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Articolo 2927 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Evizione della cosa assegnata

Dispositivo dell'art. 2927 Codice Civile

L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi(1).

Note

(1) La tutela dell'assegnatario disposta dalla norma in esame è assai simile a quella sancita in tema di alienazione forzata ex art. 2921: in caso di evizione della cosa assegnata, oltre alla facoltà di ripetere il valore pagato agli altri creditori, egli ha infatti la possibilità di rifarsi verso il debitore, ma non mantiene le garanzie che siano state prestate da terzi sullo stesso bene.

Ratio Legis

La presente disposizione è posta allo scopo di dare tutela all'acquirente che si trovi a subire l'evizione della cosa assegnata, il quale ha in tal modo diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato dagli altri creditori, ad eccezione delle responsabilità in capo al creditore pignorante per danni e spese.

Spiegazione dell'art. 2927 Codice Civile

Separazione tardiva di cose assegnate

L'art. 2926 prevede una separazione tardiva, parallela a quella regolata nell'art. 620 cod. proc. civ.; non si sa quindi perché il legislatore non l'abbia collocata in quella sede. Da tale disposto discende, comunque, che i terzi non possono far valere propri eventuali diritti sulla cosa immobile assegnata se non nei limiti fissati dall'art. 619 cod. proc. civ. ; l'assegnazione ha l'effetto traslativo, di cui all'art. 2919.

Quanto ai diritti reali che i terzi vantino eventualmente sulla cosa mobile assegnata (non, quindi, universalità di mobili e mobili registrati) la legge riconosce la possibilità di esperire una separazione tardiva nel confronti dell'assegnatario in buona fede entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'assegnazione. Tale termine tiene luogo di quello che, rispetto alla vendita forzata, è costituito dal periodo che inter­corre tra il verificarsi della vendita e la distribuzione del ricavo. Man­cando tale stadio nell'assegnazione, si è ritenuto opportuno di conce­dere ai terzi un congruo termine per fare valere le rispettive pretese nei confronti dell'assegnatario in buona fede, giacché nei confronti dell'assegnatario in mala fede i terzi medesimi conservano le proprie ragioni, nei limiti dell'art. 1161.


Evizione delle cose assegnate

Quando l’assegnatario è costretto a sborsare al terzo l’equivalente in denaro del bene assegnatogli, oppure quando l’assegnatario subisce l'evizione della cosa stessa, l'assegnazione non ha raggiunto il suo scopo, che è quello di soddisfare il credito mediante una datio in solutum che, a mente degli articoli 5o5, 516, 531 cod. proc. assume la forma di datio pro soluto.

Il trasferimento di un aliud pro alio mediante l'atto (dell'ufficio esecutivo) di soddisfazione esecutiva, effettua la liberazione immediata del quanto però il diritto esista veramente e si trasferisca al pertanto, il diritto non esiste ed il creditore soffre della evizione, il debito non si estingue. Gli articoli annotati specificano ap­punto che in tali casi l'assegnatario conserva le proprie ragioni nei confronti del debitore, onde contro di lui potrà promuovere una nuova azione esecutiva.

Con la datio pro soluto si estinguono sempre le garanzie date da terzi, anche se risulti che il diritto assegnato non esiste o se l'assegnatario soffre dell'evizione della cosa. In tale ipotesi, il permanere del rapporto obbligatorio principale non toglie che vengano meno le garanzie pre­state da terzi, dato il carattere particolare di quest'ultime obbligazioni.


Soggetti e contenuto dell'obbligo di garanzia per evizione

Rispetto alla garanzia per evizione, è da osservare che pure in questo caso il debitore non ha nessun specifico obbligo di garanzia, giusta quanto si è detto sub art. 2920, il cui disposto del resto, integra quello dell'art. 2927. L'assegnatario, dunque, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore pro­cedente per i danni e per le spese.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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