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Articolo 2756 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento

Dispositivo dell'art. 2756 Codice Civile

I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili [1152] hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese [2778 n. 4](1).

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa [1153, 2747], qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede(2).

Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno [2797; 502 c.p.c.; 53 l. fall.](3).

Note

(1) La norma si fonda su un presupposto fondamentale: i beni sui quali vengono posti i privilegi devono necessariamente trovarsi presso chi ha affrontato la spesa o compiuto le prestazioni migliorative.
(2) Perchè il privilegio generale posto sui beni in questione possa essere opponibile anche ai terzi estranei, è necessaria la dimostrazione probatoria espressa della bona fides, la quale è ovviamente a carico del creditore medesimo.
(3) Nel caso in cui non abbia ottenuto piena soddisfazione della propria pretesa, il creditore può vantare il cosiddetto diritto di ritenzione nei confronti del bene: un diritto in virtù del quale egli è legittimato alla trattenuta presso di sè della cosa che dovrebbe invece essere di regola restituita al legittimo proprietario. Si tratta chiaramente di un metodo finalizzato ad esercitare pressione sul debitore, per indurlo all'adempimento del suo debito.

Ratio Legis

La disposizione in esame mira a compensare i creditori che in qualche misura hanno apportato determinati miglioramenti al bene, incrementandone per di più il valore, allo scopo di evitare che altri creditori si avvantaggino di tali utilità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2756 Codice Civile

Cass. civ. n. 13853/2020

Il privilegio consentito sui mobili dall'art. 2756, comma 1, c.c., relativamente ai crediti per le prestazioni e le spese fatte per la conservazione ed il miglioramento dei mobili stessi, deve ritenersi sussistente finché dura il rapporto materiale di detenzione di detti mobili.

Cass. civ. n. 64/2013

In tema di condominio negli edifici, le parti dell'edificio - muri e tetti - ( art. 1117, n. 1 c.c.) ovvero le opere ed i manufatti - fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 n. 3, c.c.) - deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, secondo e terzo comma c.c.

Cass. civ. n. 14533/2009

Il privilegio che assiste i crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento dei beni mobili può avere effetto ai sensi dell'art. 2756 c.c., anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. La buona fede del creditore si identifica con l'ignoranza non già del difetto di titolo dell'affidante a trasferire il dominio, ma del difetto di capacità di affidare la cosa per la conservazione o per il miglioramento.

Qualora il proprietario della cosa (nella specie, autoveicolo), affidata da un terzo ad un prestatore d'opera perché vi esegua delle riparazioni, ometta di spiegare come mai chi ha consegnato il bene al riparatore si sia trovato a poterne disporre, ben può il Giudice di merito ritenere sussistente (in relazione ad una sua adeguata valutazione delle particolari circostanze di fatto) una "praesumptio hominis" di sussistenza della buona fede del soggetto che ha fatto le prestazioni, ai fini del riconoscimento del privilegio per il pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 2756, comma secondo, c.c., apparendo ragionevole ritenere che il soggetto il quale abbia la disponibilità del bene e lo consegni per le riparazioni sia egli stesso il proprietario o un incaricato dell'incombenza da parte dell'avente diritto.

Cass. civ. n. 4061/1993

Il credito, nei confronti del committente, di colui che abbia in buona fede eseguito prestazioni o sostenuto spese per la conservazione o il miglioramento di una cosa (nella specie, di autovettura oggetto di locazione finanziaria e consegnata dal conduttore ad officina per riparazioni), è garantito, ai sensi dell'art. 2756 c.c. dai diritti di ritenzione e di vendita, cui soggiace il proprietario della stessa cosa, anche se persona diversa dal committente obbligato. Ne consegue che, ove tale terzo proprietario abbia conseguito la restituzione di detta cosa in virtù di sequestro giudiziario, convalidato da sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva — in procedimento del quale non è parte necessaria il committente, titolare del rapporto obbligatorio ad unico soggetto nei cui confronti, a differenza del proprietario, possa rendersi condanna all'adempimento — provvedendo alla sua successiva alienazione, il creditore può esercitare quei diritti di garanzia sulle somme oggetto del deposito cauzionale disposto dal giudice del sequestro, salvo sempre il suo ulteriore diritto di far valere l'eventuale responsabilità processuale aggravata della controparte sequestrante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.

Cass. civ. n. 3546/1991

Il privilegio consentito sui mobili dall'art. 2756, primo comma. c. c., relativamente ai crediti per le prestazioni e le spese fatte per la conservazione e per il miglioramento dei mobili stessi deve ritenersi sussistente finché esiste il rapporto materiale di detenzione di detti mobili.

Cass. civ. n. 3362/1987

Il diritto di ritenzione attribuito dall'art. 2756, terzo comma. c.c. al creditore per le prestazioni e per le spese relative alla conservazione ed al miglioramento di beni mobili all'uopo affidatigli e da realizzare mediante riparazioni, addizioni o trasformazioni, si estende al pari del privilegio accordato sui beni medesimi e non può essere esercitato, quindi, riguardo ai danni da svalutazione monetaria ed alle spese del giudizio di cognizione, bensì solo per le spese ordinarie di intervento nel processo di esecuzione e per gli interessi nei limiti stabiliti dall'art. 2749 c.c., facendo riferimento analogico anziché alla data del pignoramento a quella di inizio della procedura di vendita di cui agli artt. 2796 c.c.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2756 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Dionigi L. chiede
martedì 27/02/2018 - Sardegna
“Dopo un mese l'officina ford mi invia il preventivo di spesa di circa 3000€ per riparare il kit di accensione per una vecchia fiesta il cui valore è all'incirca lo stesso. Non avendo intenzione di ripararla sono andato a riprendere l'auto ma con mia grande sorpresa pretendono oltre 600 € per il preventivo asserendo che hanno impiegato 15 ore per capire il problema.
Come mi devo comportare?
Grazie”
Consulenza legale i 05/03/2018
Sul tema del preventivo in materia di riparazioni autovetture, non vi è una normativa specifica.

In mancanza ci si appella alla prassi seguita dalle officine che effettuano riparazioni ed alla libera contrattazione tra le parti.

Ciò premesso, in relazione al caso in esame, se il cliente è stato avvertito della circostanza che il preventivo fosse a pagamento e/o se la non gratuità del preventivo è stata pubblicizzata adeguatamente nei locali dell’officina e, quindi, il cliente ne poteva venire a conoscenza con un minimo di diligenza, allora egli è tenuto al pagamento.

In mancanza, invece, di una preventiva informazione sulla onerosità del preventivo, si rende doverosa una valutazione del caso concreto in merito all’attività svolta.

Nel caso di danni non visibili e nell’ipotesi, quindi, che il preventivo non potesse che essere redatto dopo il parziale smontaggio della vettura o comunque con attività che abbiano comportato un lavoro per il carrozziere e/o meccanico, allora è ben ipotizzabile che l’officina addebiti al cliente il costo per il lavoro eseguito al fine di preventivare la eventuale spesa complessiva della riparazione.
In casi del genere, le officine sono solite fatturare tra il 5 ed il 10% dell’importo complessivo della riparazione.

Viceversa, laddove si sia trattato di danni facilmente visibili e verificabili, tendenzialmente si tende a fornire un preventivo gratuito.

Pertanto, se, come viene riportato nel quesito, l’officina ha impiegato 15 ore di lavoro per capire il guasto, è legittimo, da parte del carrozziere e/o meccanico, pretendere un corrispettivo per il lavoro comunque svolto.

Sarebbe opportuno, a nostro avviso, farsi dare un elenco dettagliato del lavoro svolto al fine di capire la congruità della somma richiesta ed eventualmente avviare una trattativa al fine di corrispondere un importo minore alla luce del tempo realmente impiegato per la individuazione del guasto. E' chiaro, infatti, che l'incapacità eventuale del meccanico non può essere messa in conto all'ignaro cliente.

Per completezza va precisato che l'officina può esercitare il cosiddetto diritto di ritenzione sull'automobile nel caso in cui non venga pagata (si veda art. 2756 c.c.).
Non integra, infatti, il delitto di appropriazione indebita di cui all'art. 646 del codice penale il creditore che, a fronte dell’inadempimento del debitore, eserciti a fini di garanzia del credito il diritto di ritenzione sulla cosa di proprietà di quest’ultimo legittimamente detenuta in ragione del rapporto obbligatorio, a meno che egli non compia sul bene atti di disposizione che rivelino l’intenzione di convertire il possesso in proprietà (Cass. n. 17295 del 23/03/2011).

In casi come questi è certamente sempre meglio chiarire fin dalla consegna dell'auto come sarà il preventivo: se gratuito o a pagamento.
Purtroppo, infatti, in caso nasca un problema, il "coltello dalla parte del manico" ce l'ha sempre il meccanico, che può creare notevole disagio al cliente trattenendosi l'autovettura (diritto di ritenzione). E se poi anche il cliente non avesse a patire di questo sgarbo, e volesse attivare una causa civile per andare a fondo alla questione attraverso la nomina di un consulente tecnico, un meccanico poco onesto ci metterebbe poco a manomettere ad arte quel che serve per far apparire poi quello che non è.






Elisa G. chiede
martedì 07/12/2010

“Salve,
vorrei sapere quali sono le modalità per procedere alla vendita della cosa mobile ai sensi del terzo comma dell'art.2756 cc.
Grazie!”

Consulenza legale i 07/12/2010

L'art. 2756 del c.c. prevede la possibilità per il creditore di vendere la cosa soggetta al privilegio “secondo le norme previste per la vendita del pegno”. E' necessario in tal caso seguire la disposizione di cui all'art. 2797 del c.c., il quale prevede che prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, debba intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti.

La particolare forma di notifica, di cui al primo comma dell'art. 2797 c.c., non è prescritta a pena di nullità: quindi la diffida raggiunge ugualmente il suo effetto se, pur non essendosi adempiuto alle formalità prescritte, tale certezza risulti incontestabilmente da una dichiarazione del debitore non disconosciuta. L'intimazione e l'avvertimento possono avvenire anche tramite raccomandata.

L'opposizione di cui al secondo comma dell'art. 2797 c.c. si ritiene debba farsi mediante citazione avanti al giudice normalmente competente per il giudizio di cognizione.

Il creditore deve procedere alla vendita usando usando il grado di comune diligenza.