Classificazione dei privilegi in generali e speciali
Il nuovo codice riproduce la distinzione tradizionale dei privilegi generali e speciali, mobiliari e immobiliari. L'importanza di questa seconda distinzione appare anzitutto dalla specificazione che fa la seconda proposizione dell'articolo, secondo la quale il privilegio generale può farsi valere su qualunque bene mobile del debitore, mentre quello speciale non può esercitarsi che sopra un bene determinato, sia questo mobile che immobile. Non esistono nel nostro diritto, come esistevano nel codice francese, dei privilegi generali sugli immobili, i quali concedevano al creditore che n'era munito di esercitare il diritto di prelazione su qualunque dei beni immobili del debitore. Solo ad alcuni fra i privilegi generali, e precisamente a quelli indicati nell'art. 2751, viene accordato dal successivo art. 2 776 un diritto di preferenza nei confronti dei soli creditori chirografari, quando ricorrano le condizioni specificate in detto articolo.
Oggetto dei privilegi mobiliari: cose mobili, crediti, universalità di mobili
Il termine di mobile usato nell'articolo in esame deve intendersi nel senso più ampio della parola ; e cioè per qualunque bene che possa formare oggetto di diritti (cfr. art. 810). E sebbene l'art. 2746 non enumeri, accanto ai beni mobili, anche i crediti e le universalità di mobili, come invece fa a proposito del pegno il successivo art. 2784, è tuttavia certo che anche tali entità giuridiche possono formare oggetto di privilegi. Se qualche dubbio potesse sorgere in proposito, questo dovrebbe sparire di fronte all'ultima parte dell'art. 813, che dichiara le disposizioni relative ai beni mobili applicabili a tutti gli altri diritti.
La cosa, mobile originariamente, può però divenire immobile in seguito. Tale ipotesi non ha rilevanza riguardo ai privilegi generali il cui effetto si manifesta quando la cosa del debitore è stata già espropriata e quindi non è più suscettibile di cambiamenti, ma solo riguardo ai privilegi speciali i quali, come sappiamo, vincolano la cosa al creditore fin dal momento della loro nascita. Or, verificandosi l'ipotesi suddetta, dobbiamo distinguere il caso in cui il mobile divenga immobile in conseguenza della sua destinazione al servizio o all'ornamento di un immobile (pertinenza), pur conservando la sua individualità fisica, da quello in cui esso perda tale individualità. Nel primo caso, se l'immobile continua a trovarsi nel patrimonio del debitore, la destinazione che questi facesse della cosa mobile al servizio del medesimo non pregiudicherebbe il diritto del creditore privilegiato, il quale potrebbe essere sempre esercitato sul mobile, separatamente : e ciò applicazione dell'art. 818, 20 comma, e dell'art. 819. Se al contrario la cosa mobile avesse perduto, per effetto dell'immobilizzazione, la sua individualità (come nel caso di materiali di costruzione incorporati in un edificio), il privilegio che si fosse acquistato su di essa andrebbe irreparabilmente perduto.
Contenuto dei privilegi speciali: diritto di garanzia reale
L'importanza dell'altra distinzione fra privilegi generali e speciali non risiede tanto nell'ampiezza del diritto del creditore relativamente alla quantità dei beni che possono formare oggetto di esercizio del privilegio, quanto nel carattere profondamente diverso delle due categorie di privilegi, per quel che riguarda i poteri conferiti al creditore.
Abbiamo già accennato che nei privilegi speciali il creditore, oltre a quel jus praelationis che è conferito ad ogni privilegio, viene munito dalla legge di un potere particolare sulla cosa, per cui questa gli resta vincolata fin dal momento in cui sorge il privilegio al fine di assicurare a suo tempo l'esercizio su di essa del diritto di essere soddisfatto del credito e, insieme, del diritto di preferenza nei confronti degli altri eventuali creditori concorrenti. Ora questa funzione di garanzia che si riscontra nei privilegi speciali è assolutamente inconcepibile nei privilegi generali, i quali non hanno modo di manifestarsi che al momento stesso in cui il diritto di prelazione può farsi valere, vale a dire al momento in cui si apre il concorso di più creditori concorrenti alla distribuzione del prezzo della cosa espropriata. Donde l'importantissima conseguenza che, mentre nei privilegi generali l'esperimento del diritto di prelazione presuppone necessariamente l'esistenza nel patrimonio del debitore della cosa nel momento in cui si apre la procedura di concorso, il creditore munito di privilegio speciale, invece, potrà espropriare la cosa stessa anche quando essa sia uscita dal patrimonio del debitore, salvo, naturalmente, le limitazioni ed i temperamenti derivanti, per i mobili, dal possesso dei terzi di buona fede, o da particolari disposizioni di legge, sulle quali dovremo intrattenerci in seguito. Così al diritto di preferenza, inerente al diritto personale del creditore munito di privilegio generale, e destinato ad operare nei rapporti degli altri creditori, si congiunge, nei privilegi speciali, un diritto di garanzia, destinato ad operare nei rapporti dei terzi, e quindi di natura essenzialmente reale.
Tale concetto che, come si è accennato, non si evinceva dal codice del 1865 che in modo indiretto, cosi da dar luogo nella pratica giurisprudenziale a gravi incertezze, nel nuovo codice risulta assai chiaramente dalle disposizioni degli articoli 2747 e 2748, i quali, prevedendo e disciplinando, come vedremo, il conflitto tra privilegi speciali e diritti dei terzi, e dando anzi in alcuni casi la preferenza ai primi, dimostrano, con ciò solo, la possibilità che il privilegio esplichi i suoi effetti su cosa uscita dal patrimonio di colui che era obbligato in dipendenza del rapporto personale di credito.