta, l'iscrizione non sarà più possibile perchè cadrebbe su cosa altrui.
Iscrizioni contro gli eredi sul patrimonio del defunto. Obbligazione ipotecaria degli eredi
Trattandosi, invece, di trasferimento
mortis causa, l'iscrizione che non si è eseguita in vita del
de cuius può validamente prendersi contro gli eredi perché costoro, succedendo in
universum jus defuncti, i coeredi ne assumono la posizione giuridico-patrimoniale. Ed è questa l’ipoteca alla quale si riferisce l'articolo in esame. Di regola, gli eredi sono tenuti
pro rata al pagamento dei debiti ereditari, ma se esiste una precedente ipoteca essi sono tenuti
ipotecariamente per l'intero (art. 754, comma 1).
Ora, l'ipoteca sorta prima della morte del debitore può sempre iscriversi; dopo, anche se sia già eseguita, la divisione degli immobili sottoposti ad ipoteca, perché, data l'indivisibilità nel vincolo ipotecario rimarranno sempre obbligati per l'intero.
L'iscrizione sui beni del defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, ma se gli eredi hanno trascritto il loro titolo d’acquisto (
art. 2648 del c.c.) l’iscrizione deve prendersi contro costoro.