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Articolo 2746 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Distinzione dei privilegi

Dispositivo dell'art. 2746 Codice Civile

Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore(1), il secondo su determinati beni mobili o immobili(2).

Note

(1) Il privilegio generale è esclusivamente mobiliare e non costituisce un diritto soggettivo, ma un modo di essere o una qualità del credito. Inoltre, non attribuisce il diritto di sequela, con la conseguenza che può essere esercitato solo fin quando i beni mobili facciano parte del patrimonio del debitore.
(2) Il privilegio speciale può essere sia mobiliare che immobiliare e costituisce, a differenza di quello generale, un diritto reale di garanzia che può esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere del privilegio medesimo (v. 2747, comma 2) ed è giustificato dalla particolare connessione esistente tra il credito e la cosa su cui si esercita. Tale forma di prelazione grava soltanto su determinati beni del debitore (ad esempio, il locatore ex art. 1571 gode di un privilegio speciale sulla vendita dei mobili presenti in casa del locatario).

Ratio Legis

La disposizione in commento vuole sottolineare quali possono essere i beni sottoposti a privilegio, dichiarando esplicitamente che essi devono appartenere al debitore, differentemente per quanto avviene per pegno (v. 2784) ed ipoteca (v. 2808), che possono essere costituiti anche su beni appartenenti a terzi.

Spiegazione dell'art. 2746 Codice Civile

Classificazione dei privilegi in generali e speciali

Il nuovo codice riproduce la distinzione tradizionale dei privilegi generali e speciali, mobiliari e immobiliari. L'importanza di questa seconda distinzione appare anzitutto dalla specificazione che fa la seconda proposizione dell'articolo, secondo la quale il privilegio generale può farsi valere su qualunque bene mobile del debitore, mentre quello speciale non può esercitarsi che sopra un bene determinato, sia questo mobile che immobile. Non esistono nel nostro diritto, come esi­stevano nel codice francese, dei privilegi generali sugli immobili, i quali concedevano al creditore che n'era munito di esercitare il diritto di prelazione su qualunque dei beni immobili del debitore. Solo ad alcuni fra i privilegi generali, e precisamente a quelli indicati nell'art. 2751, viene accordato dal successivo art. 2 776 un diritto di preferenza nei confronti dei soli creditori chirografari, quando ricorrano le condizioni specificate in detto articolo.


Oggetto dei privilegi mobiliari: cose mobili, crediti, universalità di mobili

Il termine di mobile usato nell'articolo in esame deve inten­dersi nel senso più ampio della parola ; e cioè per qualunque bene che possa formare oggetto di diritti (cfr. art. 810). E sebbene l'art. 2746 non enumeri, accanto ai beni mobili, anche i crediti e le universalità di mobili, come invece fa a proposito del pegno il successivo art. 2784, è tuttavia certo che anche tali entità giuridiche possono formare og­getto di privilegi. Se qualche dubbio potesse sorgere in proposito, que­sto dovrebbe sparire di fronte all'ultima parte dell'art. 813, che dichiara le disposizioni relative ai beni mobili applicabili a tutti gli altri diritti.

La cosa, mobile originariamente, può però divenire immobile in se­guito. Tale ipotesi non ha rilevanza riguardo ai privilegi generali il cui effetto si manifesta quando la cosa del debitore è stata già espropriata e quindi non è più suscettibile di cambiamenti, ma solo ri­guardo ai privilegi speciali i quali, come sappiamo, vincolano la cosa al creditore fin dal momento della loro nascita. Or, verificandosi l'ipo­tesi suddetta, dobbiamo distinguere il caso in cui il mobile divenga immo­bile in conseguenza della sua destinazione al servizio o all'ornamento di un immobile (pertinenza), pur conservando la sua individualità fi­sica, da quello in cui esso perda tale individualità. Nel primo caso, se l'immobile continua a trovarsi nel patrimonio del debitore, la destinazione che questi facesse della cosa mobile al servizio del medesimo non pregiudicherebbe il diritto del creditore privilegiato, il quale potrebbe essere sempre esercitato sul mobile, separatamente : e ciò applicazione dell'art. 818, 20 comma, e dell'art. 819. Se al contrario la cosa mobile avesse perduto, per effetto dell'immobilizzazione, la sua individualità (come nel caso di materiali di costruzione incorporati in un edificio), il privilegio che si fosse acquistato su di essa andrebbe irreparabilmente perduto.


Contenuto dei privilegi speciali: diritto di garanzia reale

L'importanza dell'altra distinzione fra privilegi generali e spe­ciali non risiede tanto nell'ampiezza del diritto del creditore relativamente alla quantità dei beni che possono formare oggetto di esercizio del privilegio, quanto nel carattere profondamente diverso delle due categorie di privilegi, per quel che riguarda i poteri conferiti al cre­ditore.

Abbiamo già accennato che nei privilegi spe­ciali il creditore, oltre a quel jus praelationis che è conferito ad ogni privilegio, viene munito dalla legge di un potere particolare sulla cosa, per cui questa gli resta vincolata fin dal momento in cui sorge il pri­vilegio al fine di assicurare a suo tempo l'esercizio su di essa del di­ritto di essere soddisfatto del credito e, insieme, del diritto di prefe­renza nei confronti degli altri eventuali creditori concorrenti. Ora que­sta funzione di garanzia che si riscontra nei privilegi speciali è asso­lutamente inconcepibile nei privilegi generali, i quali non hanno modo di manifestarsi che al momento stesso in cui il diritto di prelazione può farsi valere, vale a dire al momento in cui si apre il concorso di più creditori concorrenti alla distribuzione del prezzo della cosa espro­priata. Donde l'importantissima conseguenza che, mentre nei privilegi generali l'esperimento del diritto di prelazione presuppone necessaria­mente l'esistenza nel patrimonio del debitore della cosa nel momento in cui si apre la procedura di concorso, il creditore munito di privilegio speciale, invece, potrà espropriare la cosa stessa anche quando essa sia uscita dal patrimonio del debitore, salvo, naturalmente, le limita­zioni ed i temperamenti derivanti, per i mobili, dal possesso dei terzi di buona fede, o da particolari disposizioni di legge, sulle quali do­vremo intrattenerci in seguito. Così al diritto di preferenza, inerente al diritto personale del creditore munito di privilegio generale, e de­stinato ad operare nei rapporti degli altri creditori, si congiunge, nei privilegi speciali, un diritto di garanzia, destinato ad operare nei rap­porti dei terzi, e quindi di natura essenzialmente reale.

Tale concetto che, come si è accennato, non si evinceva dal codice del 1865 che in modo indiretto, cosi da dar luogo nella pratica giuri­sprudenziale a gravi incertezze, nel nuovo codice risulta assai chiara­mente dalle disposizioni degli articoli 2747 e 2748, i quali, prevedendo e disciplinando, come vedremo, il conflitto tra privilegi speciali e diritti dei terzi, e dando anzi in alcuni casi la preferenza ai primi, di­mostrano, con ciò solo, la possibilità che il privilegio esplichi i suoi effetti su cosa uscita dal patrimonio di colui che era obbligato in dipendenza del rapporto personale di credito.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2746 Codice Civile

Cass. civ. n. 14646/2004

Il credito assistito da privilegio generale e vantato nei confronti di una società di persone conserva la prelazione anche qualora venga fatto valere nel fallimento in proprio del socio illimitatamente responsabile, non sussistendo diversità di causa tra le pretese azionabili nei confronti della società debitrice e dei soci della stessa illimitatamente responsabili, né sul piano oggettivo — trattandosi del medesimo credito —, né su quello soggettivo, in quanto l'obbligazione della società di persone rappresenta anche l'obbligazione diretta del socio della stessa illimitatamente e personalmente responsabile.

Cass. civ. n. 244/1999

La attuabilità in concreto del privilegio speciale presuppone l'acquisizione al fallimento del bene in relazione al quale il privilegio stesso è sorto e sul quale questo deve esercitarsi. Consegue che il giudice, in sede di verifica dei crediti, deve negare l'ammissione (del credito) in via privilegiata — e ciò per la inutilità del relativo provvedimento — se già al momento della verifica stessa sia assolutamente certo che il bene, non acquisito alla massa, non potrà esserlo nemmeno in futuro.

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