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Articolo 2679 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Altri registri da tenersi dal conservatore

Dispositivo dell'art. 2679 Codice Civile

Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:

  1. 1) per le trascrizioni;
  2. 2) per le iscrizioni;
  3. 3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge(1).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dalla L. 27 febbraio 1985, n. 52, in relazione ai registri ulteriori rispetto a quello generale (v. 2678). Il regime relativo alla tenuta dei registri cosiddetti particolari richiede infatti l'osservanza delle regole dettate dall'art. 2664 nonostante si tratti di registri complementari, cioè non essenziali alla procedura.

Ratio Legis

L'intento della norma è sostanzialmente il medesimo di quello dell'art. 2678, ossia rispondere ad un'esigenza di certezza in relazione alle vicende giuridiche attinenti alla trascrizione.

Spiegazione dell'art. 2679 Codice Civile

Gli altri registri del conservatore

Oltre ai registri indicati nella prima parte dell'articolo, e che deb­bono indubbiamente essere esibiti al pubblico, il conservatore deve tenere (art. 3 del R. D. 25 settembre 1874, n. 2130) la rubrica dei co­gnomi, le tavole dei nomi ed i repertori (repertorio dei debitori, repertorio dei creditori, repertorio delle trascrizioni) nonché il registro degli emolumenti ed il libro dei debitori delle tasse ipotecarie.

La rubrica dei cognomi contiene l’indicazione del casato delel varie persone che hanno fatto eseguire operazioni e vicino ad esso il volume e la pagina della tavola che gli si attribuisce.

La tavola dei nomi è formata da una serie di registri distinti per lettere alfabetiche o per numero progressivo nei quali, in una o più pagine, si elencano tutte le persone che sotto uno stesso cognome o casato vengono a eseguire operazioni ipotecarie. Esse devono essere indicate col nome, paternità, domicilio e, se li hanno, anche col soprannome e la professione. A fianco di ogni persona, in colonne distinte, vengono fatti altri riferimenti ai repertori (per volume e pagina) delle iscrizioni a favore, di quelle a carico e delle trascrizioni.

Taluni hanno sostenuto (ed in tal senso è anche la prassi dei conservatori) che le rubriche e le tavole siano registri interni dei quali il pub­blico non abbia diritto di eseguire alcuna ispezione o controllo : trattasi però di un'opinione e di una prassi che non hanno base nella legge.

I repertori sono registri nei quali, in ogni pagina, viene aperto un una stessa persona, se ne fa la registrazione nel conto del repertorio ad essa intestato se già esiste, oppure se ne intesta uno nuovo. Anche i repertori sono registri di servizio interno ; tuttavia essi vengono di solito esibiti al pubblico per le prime ricerche.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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